Art. 9. Formazione, approvazione, conservazione e pubblicita' del processo verbale 1. La predisposizione del processo verbale e' curata, con l'ausilio del DIPE, da chi ha svolto le funzioni di segretario della seduta, il quale lo sottoscrive e lo sottopone alla firma del Presidente o di chi ha presieduto ai sensi dell'art. 1, comma 5. 2. Il processo verbale si intende approvato con la sottoscrizione del Presidente il quale, ove lo reputi necessario, puo' rimettere all'approvazione del Comitato l'intero testo o singoli punti del medesimo. 3. I testi originali dei verbali e delle delibere, sottoscritti dal segretario e dal Presidente o di chi ha presieduto ai sensi dell'art. 1, comma 5, muniti dei contrassegni e dei sigilli di Stato, sono custoditi presso gli archivi del DIPE e raccolti in ordine cronologico. 4. Il verbale del Comitato e' atto riservato. Possono prenderne visione in ogni momento i Ministri componenti nonche' gli altri soggetti che hanno partecipato alla seduta, limitatamente agli argomenti di competenza. Il Presidente del Comitato puo' autorizzare altri soggetti a prendere visione del processo verbale, salvo che il Comitato abbia deliberato in senso contrario.