(Allegato 1-art. 9)
                               Art. 9. 
 
               Formazione, approvazione, conservazione 
                 e pubblicita' del processo verbale 
 
    1.  La  predisposizione  del  processo  verbale  e'  curata,  con
l'ausilio del DIPE, da chi ha svolto le funzioni di segretario  della
seduta, il quale  lo  sottoscrive  e  lo  sottopone  alla  firma  del
Presidente o di chi ha presieduto ai sensi dell'art. 1, comma 5. 
    2. Il processo verbale si intende approvato con la sottoscrizione
del Presidente il quale, ove lo  reputi  necessario,  puo'  rimettere
all'approvazione del Comitato l'intero  testo  o  singoli  punti  del
medesimo. 
    3. I testi originali dei verbali e delle  delibere,  sottoscritti
dal segretario e dal Presidente o  di  chi  ha  presieduto  ai  sensi
dell'art. 1, comma 5, muniti dei contrassegni e dei sigilli di Stato,
sono custoditi presso gli archivi  del  DIPE  e  raccolti  in  ordine
cronologico. 
    4. Il verbale del Comitato e' atto riservato.  Possono  prenderne
visione in ogni momento  i  Ministri  componenti  nonche'  gli  altri
soggetti  che  hanno  partecipato  alla  seduta,  limitatamente  agli
argomenti di competenza. Il Presidente del Comitato puo'  autorizzare
altri soggetti a prendere visione del processo verbale, salvo che  il
Comitato abbia deliberato in senso contrario.