Art. 14. Rettore 1. Il rettore rappresenta l'Universita' ad ogni effetto di legge ed e' responsabile del governo accademico, degli obiettivi e dei programmi dell'Universita' nel rispetto delle leggi e dello statuto. 2. Il rettore: a) promuove e coordina le attivita' scientifiche e didattiche; b) assicura che l'Ateneo persegua le sue finalita' secondo criteri di qualita' e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, economicita', trasparenza e promozione del merito; c) propone al consiglio di amministrazione il documento di programmazione triennale di Ateneo previsto dalla legge, tenuto conto delle proposte e dei pareri del senato accademico; d) propone al consiglio di amministrazione i documenti di bilancio annuali e pluriennali, di previsione e consuntivi, previsti dalla legislazione vigente in materia nonche' dal regolamento generale per l'amministrazione e la contabilita'; e) propone al consiglio di amministrazione la nomina, il rinnovo e, ove necessaria, la proroga del direttore generale, acquisito il parere del senato accademico; propone al consiglio di amministrazione la revoca dell'incarico del direttore generale, acquisito il parere del senato accademico, nel rispetto della vigente normativa in tema di contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato; f) nomina con proprio decreto i componenti degli organi e delle strutture di Ateneo, che provvede a costituire in ottemperanza alle norme del presente statuto; g) nomina, previo parere del consiglio di amministrazione, il coordinatore del nucleo di valutazione; h) convoca e presiede il senato accademico e il consiglio di amministrazione. Assicura l'esecuzione delle delibere del senato accademico e del consiglio di amministrazione; i) convoca per la riunione di insediamento gli organi o le strutture collegiali che non sono da lui presieduti; j) emana con decreto i regolamenti di Ateneo e quelli delle singole strutture, previa approvazione del senato accademico e del consiglio di amministrazione secondo la propria competenza; k) garantisce l'applicazione dello statuto e dei regolamenti; l) presenta annualmente una relazione pubblica sullo stato delle attivita' dell'Ateneo; m) avvia i procedimenti disciplinari, relativi al personale docente e irroga, previo parere consultivo del collegio di disciplina, le sanzioni disciplinari non superiori alla censura; n) esclusivamente in casi straordinari di necessita' e urgenza, adotta, sotto la propria responsabilita', provvedimenti in materie che rientrano nella competenza del senato accademico e del consiglio di amministrazione. Tali provvedimenti sono sottoposti alla ratifica dell'organo competente nella sua prima adunanza successiva; o) svolge ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi dallo statuto; p) svolge ogni altra attribuzione assegnata dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti dell'Universita'. 3. La durata del mandato del rettore e' quella stabilita dalla legge. 4. Il rettore e' eletto tra i professori di prima fascia a tempo pieno, in servizio presso le universita' italiane. 5. L'elettorato attivo e' composto da: a) i professori e i ricercatori di ruolo; b) i professori straordinari e i ricercatori a tempo determinato; c) il personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato e determinato, con voto individuale pesato in modo che la somma dei voti equivalenti del totale degli aventi diritto della categoria sia corrispondente al 12% dei professori di ruolo; d) i rappresentanti degli studenti eletti nel senato accademico, nel consiglio di amministrazione, nei consigli di Dipartimento e di facolta', nel consiglio degli studenti, nelle commissioni paritetiche docenti-studenti, nei consigli di corso di studio, nel nucleo di valutazione con voto individuale pesato in modo che la somma dei voti equivalenti del totale degli aventi diritto della categoria sia corrispondente al 10% dei professori di ruolo. In nessun caso il peso del voto individuale puo' essere superiore ad uno. 6. La disciplina e le modalita' del procedimento elettorale sono stabilite dal regolamento generale di Ateneo. 7. Il rettore designa, fra i professori di prima fascia, il prorettore con funzioni vicarie, che vengono esercitate in caso di sua assenza o impedimento. Egli puo' altresi' designare altri prorettori e delegati con funzioni specifiche. I delegati e i prorettori, su convocazione del rettore, si riuniscono periodicamente per coordinare le rispettive attivita'. 8. In caso di cessazione anticipata del rettore le sue funzioni vengono assunte dal prorettore vicario. 9. Nel caso in cui il corpo elettorale di cui al comma 5 approvi la mozione di sfiducia al rettore, le sue funzioni vengono assunte dal decano dei componenti del consiglio di amministrazione, che abbia la qualifica di professore di prima fascia. 10. Nelle ipotesi contemplate dai precedenti commi 8 e 9 il decano del corpo accademico dell'Ateneo provvede immediatamente a indire le elezioni. 11. Il rettore ha diritto a un'indennita' di carica fissata dal consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dalla legge. 12. Al prorettore con funzioni vicarie, ai prorettori e ai delegati del rettore con funzioni specifiche puo' essere riconosciuta, su proposta del rettore, un'indennita', fissata dal consiglio di amministrazione, sentiti i revisori dei conti, nei limiti consentiti dalla legge.