Art. 15. Senato accademico 1. Il senato accademico esercita le seguenti funzioni: a) approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, lo statuto e le modifiche al presente statuto, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, espresso a maggioranza assoluta dei suoi componenti; b) approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, lo statuto delle facolta' o scuole, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione; c) approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il regolamento generale di Ateneo, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, espresso a maggioranza assoluta dei suoi componenti; d) approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il regolamento didattico di Ateneo, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, espresso a maggioranza assoluta dei suoi componenti, sentito il consiglio degli studenti; e) definisce le politiche per la qualita', in accordo con le linee strategiche di Ateneo, sentito il parere del consiglio di amministrazione; f) approva, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, i regolamenti in materia di didattica e ricerca, compresi quelli di competenza dei Dipartimenti e delle strutture di raccordo, coordinamento e razionalizzazione delle attivita' didattiche previste dalla normativa vigente; g) approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, il codice etico previsto dalla legge; decide, su proposta del rettore, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, sulle violazioni del codice etico che non ricadano nella competenza del collegio di disciplina; h) designa a maggioranza assoluta i cinque componenti del consiglio di amministrazione appartenenti ai ruoli dell'ateneo (professori, ricercatori, personale tecnico-amministrativo), di cui almeno due appartenenti al ruolo di professore ordinario; i) designa a maggioranza assoluta i due componenti esterni non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo da almeno tre anni; j) designa il presidente del collegio dei revisori dei conti, scelto tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato; k) svolge funzioni di coordinamento e di collegamento con i Dipartimenti e con le strutture di raccordo, coordinamento e razionalizzazione delle attivita' didattiche previste dalla normativa vigente; l) formula proposte ed esprime pareri in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti; m) formula proposte ed esprime pareri in ordine all'indirizzo strategico dell'Ateneo; n) formula proposte ed esprime pareri obbligatori sulla programmazione annuale e triennale relativa al personale docente, ricercatore, dirigente e tecnico-amministrativo; o) formula proposte ed esprime pareri obbligatori, in coerenza con la programmazione di Ateneo, in merito alle richieste di copertura di posti di professore e ricercatore formulate dai Dipartimenti e, all'esito delle procedure di reclutamento, in merito alle relative proposte di chiamata; p) esprime parere obbligatorio sulla mobilita' interna e esterna di professori e ricercatori; q) esprime parere sulla proposta del rettore di nomina, rinnovo, revoca ed eventuale proroga del direttore generale; r) formula proposte ed esprime pareri obbligatori in materia di attivazione, modifica e soppressione di corsi di studio, sedi, Dipartimenti, facolta' o scuole e altri centri dotati di autonomia gestionale e di spesa; il parere sull'attivazione, la modifica e la soppressione di sedi, Dipartimenti, facolta' o scuole deve essere espresso a maggioranza assoluta dei componenti; s) esprime parere obbligatorio sui documenti di bilancio annuali e pluriennali, di previsione e consuntivi, previsti dalla legislazione vigente in materia, nonche' sul documento di programmazione triennale di Ateneo; t) esprime parere sulla determinazione delle tasse e dei contributi degli studenti e sugli interventi intesi a garantire il diritto allo studio; u) formula proposte ed esprime pareri agli organi competenti in merito alle modalita' di valutazione e ai risultati conseguiti dalle strutture didattiche e di ricerca, anche sulla base delle relazioni del nucleo di valutazione, del presidio di qualita', delle commissioni paritetiche docenti-studenti e dei pareri del consiglio della ricerca; v) formula proposte ed esprime pareri, sulla programmazione edilizia dell'Ateneo; w) esprime pareri sulle proposte di costituzione o di partecipazione dell'Universita' a centri interuniversitari, consorzi, fondazioni, associazioni o societa', nonche' in tema di convenzioni e contratti inerenti all'attivita' didattica e alla ricerca; x) esprime parere sull'acquisto e l'alienazione di beni immobili; y) formula proposte ed esprime pareri in tutte le materie ad esso sottoposte a discrezione del rettore; z) svolge ogni altra attribuzione ad esso assegnata dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti dell'Universita'. 2. Il senato accademico, deliberando con maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, puo' proporre al corpo elettorale una mozione di sfiducia al rettore, non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato. 3. Il senato accademico e' composto da: a) il rettore, componente di diritto, che lo presiede; b) dodici rappresentanti dei Dipartimenti che siano costituiti da almeno trentacinque strutturati afferenti (tra professori ordinari, professori straordinari a tempo determinato, professori associati, ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato), inclusi tutti i direttori di Dipartimento, se il loro numero e' inferiore a tredici; c) il presidente del consiglio della ricerca; d) quattro componenti eletti tra i professori associati e i ricercatori a tempo indeterminato, in modo da rispettare le diverse aree scientifico-disciplinari dell'Ateneo; l'elettorato attivo spetta ai professori associati e ai ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato; e) due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, eletti dal Consiglio del personale tecnico-amministrativo e appartenenti ai ruoli del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo; f) quattro rappresentanti degli studenti, eletti dal consiglio degli studenti fra i propri componenti. 4. La disciplina e le modalita' del procedimento elettorale dei componenti del senato accademico e di designazione da parte del senato accademico sono stabilite dal regolamento generale di Ateneo. 5. Il prorettore vicario puo' essere invitato dal rettore ad assistere ai lavori del senato accademico, senza diritto di voto. 6. Il senato accademico e' convocato dal rettore almeno ogni due mesi o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. 7. Il senato accademico resta in carica per quattro anni. Il rettore, il presidente del consiglio della ricerca e i direttori restano in carica per la durata del proprio mandato. I rappresentanti degli studenti restano in carica per due anni. Il mandato e' rinnovabile consecutivamente per una sola volta. 8. Il direttore generale partecipa al senato con funzioni di segretario e puo' essere assistito per la verbalizzazione da un funzionario da lui designato.