(Allegato-art. 22)
                              Art. 22. 
 
             Consiglio di amministrazione: Composizione 
 
    1. Il consiglio di amministrazione e' cosi' costituito: 
      a) il Rettore, che lo presiede; 
      b) quattro docenti, appartenenti due alle aree scientifiche CUN
da 1 a 9 e due alle aree da 10 a 14, nominati dal senato  accademico,
su  proposta  del   Rettore,   previa   consultazione   dei   docenti
appartenenti alle suddette Aree; i docenti devono essere in  possesso
di  competenza  in  campo   gestionale,   ovvero   di   un'esperienza
professionale di alto livello, con  una  necessaria  attenzione  alla
qualificazione scientifico-culturale, comprovate dalla  presentazione
di curricula, che sono resi pubblici sul sito internet di Ateneo; 
      c) due rappresentanti eletti dagli studenti; 
      d)  un  rappresentante  del  personale   tecnico-amministrativo
nominato dal senato  accademico,  su  proposta  del  Rettore,  previa
consultazione del personale tecnico amministrativo; il rappresentante
del  personale  deve  essere  in  possesso  di  competenza  in  campo
gestionale, ovvero di un'esperienza professionale  di  alto  livello,
con     una     necessaria     attenzione     alla     qualificazione
scientifico-culturale, comprovate dalla presentazione  di  curricula,
che sono resi pubblici sul sito internet di Ateneo; 
      e)  due  componenti  in  possesso  di   competenza   in   campo
gestionale, ovvero di un'esperienza professionale  di  alto  livello,
con     una     necessaria     attenzione     alla     qualificazione
scientifico-culturale, non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo nei  tre
anni  precedenti  la  loro  designazione  e  per  tutta   la   durata
dell'incarico, scelti dal senato accademico, su proposta del Rettore,
mediante avvisi pubblici o su indicazione di istituzioni senza  scopo
di lucro o di Fondazioni bancarie di rilievo regionale,  nazionale  o
internazionale. 
    2. Partecipa alle sedute  senza  diritto  di  voto  il  direttore
generale con funzioni di segretario verbalizzante. 
    3. I componenti sono designati nel rispetto del  principio  delle
pari opportunita' tra uomini e donne. 
    4. Il mandato dei membri del consiglio di amministrazione  e'  di
durata triennale fatta eccezione per quello dei rappresentanti  degli
studenti,   di   durata   biennale;   il   mandato   e'   rinnovabile
consecutivamente per una sola volta. 
    5. I componenti del consiglio di amministrazione decadono qualora
non partecipino ad almeno tre sedute consecutive. 
    6. I componenti del consiglio di  amministrazione  sono  nominati
con decreto del Rettore. Il consiglio di amministrazione e' convocato
dal Rettore almeno una volta ogni due mesi o su richiesta  di  almeno
un terzo dei suoi componenti.