Art. 21. Consiglio di amministrazione: Funzioni 1. Il consiglio di amministrazione svolge funzioni di indirizzo strategico e di vigilanza sulla sostenibilita' finanziaria di tutte le attivita' dell'Ateneo. 2. In particolare, il consiglio di amministrazione: a) delibera, su proposta del Rettore e previo parere del senato accademico per gli aspetti di sua competenza, il bilancio di previsione annuale e triennale, il conto consuntivo e li trasmette al Ministero dell'istruzione, dell'universita e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze; b) delibera il documento di programmazione strategica triennale di Ateneo, previo parere obbligatorio del senato accademico; c) delibera la programmazione annuale e triennale del personale, previo parere obbligatorio del senato accademico; d) delibera la programmazione finanziaria annuale e triennale dell'Ateneo, previo parere obbligatorio del senato accademico; e) delibera, previo parere obbligatorio del senato accademico, l'attivazione, la modifica e la soppressione dei corsi di studio; f) delibera, previo parere obbligatorio del senato accademico, l'attivazione, la modifica e la disattivazione delle strutture per la didattica, la ricerca e i servizi; g) delibera il piano edilizio dell'Ateneo e assegna le risorse per i relativi interventi attuativi; h) delibera le proposte di chiamata dei professori e dei ricercatori formulate dai Dipartimenti; i) esercita il potere disciplinare sui professori e ricercatori dell'Ateneo, conformemente al parere vincolante del collegio di disciplina; j) su proposta del Rettore, conferisce l'incarico di direttore generale e delibera in merito alla revoca e risoluzione del rapporto di lavoro; k) approva il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita, previo parere del senato accademico; l) determina, sentito il senato accademico, l'ammontare delle tasse e dei contributi richiesti agli studenti; m) sentiti il senato accademico e il consiglio degli studenti, prende provvedimenti di competenza in merito alla gestione delle risorse connesse al diritto allo studio; n) esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate da norme generali e speciali concernenti l'ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti.