(Allegato-art. 21)
                              Art. 21. 
 
               Consiglio di amministrazione: Funzioni 
 
    1. Il consiglio di amministrazione svolge funzioni  di  indirizzo
strategico e di vigilanza sulla sostenibilita' finanziaria  di  tutte
le attivita' dell'Ateneo. 
    2. In particolare, il consiglio di amministrazione: 
      a) delibera, su proposta del Rettore e previo parere del senato
accademico  per  gli  aspetti  di  sua  competenza,  il  bilancio  di
previsione annuale e triennale, il conto consuntivo e li trasmette al
Ministero dell'istruzione,  dell'universita  e  della  ricerca  e  al
Ministero dell'economia e delle finanze; 
      b) delibera il documento di programmazione strategica triennale
di Ateneo, previo parere obbligatorio del senato accademico; 
      c)  delibera  la  programmazione  annuale   e   triennale   del
personale, previo parere obbligatorio del senato accademico; 
      d) delibera la programmazione finanziaria annuale  e  triennale
dell'Ateneo, previo parere obbligatorio del senato accademico; 
      e) delibera, previo parere obbligatorio del senato  accademico,
l'attivazione, la modifica e la soppressione dei corsi di studio; 
      f) delibera, previo parere obbligatorio del senato  accademico,
l'attivazione, la modifica e la disattivazione delle strutture per la
didattica, la ricerca e i servizi; 
      g) delibera il piano edilizio dell'Ateneo e assegna le  risorse
per i relativi interventi attuativi; 
      h) delibera le  proposte  di  chiamata  dei  professori  e  dei
ricercatori formulate dai Dipartimenti; 
      i) esercita il potere disciplinare sui professori e ricercatori
dell'Ateneo, conformemente  al  parere  vincolante  del  collegio  di
disciplina; 
      j) su proposta del Rettore, conferisce l'incarico di  direttore
generale e delibera in merito alla revoca e risoluzione del  rapporto
di lavoro; 
      k) approva il regolamento per l'amministrazione, la  finanza  e
la contabilita, previo parere del senato accademico; 
      l) determina, sentito il senato accademico,  l'ammontare  delle
tasse e dei contributi richiesti agli studenti; 
      m) sentiti il senato accademico e il consiglio degli  studenti,
prende provvedimenti di competenza  in  merito  alla  gestione  delle
risorse connesse al diritto allo studio; 
      n) esercita tutte le attribuzioni che  gli  sono  demandate  da
norme generali e speciali  concernenti  l'ordinamento  universitario,
dallo statuto e dai regolamenti.