(Allegato-art. 14)
                              Art. 14. 
                               Rettore 
 
    1. Il rettore rappresenta l'Universita' ad ogni effetto di  legge
ed e' responsabile del governo  accademico,  degli  obiettivi  e  dei
programmi dell'Universita' nel rispetto delle leggi e dello statuto. 
    2. Il rettore: 
      a) promuove e coordina le attivita' scientifiche e didattiche; 
      b) assicura che l'Ateneo  persegua  le  sue  finalita'  secondo
criteri di  qualita'  e  nel  rispetto  dei  principi  di  efficacia,
efficienza, economicita', trasparenza e promozione del merito; 
      c) propone al consiglio  di  amministrazione  il  documento  di
programmazione triennale di Ateneo previsto dalla legge, tenuto conto
delle proposte e dei pareri del senato accademico; 
      d) propone al  consiglio  di  amministrazione  i  documenti  di
bilancio annuali e pluriennali, di previsione e consuntivi,  previsti
dalla  legislazione  vigente  in  materia  nonche'  dal   regolamento
generale per l'amministrazione e la contabilita'; 
      e) propone  al  consiglio  di  amministrazione  la  nomina,  il
rinnovo  e,  ove  necessaria,  la  proroga  del  direttore  generale,
acquisito il parere del senato accademico; propone  al  consiglio  di
amministrazione  la  revoca  dell'incarico  del  direttore  generale,
acquisito il parere del senato accademico, nel rispetto della vigente
normativa in tema di contratto  di  lavoro  a  tempo  determinato  di
diritto privato; 
      f) nomina con proprio decreto i componenti degli organi e delle
strutture di Ateneo, che provvede a costituire in  ottemperanza  alle
norme del presente statuto; 
      g) nomina, previo parere del consiglio di  amministrazione,  il
coordinatore del nucleo di valutazione; 
      h) convoca e presiede il senato accademico e  il  consiglio  di
amministrazione. Assicura  l'esecuzione  delle  delibere  del  senato
accademico e del consiglio di amministrazione; 
      i) convoca per la riunione di  insediamento  gli  organi  o  le
strutture collegiali che non sono da lui presieduti; 
      j) emana con decreto i regolamenti di  Ateneo  e  quelli  delle
singole strutture, previa approvazione del senato  accademico  e  del
consiglio di amministrazione secondo la propria competenza; 
      k) garantisce l'applicazione dello statuto e dei regolamenti; 
      l) presenta annualmente  una  relazione  pubblica  sullo  stato
delle attivita' dell'Ateneo; 
      m) avvia i procedimenti  disciplinari,  relativi  al  personale
docente  e  irroga,  previo  parere  consultivo   del   collegio   di
disciplina, le sanzioni disciplinari non superiori alla censura; 
      n) esclusivamente in casi straordinari di necessita' e urgenza,
adotta, sotto la propria responsabilita',  provvedimenti  in  materie
che rientrano nella competenza del senato accademico e del  consiglio
di amministrazione. Tali provvedimenti sono sottoposti alla  ratifica
dell'organo competente nella sua prima adunanza successiva; 
      o) svolge ogni altra funzione non espressamente  attribuita  ad
altri organi dallo statuto; 
      p) svolge ogni altra attribuzione assegnata  dalla  legge,  dal
presente statuto e dai regolamenti dell'Universita'. 
    3. La durata del mandato del rettore e'  quella  stabilita  dalla
legge. 
    4. Il rettore e' eletto tra i professori di prima fascia a  tempo
pieno, in servizio presso le universita' italiane. 
    5. L'elettorato attivo e' composto da: 
      a) i professori e i ricercatori di ruolo; 
      b)  i  professori  straordinari  e  i   ricercatori   a   tempo
determinato; 
      c) il personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato  e
determinato, con voto individuale pesato in modo  che  la  somma  dei
voti equivalenti del totale degli aventi diritto della categoria  sia
corrispondente al 12% dei professori di ruolo; 
      d)  i  rappresentanti  degli   studenti   eletti   nel   senato
accademico,  nel  consiglio  di  amministrazione,  nei  consigli   di
Dipartimento e di  facolta',  nel  consiglio  degli  studenti,  nelle
commissioni paritetiche docenti-studenti, nei consigli  di  corso  di
studio, nel nucleo di valutazione con voto individuale pesato in modo
che la somma dei voti equivalenti del  totale  degli  aventi  diritto
della categoria sia corrispondente al 10% dei professori di ruolo. In
nessun caso il peso del voto individuale  puo'  essere  superiore  ad
uno. 
    6. La disciplina e le modalita' del procedimento elettorale  sono
stabilite dal regolamento generale di Ateneo. 
    7. Il rettore designa, fra  i  professori  di  prima  fascia,  il
prorettore con funzioni vicarie, che vengono esercitate  in  caso  di
sua  assenza  o  impedimento.  Egli  puo'  altresi'  designare  altri
prorettori e  delegati  con  funzioni  specifiche.  I  delegati  e  i
prorettori, su convocazione del rettore, si riuniscono periodicamente
per coordinare le rispettive attivita'. 
    8. In caso di cessazione anticipata del rettore le  sue  funzioni
vengono assunte dal prorettore vicario. 
    9. Nel caso in cui il corpo elettorale di cui al comma 5  approvi
la mozione di sfiducia al rettore, le sue  funzioni  vengono  assunte
dal decano dei componenti del consiglio di amministrazione, che abbia
la qualifica di professore di prima fascia. 
    10. Nelle ipotesi contemplate dai  precedenti  commi  8  e  9  il
decano del corpo accademico  dell'Ateneo  provvede  immediatamente  a
indire le elezioni. 
    11. Il rettore ha diritto a un'indennita' di carica  fissata  dal
consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dalla legge. 
    12. Al prorettore  con  funzioni  vicarie,  ai  prorettori  e  ai
delegati  del   rettore   con   funzioni   specifiche   puo'   essere
riconosciuta, su proposta del  rettore,  un'indennita',  fissata  dal
consiglio di amministrazione,  sentiti  i  revisori  dei  conti,  nei
limiti consentiti dalla legge.