(Allegato-art. 18)
                              Art. 18. 
 
                        Il Rettore: elezione 
 
    1. Il Rettore e' eletto fra i professori di prima fascia a  tempo
pieno, in servizio presso le universita' italiane,  in  seguito  alla
presentazione di candidature ufficiali. Dura in carica sei anni e  il
mandato non e' rinnovabile. 
    2. L'elettorato attivo spetta: 
      a) ai professori di ruolo, ai ricercatori a tempo indeterminato
e ai ricercatori a tempo determinato di cui  all'art.  24,  comma  3,
lettera b) della legge n. 240/2010, tutti con voto pieno, nonche'  ai
ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3,  lettera
a) della legge n. 240/2010, con voto  ponderato  al  50  %  del  voto
pieno; 
      b)  agli  studenti  determinati  in  misura  non  inferiore  al
quindici per cento di quello degli elettori di cui  alla  lettera  a)
secondo quanto previsto dal regolamento generale; 
      c)  al  personale  dirigente   e   al   personale   tecnico   e
amministrativo con voto ponderato in  misura  pari  al  quindici  per
cento di quello degli elettori di cui alla lettera a). 
    3. Il decano indice le elezioni dopo  il  centottantesimo  giorno
antecedente la scadenza del mandato e ne  fissa  lo  svolgimento  non
prima di quaranta giorni  dalla  indizione.  In  caso  di  anticipata
cessazione dalla carica, il decano indice le  elezioni  entro  trenta
giorni dalla cessazione e  ne  fissa  lo  svolgimento  non  prima  di
quaranta e non oltre sessanta giorni dalla indizione. In tal caso  le
funzioni del Rettore,  limitatamente  all'ordinaria  amministrazione,
sono esercitate dal prorettore vicario. 
    4. Il Rettore, nella prima votazione,  e'  eletto  a  maggioranza
assoluta degli aventi diritto. Nella  seconda  e  terza  votazione  a
maggioranza assoluta dei votanti. In  caso  di  mancata  elezione  si
procede al ballottaggio fra i due candidati che nella terza votazione
abbiano riportato il maggior numero  di  voti.  In  caso  di  parita'
risulta eletto il candidato con maggiore anzianita' di  ruolo  o,  in
caso di ulteriore  parita',  il  candidato  con  maggiore  anzianita'
anagrafica. 
    5. Il Rettore e' proclamato eletto dal decano dell'Universita  ed
e' nominato dal Ministro  dell'istruzione,  dell'universita  e  della
ricerca. Al Rettore spetta una indennita' di carica  determinata,  su
proposta del senato accademico, dal consiglio di amministrazione. 
    6. Il Rettore entra in carica il primo novembre dell'anno in  cui
e' stato eletto. Nel caso di anticipata cessazione dalla  carica  del
precedente Rettore, il Rettore eletto entra in carica all'atto  della
proclamazione e vi rimane per i successivi sei anni. 
    7. La disciplina del  procedimento  elettorale  e'  definita  dal
regolamento generale di Ateneo.