Art. 22. Consiglio di amministrazione: Composizione 1. Il consiglio di amministrazione e' cosi' costituito: a) il Rettore, che lo presiede; b) quattro docenti, appartenenti due alle aree scientifiche CUN da 1 a 9 e due alle aree da 10 a 14, nominati dal senato accademico, su proposta del Rettore, previa consultazione dei docenti appartenenti alle suddette Aree; i docenti devono essere in possesso di competenza in campo gestionale, ovvero di un'esperienza professionale di alto livello, con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifico-culturale, comprovate dalla presentazione di curricula, che sono resi pubblici sul sito internet di Ateneo; c) due rappresentanti eletti dagli studenti; d) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo nominato dal senato accademico, su proposta del Rettore, previa consultazione del personale tecnico amministrativo; il rappresentante del personale deve essere in possesso di competenza in campo gestionale, ovvero di un'esperienza professionale di alto livello, con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifico-culturale, comprovate dalla presentazione di curricula, che sono resi pubblici sul sito internet di Ateneo; e) due componenti in possesso di competenza in campo gestionale, ovvero di un'esperienza professionale di alto livello, con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifico-culturale, non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo nei tre anni precedenti la loro designazione e per tutta la durata dell'incarico, scelti dal senato accademico, su proposta del Rettore, mediante avvisi pubblici o su indicazione di istituzioni senza scopo di lucro o di Fondazioni bancarie di rilievo regionale, nazionale o internazionale. 2. Partecipa alle sedute senza diritto di voto il direttore generale con funzioni di segretario verbalizzante. 3. I componenti sono designati nel rispetto del principio delle pari opportunita' tra uomini e donne. 4. Il mandato dei membri del consiglio di amministrazione e' di durata triennale fatta eccezione per quello dei rappresentanti degli studenti, di durata biennale; il mandato e' rinnovabile consecutivamente per una sola volta. 5. I componenti del consiglio di amministrazione decadono qualora non partecipino ad almeno tre sedute consecutive. 6. I componenti del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Rettore. Il consiglio di amministrazione e' convocato dal Rettore almeno una volta ogni due mesi o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.