(Allegato-art. 4)
                               Art. 4. 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
    1. La Societa' e' strumento  organizzativo  del  Ministero  della
difesa ed esercita l'attivita' societaria in  maniera  prevalente  in
favore di quest'ultimo. 
    2. La Societa' ha per oggetto la  valorizzazione  e  la  gestione
economica, anche in qualita' di  concessionario  o  affidatario,  dei
beni,  anche  immateriali,  e  servizi  derivanti   dalle   attivita'
istituzionali del Dicastero che non siano direttamente correlate alle
attivita' operative delle Forze armate. 
    3. La Societa' dovra' effettuare oltre l'ottanta  per  cento  del
fatturato nello svolgimento dei  compiti  alla  stessa  affidati  dal
Dicastero e la produzione ulteriore rispetto al  suddetto  limite  di
fatturato, che puo' essere rivolta  anche  a  finalita'  diverse,  e'
consentita solo a condizione che la  stessa  permetta  di  conseguire
economie di scala  o  altri  recuperi  di  efficienza  sul  complesso
dell'attivita' principale della Societa'. Nei limiti stabiliti  dalla
legge, la Societa' esercita le seguenti attivita': 
      a) valorizzazione e gestione economica, esclusa  l'alienazione,
degli immobili  e  dei  beni  patrimoniali  per  i  quali  sia  stato
conferito apposito incarico, ivi inclusa la valorizzazione ambientale
di cui all'art. 39 della legge 23 luglio 2009, n. 99, ai  fini  della
produzione di energia derivante da  fonti  rinnovabili  nel  rispetto
degli obblighi fissati dal protocollo di  Kioto,  sia  come  soggetto
attuatore, sia instaurando e sviluppando rapporti  di  collaborazione
con le amministrazioni statali, regionali  e  con  gli  enti  locali,
tramite accordi o convenzioni, nonche' con altri soggetti pubblici  e
privati, anche promuovendo, a tal fine, l'attivazione di politiche di
attrazione e di promozione degli investimenti; 
      a-bis) supporto tecnico,  professionale  ed  amministrativo  in
favore del Ministero della difesa o dell'Agenzia del demanio (qualora
incaricata dal predetto Dicastero), nelle ipotesi di  dismissione  di
immobili militari; 
      b) promozione, sostegno e fatturazione delle  attivita'  e  dei
servizi resi dal dicastero  a  terzi  nei  settori  quali,  a  titolo
esemplificativo e non  esaustivo,  quello  sanitario,  meteorologico,
geocartografico,   della   formazione,   dell'addestramento,    della
specializzazione professionale, del servizio aereo  e  navale,  della
fotoriproduzione aerea e satellitare, della manutenzione di  mezzi  e
materiali, del temporaneo e/o parziale utilizzo a titolo oneroso  dei
poligoni e  delle  infrastrutture  a  soggetti  pubblici  e  privati,
nazionali  ed  esteri,  anche  mediante  la   stipula   di   apposite
convenzioni o accordi; 
      c)  promozione,  gestione  economica   e   fatturazione   delle
attivita', dei servizi e delle prestazioni  di  carattere  tecnico  o
strumentale, anche connesse all'attivita'  industriale  e  produttiva
del Dicastero, per le quali sia stato conferito apposito incarico, da
cedersi a titolo oneroso a soggetti pubblici e privati, nazionali  ed
esteri; 
      d) promozione  e  gestione  economica  delle  attivita'  e  dei
servizi resi, da e per il Dicastero, anche d'intesa  con  l'industria
nazionale, in materia  di  cooperazione  internazionale,  inclusa  la
partecipazione a iniziative di partenariato  o  ad  accordi  comunque
denominati, con esclusione di  strumenti  finanziari  e  di  rapporti
societari, nonche' la registrazione di  brevetti  o  altre  forme  di
privativa industriale comunque denominate, in attuazione di contratti
e intese stipulate con terzi  dal  Ministero  della  difesa  o  dalla
stessa societa'; 
      e) promozione, detenzione e gestione economica di brevetti e di
ogni altra  forma  di  privativa  industriale  e  intellettuale,  dei
marchi, delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei  segni
distintivi delle Forze armate, compresa l'Arma dei  carabinieri,  con
