(Allegato 1-art. 11)
                              Art. 11. 
 
                   Accesso agli atti del Comitato 
 
    1. L'accesso agli  atti  del  Comitato  e'  disciplinato  secondo
quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
27  giugno  2011,  n.  143,  recante  «Individuazione  dei  casi   di
esclusione dal  diritto  d'accesso  ai  documenti  amministrativi  di
competenza della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  ai  sensi
dell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241». 
    2. L'accesso agli atti endoprocedimentali, ivi comprese proposte,
valutazioni, elaborazioni e relative modifiche, inerenti a  tutte  le
deliberazioni  del  Comitato   -   in   relazione   all'esigenza   di
salvaguardare la riservatezza di persone fisiche o giuridiche, gruppi
e imprese e al fine di salvaguardare le esigenze dell'amministrazione
nella fase preparatoria dei provvedimenti,  ai  sensi  dell'art.  24,
comma 4, della legge n. 241 del 1990, e dell'art.  9,  comma  2,  del
decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184  -  e'
differito alla data di pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana  della  deliberazione  cui  si  riferisce  l'atto
richiesto. 
    3. In conformita' con quanto previsto dall'art.  1,  lettere  c),
d), e) del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 2011, n.
143,  che  sottrae  all'accesso   i   documenti   propedeutici   alle
deliberazioni del CIPESS ove non contenenti provvedimenti riguardanti
singoli soggetti, non e' consentito l'accesso alle delibere,  e  alla
relativa documentazione istruttoria, non aventi efficacia perche' non
ammesse al visto da parte della Corte dei conti.