Art. 4. Oggetto e finalita' 1. La Societa' e' strumento organizzativo del Ministero della difesa ed esercita l'attivita' societaria in maniera prevalente in favore di quest'ultimo. 2. La Societa' ha per oggetto la valorizzazione e la gestione economica, anche in qualita' di concessionario o affidatario, dei beni, anche immateriali, e servizi derivanti dalle attivita' istituzionali del Dicastero che non siano direttamente correlate alle attivita' operative delle Forze armate. 3. La Societa' dovra' effettuare oltre l'ottanta per cento del fatturato nello svolgimento dei compiti alla stessa affidati dal Dicastero e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato, che puo' essere rivolta anche a finalita' diverse, e' consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attivita' principale della Societa'. Nei limiti stabiliti dalla legge, la Societa' esercita le seguenti attivita': a) valorizzazione e gestione economica, esclusa l'alienazione, degli immobili e dei beni patrimoniali per i quali sia stato conferito apposito incarico, ivi inclusa la valorizzazione ambientale di cui all'art. 39 della legge 23 luglio 2009, n. 99, ai fini della produzione di energia derivante da fonti rinnovabili nel rispetto degli obblighi fissati dal protocollo di Kioto, sia come soggetto attuatore, sia instaurando e sviluppando rapporti di collaborazione con le amministrazioni statali, regionali e con gli enti locali, tramite accordi o convenzioni, nonche' con altri soggetti pubblici e privati, anche promuovendo, a tal fine, l'attivazione di politiche di attrazione e di promozione degli investimenti; a-bis) supporto tecnico, professionale ed amministrativo in favore del Ministero della difesa o dell'Agenzia del demanio (qualora incaricata dal predetto Dicastero), nelle ipotesi di dismissione di immobili militari; b) promozione, sostegno e fatturazione delle attivita' e dei servizi resi dal dicastero a terzi nei settori quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quello sanitario, meteorologico, geocartografico, della formazione, dell'addestramento, della specializzazione professionale, del servizio aereo e navale, della fotoriproduzione aerea e satellitare, della manutenzione di mezzi e materiali, del temporaneo e/o parziale utilizzo a titolo oneroso dei poligoni e delle infrastrutture a soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri, anche mediante la stipula di apposite convenzioni o accordi; c) promozione, gestione economica e fatturazione delle attivita', dei servizi e delle prestazioni di carattere tecnico o strumentale, anche connesse all'attivita' industriale e produttiva del Dicastero, per le quali sia stato conferito apposito incarico, da cedersi a titolo oneroso a soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri; d) promozione e gestione economica delle attivita' e dei servizi resi, da e per il Dicastero, anche d'intesa con l'industria nazionale, in materia di cooperazione internazionale, inclusa la partecipazione a iniziative di partenariato o ad accordi comunque denominati, con esclusione di strumenti finanziari e di rapporti societari, nonche' la registrazione di brevetti o altre forme di privativa industriale comunque denominate, in attuazione di contratti e intese stipulate con terzi dal Ministero della difesa o dalla stessa societa'; e) promozione, detenzione e gestione economica di brevetti e di ogni altra forma di privativa industriale e intellettuale, dei marchi, delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, con possibilita' della loro concessione in uso temporaneo a terzi, a titolo oneroso; f) promozione e gestione economica dell'immagine delle Forze armate e della realta' militare, da realizzare direttamente o tramite terzi, mediante lo sviluppo dei piu' ampi sistemi di comunicazione, compresi nei settori dell'editoria, della radio telediffusione, della multimedialita' e, piu' in generale, nel sistema integrato delle comunicazioni di cui all'art. 2, lettera g), della legge 3 maggio 2004, n. 112; g) gestione economica delle concessioni in uso temporaneo, a titolo oneroso, dei mezzi e dei materiali prodotti dall'industria nazionale e acquisiti dalle Forze armate per effettuare prove dimostrative, in Italia e all'estero, ai sensi dell'art. 7 della legge 24 dicembre 1985, n. 808; h) promozione di servizi e attivita' destinati al personale militare e civile del Dicastero, mediante la stipula di accordi e convenzioni, senza oneri di spesa, con altri soggetti pubblici o privati; i) con le sole risorse economiche risultanti dall'utile di esercizio, possibilita' di acquisizione di beni mobili, servizi e connesse prestazioni strettamente correlate allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Amministrazione della difesa e non direttamente correlate all'attivita' operativa delle Forze armate, individuati con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, compreso il pagamento di spese ricorrenti derivanti da contratti stipulati dall'Amministrazione; j) centrale di committenza, ai sensi dell'art. 37 del Codice dei contratti pubblici, per l'acquisizione di servizi e forniture, non direttamente correlati all'attivita' operativa delle Forze armate, anche in favore di altre Forze di polizia, previa stipula di apposite convenzioni con le amministrazioni interessate, senza l'assunzione diretta di impegni di spesa, che rimangono nella competenza esclusiva dei centri di responsabilita' amministrativa delle singole amministrazioni; k) gestione economica di forme di collaborazione e partenariato, con esclusione di strumenti finanziari e di rapporti societari, con soggetti pubblici o privati, anche mediante la stipula di contratti di sponsorizzazione, ai sensi dell'art. 19 del Codice dei contratti pubblici, nel rispetto delle finalita' istituzionali e dell'immagine delle Forze armate. 4. Per il perseguimento del suo oggetto, la Societa', con riguardo alla gestione economica dei beni immobili puo' svolgere le seguenti attivita': a) attivita' di progettazione, redazione di studi e piani di fattibilita', anche sotto il profilo dell'impatto ambientale; b) ideazione, promozione e realizzazione di iniziative e interventi di recupero, valorizzazione, riqualificazione ambientale, gestione e sviluppo integrato di beni immobili ad essa affidati in gestione, ivi inclusa la definizione dei contenuti e delle modalita' economiche ed operative degli interventi, nonche' le relative operazioni di marketing e comunicazione; c) svolgimento dei servizi specialistici in campo energetico, quale soggetto produttore e utilizzatore ai sensi dell'art. 355 del decreto legislativo n. 66 del 2010; d) amministrazione, vigilanza e tutela dei beni affidati in gestione, manutenzione, ristrutturazione e utilizzazione degli stessi. 5. La societa' puo', altresi', svolgere le medesime attivita' e servizi su richiesta o proposta di altri enti pubblici e di organismi di diritto pubblico, nonche' di enti no-profit e di soggetti privati, nazionali ed esteri, compatibilmente con i limiti di cui all'articolo 1. 6. Le prestazioni in favore dei soggetti di cui al comma 3 possono essere svolte solo previa autorizzazione del Ministero della difesa, nei casi cui sussista l'interesse dell'Amministrazione, e sono definite con apposite convenzioni.