Art. 16. Consiglio di amministrazione 1. Il consiglio di amministrazione e' l'organo di gestione e controllo delle attivita' amministrative, finanziarie e contabili dell'Universita'. 2. Il consiglio di amministrazione esercita le seguenti funzioni: a) determina l'indirizzo strategico dell'Ateneo, previo parere del senato accademico; b) vigila sulla sostenibilita' finanziaria, economica e patrimoniale delle attivita' dell'Ateneo; c) su proposta del rettore e previo parere del senato accademico, approva i documenti di bilancio annuali e pluriennali, di previsione e consuntivi, previsti dalla normativa vigente e la programmazione annuale e triennale relativa al personale docente, ricercatore, dirigente e tecnico amministrativo; trasmette al Ministero dell'universita' e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze i documenti di bilancio annuali e pluriennali, di previsione e consuntivi, previsti dalla normativa vigente; d) approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il regolamento generale per l'amministrazione e la contabilita'; e) approva, previo parere del senato accademico, l'attivazione, la modifica o la soppressione di corsi di studio, sedi, facolta' o scuole e degli altri centri dotati di autonomia gestionale e di spesa; l'attivazione, la modifica e la soppressione di sedi, facolta' o scuole deve essere approvata a maggioranza assoluta dei componenti; f) delibera, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, in merito all'istituzione, la modifica e la soppressione dei Dipartimenti, previo parere del senato accademico; g) delibera sull'avvio dei procedimenti concorsuali del personale docente, sulla proposta di chiamata da parte del Dipartimento di professori e di ricercatori universitari e sulla mobilita' dei docenti, previo parere del senato accademico; h) approva la programmazione edilizia, previo parere del senato accademico; approva l'acquisto e l'alienazione di beni immobili, sentito il parere del senato accademico, e la locazione di beni immobili; approva l'acquisto e l'alienazione di beni mobili registrati; i) approva le convenzioni e i contratti. Per le convenzioni e i contratti inerenti all'attivita' didattica e alla ricerca acquisisce il parere del senato accademico; j) approva le proposte di costituzione o partecipazione dell'Universita' a centri interuniversitari, enti, consorzi, fondazioni, associazioni o societa', sentito il parere del senato accademico; k) delibera i bandi per l'affidamento dei contratti di appalto dei lavori, servizi e forniture, in ottemperanza alle norme di legge; l) approva i provvedimenti relativi alla determinazione delle tasse e dei contributi degli studenti, previo parere del senato accademico e del consiglio degli studenti; m) approva le regole generali per l'attuazione delle attivita' autogestite dagli studenti, sentito il consiglio degli studenti; n) nomina, su proposta del rettore, il direttore generale o procede al suo rinnovo o, ove necessario, eventuale proroga, previo parere del senato accademico; revoca, con delibera motivata, dall'incarico il direttore generale, su proposta del rettore, acquisito il parere del senato accademico, nel rispetto della vigente normativa in tema di contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato; o) designa i componenti del nucleo di valutazione; p) delibera, in assenza della rappresentanza degli studenti, in merito alle sanzioni disciplinari da infliggere ai professori e ricercatori universitari, alla conclusione della procedura prevista dalla legge; q) stabilisce a quali incarichi del personale docente assegnare una indennita' di funzione e determina i relativi importi; stabilisce l'importo del gettone di presenza dei componenti del consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dalla legge; stabilisce il compenso del collegio dei revisori dei conti, nei limiti previsti dalla legge; r) approva un documento di bilancio sociale per informare tutta la comunita' e i suoi interlocutori sulle scelte operate, le attivita' svolte e i servizi resi, dando conto delle risorse a tal fine utilizzate rispetto alle finalita' istituzionali; s) approva il bilancio di genere; t) determina i criteri per la valutazione delle attivita' amministrative; u) esprime parere agli organi competenti sulle politiche di Ateneo per la qualita'; v) esprime parere al senato accademico sull'approvazione dello statuto dell'Universita' e delle facolta' o scuole dell'Universita' e sulla loro modifica; il parere sullo statuto dell'Universita' e' espresso a maggioranza assoluta dei componenti; w) esprime parere al senato accademico sull'approvazione del regolamento generale di Ateneo e del regolamento didattico di Ateneo; il parere e' espresso a maggioranza assoluta dei componenti; x) esprime parere al senato accademico sull'approvazione dei regolamenti in materia di didattica e ricerca, compresi quelli di competenza dei Dipartimenti e delle strutture di raccordo, coordinamento e razionalizzazione delle attivita' didattiche previste dalla legge; y) esprime parere al senato accademico sull'approvazione del codice etico; z) svolge ogni altra funzione a esso assegnata dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti dell'Universita'. 3. Le delibere del consiglio di amministrazione, per le quali sia previsto un parere del senato accademico, dovranno essere assunte con la maggioranza assoluta degli aventi diritto, qualora il parere del senato sia stato negativo o condizionato. Nelle delibere a maggioranza relativa, in caso di parita', prevale il voto del presidente. 4. Il consiglio di amministrazione e' composto da: a) il rettore, componente di diritto; b) due rappresentanti degli studenti, eletti dal consiglio degli studenti; c) cinque componenti appartenenti ai ruoli dell'Ateneo (professori, ricercatori, personale tecnico-amministrativo), di cui almeno due appartenenti al ruolo di professore ordinario; d) due componenti non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo da almeno tre anni; la non appartenenza ai ruoli dell'Ateneo deve essere conservata per tutta la durata del mandato. 5. I componenti, di cui al comma 4, lettere c) e d) del presente articolo, devono essere in possesso di competenze in campo gestionale. Tali componenti sono designati dal senato accademico a maggioranza assoluta tra motivate candidature presentate a seguito di avviso pubblico di selezione. 6. I consiglieri sono eletti o designati nel rispetto, da parte di ciascuna componente, del principio costituzionale delle pari opportunita' tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici. 7. La disciplina e le modalita' del procedimento elettorale e di designazione nel consiglio di amministrazione sono stabilite dal regolamento generale di Ateneo. 8. Il consiglio di amministrazione e' nominato con decreto del rettore e resta in carica per quattro anni. I rappresentanti degli studenti restano in carica due anni. I componenti del consiglio di amministrazione sono rieleggibili o designabili nuovamente per una sola volta. 9. Il direttore generale partecipa al consiglio con funzioni di segretario e puo' essere assistito per la verbalizzazione da un funzionario da lui designato. 10. Alle sedute del consiglio di amministrazione assiste almeno un componente del collegio dei revisori dei conti. 11. Il prorettore vicario puo' essere invitato dal rettore ad assistere ai lavori del consiglio di amministrazione, senza diritto di voto.