(Allegato-art. 15)
                              Art. 15. 
                          Senato accademico 
 
    1. Il senato accademico esercita le seguenti funzioni: 
      a) approva, a maggioranza  assoluta  dei  suoi  componenti,  lo
statuto e le modifiche al presente statuto, previo parere  favorevole
del consiglio di amministrazione, espresso a maggioranza assoluta dei
suoi componenti; 
      b) approva, a maggioranza  assoluta  dei  suoi  componenti,  lo
statuto  delle  facolta'  o  scuole,  previo  parere  favorevole  del
consiglio di amministrazione; 
      c) approva, a maggioranza  assoluta  dei  suoi  componenti,  il
regolamento  generale  di  Ateneo,  previo  parere   favorevole   del
consiglio di amministrazione, espresso  a  maggioranza  assoluta  dei
suoi componenti; 
      d) approva, a maggioranza  assoluta  dei  suoi  componenti,  il
regolamento  didattico  di  Ateneo,  previo  parere  favorevole   del
consiglio di amministrazione, espresso  a  maggioranza  assoluta  dei
suoi componenti, sentito il consiglio degli studenti; 
      e) definisce le politiche per la qualita', in  accordo  con  le
linee strategiche di Ateneo,  sentito  il  parere  del  consiglio  di
amministrazione; 
      f)  approva,  previo  parere  favorevole   del   consiglio   di
amministrazione, i regolamenti in materia  di  didattica  e  ricerca,
compresi quelli di competenza dei Dipartimenti e delle  strutture  di
raccordo,   coordinamento   e   razionalizzazione   delle   attivita'
didattiche previste dalla normativa vigente; 
      g) approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti,  previo
parere favorevole del consiglio di amministrazione, il  codice  etico
previsto dalla legge; decide, su proposta del rettore, a  maggioranza
assoluta dei suoi componenti, sulle violazioni del codice  etico  che
non ricadano nella competenza del collegio di disciplina; 
      h) designa a  maggioranza  assoluta  i  cinque  componenti  del
consiglio  di  amministrazione  appartenenti  ai  ruoli   dell'ateneo
(professori, ricercatori, personale tecnico-amministrativo),  di  cui
almeno due appartenenti al ruolo di professore ordinario; 
      i) designa a maggioranza assoluta i due componenti esterni  non
appartenenti ai ruoli dell'Ateneo da almeno tre anni; 
      j) designa il presidente del collegio dei revisori  dei  conti,
scelto tra i magistrati amministrativi e  contabili  e  gli  avvocati
dello Stato; 
      k) svolge funzioni di coordinamento e  di  collegamento  con  i
Dipartimenti  e  con  le  strutture  di  raccordo,  coordinamento   e
razionalizzazione delle attivita' didattiche previste dalla normativa
vigente; 
      l) formula proposte ed esprime pareri in materia di  didattica,
di ricerca e di servizi agli studenti; 
      m) formula proposte ed esprime pareri in  ordine  all'indirizzo
strategico dell'Ateneo; 
      n)  formula  proposte  ed  esprime  pareri  obbligatori   sulla
programmazione annuale e triennale  relativa  al  personale  docente,
ricercatore, dirigente e tecnico-amministrativo; 
      o) formula proposte ed esprime pareri obbligatori, in  coerenza
con  la  programmazione  di  Ateneo,  in  merito  alle  richieste  di
copertura  di  posti  di  professore  e  ricercatore  formulate   dai
Dipartimenti e, all'esito delle procedure di reclutamento, in  merito
alle relative proposte di chiamata; 
      p)  esprime  parere  obbligatorio  sulla  mobilita'  interna  e
esterna di professori e ricercatori; 
      q)  esprime  parere  sulla  proposta  del  rettore  di  nomina,
rinnovo, revoca ed eventuale proroga del direttore generale; 
      r) formula proposte ed esprime pareri obbligatori in materia di
attivazione, modifica  e  soppressione  di  corsi  di  studio,  sedi,
Dipartimenti, facolta' o scuole e altri centri  dotati  di  autonomia
gestionale e di spesa; il parere sull'attivazione, la modifica  e  la
soppressione di sedi, Dipartimenti, facolta'  o  scuole  deve  essere