possibilita' della loro concessione in  uso  temporaneo  a  terzi,  a
titolo oneroso; 
      f) promozione e gestione economica  dell'immagine  delle  Forze
armate e della realta' militare, da realizzare direttamente o tramite
terzi, mediante lo sviluppo dei piu' ampi sistemi  di  comunicazione,
compresi nei settori dell'editoria, della radio telediffusione, della
multimedialita' e, piu' in  generale,  nel  sistema  integrato  delle
comunicazioni di cui all'art. 2, lettera g),  della  legge  3  maggio
2004, n. 112; 
      g) gestione economica delle concessioni in  uso  temporaneo,  a
titolo oneroso, dei mezzi e  dei  materiali  prodotti  dall'industria
nazionale  e  acquisiti  dalle  Forze  armate  per  effettuare  prove
dimostrative, in Italia e all'estero,  ai  sensi  dell'art.  7  della
legge 24 dicembre 1985, n. 808; 
      h) promozione di servizi e  attivita'  destinati  al  personale
militare e civile del Dicastero, mediante la  stipula  di  accordi  e
convenzioni, senza oneri di spesa,  con  altri  soggetti  pubblici  o
privati; 
      i) con le sole  risorse  economiche  risultanti  dall'utile  di
esercizio, possibilita' di acquisizione di  beni  mobili,  servizi  e
connesse prestazioni  strettamente  correlate  allo  svolgimento  dei
compiti  istituzionali  dell'Amministrazione  della  difesa   e   non
direttamente correlate all'attivita' operativa  delle  Forze  armate,
individuati con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle  finanze,  compreso  il  pagamento  di
spese     ricorrenti     derivanti     da     contratti     stipulati
dall'Amministrazione; 
      j) centrale di committenza, ai sensi dell'art.  37  del  Codice
dei contratti pubblici, per l'acquisizione di  servizi  e  forniture,
non  direttamente  correlati  all'attivita'  operativa  delle   Forze
armate, anche in favore di altre Forze di polizia, previa stipula  di
apposite  convenzioni  con  le  amministrazioni  interessate,   senza
l'assunzione  diretta  di  impegni  di  spesa,  che  rimangono  nella
competenza esclusiva dei  centri  di  responsabilita'  amministrativa
delle singole amministrazioni; 
      k)  gestione   economica   di   forme   di   collaborazione   e
partenariato, con esclusione di strumenti finanziari  e  di  rapporti
societari, con soggetti pubblici o privati, anche mediante la stipula
di contratti di sponsorizzazione, ai sensi dell'art.  19  del  Codice
dei contratti pubblici, nel rispetto delle finalita' istituzionali  e
dell'immagine delle Forze armate. 
    4. Per  il  perseguimento  del  suo  oggetto,  la  Societa',  con
riguardo alla gestione economica dei beni immobili puo'  svolgere  le
seguenti attivita': 
      a) attivita' di progettazione, redazione di studi  e  piani  di
fattibilita', anche sotto il profilo dell'impatto ambientale; 
      b)  ideazione,  promozione  e  realizzazione  di  iniziative  e
interventi di recupero, valorizzazione, riqualificazione  ambientale,
gestione e sviluppo integrato di beni immobili ad  essa  affidati  in
gestione, ivi inclusa la definizione dei contenuti e delle  modalita'
economiche  ed  operative  degli  interventi,  nonche'  le   relative
operazioni di marketing e comunicazione; 
      c) svolgimento dei servizi specialistici in  campo  energetico,
quale soggetto produttore e utilizzatore ai sensi dell'art.  355  del
decreto legislativo n. 66 del 2010; 
      d) amministrazione, vigilanza e tutela  dei  beni  affidati  in
gestione,  manutenzione,  ristrutturazione  e   utilizzazione   degli
stessi. 
    5. La societa' puo', altresi', svolgere le medesime  attivita'  e
servizi su richiesta o proposta di altri enti pubblici e di organismi
di diritto pubblico, nonche' di enti no-profit e di soggetti privati,
nazionali ed esteri, compatibilmente con i limiti di cui all'articolo
1. 
    6. Le prestazioni in favore  dei  soggetti  di  cui  al  comma  3
possono essere svolte solo previa autorizzazione del Ministero  della
difesa, nei casi cui  sussista  l'interesse  dell'Amministrazione,  e
sono definite con apposite convenzioni.