(Allegato-art. 19)
                              Art. 19. 
 
                     Senato accademico: funzioni 
 
    1. Il senato accademico determina la  politica  e  gli  indirizzi
culturali e scientifici dell'Universita' e contribuisce  a  elaborare
la   programmazione   strategica   dell'Ateneo;   esercita   funzioni
normative, propulsive, consultive, di coordinamento  e  di  controllo
delle  attivita'  dell'Ateneo  nel  campo  della  ricerca   e   della
didattica. 
    2. In particolare, il senato accademico: 
      a) approva, a maggioranza  assoluta  dei  suoi  componenti,  lo
Statuto, il codice etico, i  regolamenti  di  Ateneo  in  materia  di
didattica e di ricerca, nonche' i regolamenti di funzionamento  delle
strutture  didattiche,  di  ricerca  e  di  servizio,  previo  parere
favorevole del consiglio di  amministrazione,  anch'esso  espresso  a
maggioranza assoluta dei componenti; 
      b) approva, a maggioranza  assoluta  dei  suoi  componenti,  il
regolamento generale di Ateneo; 
      c)  formula  proposte  ed  esprime  parere   obbligatorio   sul
Documento di programmazione strategica triennale e su ogni altro atto
programmatorio  annuale  e  pluriennale  previsto   dalla   normativa
vigente, indicando le priorita' nella destinazione delle risorse e  i
criteri di ripartizione delle medesime, in relazione  agli  obiettivi
della ricerca e della didattica; 
      d) nomina, su proposta del Rettore e secondo modalita' previste
dal regolamento generale di Ateneo, i  componenti  del  consiglio  di
amministrazione; 
      e) garantisce il rispetto del codice etico e, su  proposta  del
Rettore,  irroga  le  relative  sanzioni,  salvo  che  non  siano  di
competenza del collegio di disciplina; 
      f) svolge  funzioni  di  coordinamento  e  di  raccordo  con  i
Dipartimenti  e,  qualora  costituite,  con  le  facolta'  risolvendo
eventuali controversie; 
      g) esprime  parere  obbligatorio  sul  bilancio  di  previsione
annuale e triennale e sul conto consuntivo; 
      h)   formula   proposte   ed   esprime   parere    obbligatorio
sull'attivazione, la modifica e la soppressione dei corsi di studio; 
      i) approva il Manifesto degli studi dell'Ateneo; 
      j)   formula   proposte   ed   esprime   parere    obbligatorio
sull'attivazione, la modifica e la disattivazione delle strutture per
la didattica, la ricerca e i servizi; 
      k) determina i criteri per  la  promozione  e  l'attuazione  di
programmi nazionali e internazionali di cooperazione  e  scambio,  in
campo scientifico e didattico; 
      l) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono  demandate
dalle   norme   generali   e   speciali   concernenti   l'ordinamento
universitario, dallo statuto e dai regolamenti. 
    3. Il senato accademico puo' proporre al  corpo  elettorale,  con
una maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, una  mozione
di sfiducia nei confronti del Rettore, non prima che siano  trascorsi
due anni dall'inizio del suo mandato. 
    4. La mozione di sfiducia nei confronti del Rettore e'  approvata
dal  corpo  elettorale  con  il  voto  favorevole  della  maggioranza
assoluta degli aventi diritto. La procedura di voto si svolge secondo
le modalita' stabilite dal regolamento generale di Ateneo.  Nel  caso
in cui il  corpo  elettorale  approvi  la  mozione  di  sfiducia  nei
confronti del Rettore, quest'ultimo cessa dalla carica all'atto della
proclamazione del risultato delle votazioni da parte del decano.