espresso a maggioranza assoluta dei componenti; 
      s)  esprime  parere  obbligatorio  sui  documenti  di  bilancio
annuali e pluriennali, di previsione  e  consuntivi,  previsti  dalla
legislazione  vigente  in   materia,   nonche'   sul   documento   di
programmazione triennale di Ateneo; 
      t) esprime  parere  sulla  determinazione  delle  tasse  e  dei
contributi degli studenti e sugli interventi intesi  a  garantire  il
diritto allo studio; 
      u) formula proposte ed esprime pareri agli organi competenti in
merito alle modalita' di valutazione e ai risultati conseguiti  dalle
strutture didattiche e di ricerca, anche sulla base  delle  relazioni
del  nucleo  di  valutazione,  del  presidio   di   qualita',   delle
commissioni paritetiche docenti-studenti e dei pareri  del  consiglio
della ricerca; 
      v) formula proposte ed  esprime  pareri,  sulla  programmazione
edilizia dell'Ateneo; 
      w)  esprime  pareri  sulle  proposte  di  costituzione   o   di
partecipazione dell'Universita' a centri interuniversitari, consorzi,
fondazioni, associazioni o societa', nonche' in tema di convenzioni e
contratti inerenti all'attivita' didattica e alla ricerca; 
      x)  esprime  parere  sull'acquisto  e  l'alienazione  di   beni
immobili; 
      y) formula proposte ed esprime pareri in tutte  le  materie  ad
esso sottoposte a discrezione del rettore; 
      z) svolge ogni  altra  attribuzione  ad  esso  assegnata  dalla
legge, dal presente statuto e dai regolamenti dell'Universita'. 
    2. Il senato accademico, deliberando con  maggioranza  di  almeno
due terzi dei suoi componenti, puo' proporre al corpo elettorale  una
mozione di sfiducia al rettore, non prima  che  siano  trascorsi  due
anni dall'inizio del suo mandato. 
    3. Il senato accademico e' composto da: 
      a) il rettore, componente di diritto, che lo presiede; 
      b) dodici rappresentanti dei Dipartimenti che siano  costituiti
da  almeno  trentacinque  strutturati   afferenti   (tra   professori
ordinari, professori straordinari  a  tempo  determinato,  professori
associati, ricercatori a tempo indeterminato e a tempo  determinato),
inclusi tutti i direttori di  Dipartimento,  se  il  loro  numero  e'
inferiore a tredici; 
      c) il presidente del consiglio della ricerca; 
      d) quattro componenti eletti tra i  professori  associati  e  i
ricercatori a tempo indeterminato, in modo da rispettare  le  diverse
aree scientifico-disciplinari dell'Ateneo; l'elettorato attivo spetta
ai professori associati e ai ricercatori a tempo  indeterminato  e  a
tempo determinato; 
      e) due  rappresentanti  del  personale  tecnico-amministrativo,
eletti  dal  Consiglio   del   personale   tecnico-amministrativo   e
appartenenti   ai   ruoli   del   personale    tecnico-amministrativo
dell'Ateneo; 
      f) quattro rappresentanti degli studenti, eletti dal  consiglio
degli studenti fra i propri componenti. 
    4. La disciplina e le modalita' del procedimento  elettorale  dei
componenti del senato accademico  e  di  designazione  da  parte  del
senato accademico sono stabilite dal regolamento generale di Ateneo. 
    5. Il prorettore vicario puo'  essere  invitato  dal  rettore  ad
assistere ai lavori del senato accademico, senza diritto di voto. 
    6. Il senato accademico e' convocato dal rettore almeno ogni  due
mesi o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. 
    7. Il senato accademico resta in  carica  per  quattro  anni.  Il
rettore, il presidente del consiglio  della  ricerca  e  i  direttori
restano in carica per la durata del proprio mandato. I rappresentanti
degli studenti  restano  in  carica  per  due  anni.  Il  mandato  e'
rinnovabile consecutivamente per una sola volta. 
    8. Il direttore generale partecipa  al  senato  con  funzioni  di
segretario e puo' essere  assistito  per  la  verbalizzazione  da  un
funzionario da lui designato.