(Allegato-art. 16)
                              Art. 16. 
                    Consiglio di amministrazione 
 
    1. Il consiglio di amministrazione  e'  l'organo  di  gestione  e
controllo delle attivita'  amministrative,  finanziarie  e  contabili
dell'Universita'. 
    2. Il consiglio di amministrazione esercita le seguenti funzioni: 
      a) determina l'indirizzo strategico dell'Ateneo, previo  parere
del senato accademico; 
      b)  vigila  sulla  sostenibilita'  finanziaria,   economica   e
patrimoniale delle attivita' dell'Ateneo; 
      c)  su  proposta  del  rettore  e  previo  parere  del   senato
accademico, approva i documenti di bilancio annuali e pluriennali, di
previsione e  consuntivi,  previsti  dalla  normativa  vigente  e  la
programmazione annuale e triennale  relativa  al  personale  docente,
ricercatore,  dirigente  e  tecnico  amministrativo;   trasmette   al
Ministero  dell'universita'  e   della   ricerca   e   al   Ministero
dell'economia e delle finanze  i  documenti  di  bilancio  annuali  e
pluriennali, di previsione e  consuntivi,  previsti  dalla  normativa
vigente; 
      d) approva, a maggioranza  assoluta  dei  suoi  componenti,  il
regolamento generale per l'amministrazione e la contabilita'; 
      e) approva, previo parere del senato accademico, l'attivazione,
la modifica o la soppressione di corsi di studio,  sedi,  facolta'  o
scuole e degli altri centri  dotati  di  autonomia  gestionale  e  di
spesa; l'attivazione, la modifica e la soppressione di sedi, facolta'
o scuole deve essere approvata a maggioranza assoluta dei componenti; 
      f) delibera, a maggioranza assoluta  dei  suoi  componenti,  in
merito  all'istituzione,  la   modifica   e   la   soppressione   dei
Dipartimenti, previo parere del senato accademico; 
      g)  delibera  sull'avvio  dei  procedimenti   concorsuali   del
personale  docente,  sulla  proposta  di  chiamata   da   parte   del
Dipartimento di professori e  di  ricercatori  universitari  e  sulla
mobilita' dei docenti, previo parere del senato accademico; 
      h) approva la programmazione edilizia, previo parere del senato
accademico; approva l'acquisto  e  l'alienazione  di  beni  immobili,
sentito il parere del senato  accademico,  e  la  locazione  di  beni
immobili;  approva  l'acquisto  e  l'alienazione   di   beni   mobili
registrati; 
      i) approva le convenzioni e i contratti. Per le convenzioni e i
contratti inerenti all'attivita' didattica e alla ricerca  acquisisce
il parere del senato accademico; 
      j)  approva  le  proposte  di  costituzione  o   partecipazione
dell'Universita'  a   centri   interuniversitari,   enti,   consorzi,
fondazioni, associazioni o societa', sentito  il  parere  del  senato
accademico; 
      k) delibera i bandi per l'affidamento dei contratti di  appalto
dei lavori, servizi e forniture, in ottemperanza alle norme di legge; 
      l) approva i provvedimenti relativi alla  determinazione  delle
tasse e dei contributi  degli  studenti,  previo  parere  del  senato
accademico e del consiglio degli studenti; 
      m) approva le regole generali per l'attuazione delle  attivita'
autogestite dagli studenti, sentito il consiglio degli studenti; 
      n) nomina, su proposta del rettore,  il  direttore  generale  o
procede al suo rinnovo o, ove necessario, eventuale  proroga,  previo
parere  del  senato  accademico;  revoca,  con   delibera   motivata,
dall'incarico  il  direttore  generale,  su  proposta  del   rettore,
acquisito il parere del senato accademico, nel rispetto della vigente
normativa in tema di contratto  di  lavoro  a  tempo  determinato  di
diritto privato; 
      o) designa i componenti del nucleo di valutazione; 
      p) delibera, in assenza della rappresentanza degli studenti, in
merito alle sanzioni  disciplinari  da  infliggere  ai  professori  e
ricercatori universitari, alla conclusione della  procedura  prevista
dalla legge; 
      q) stabilisce a quali incarichi del personale docente assegnare
una indennita' di funzione e determina i relativi importi; stabilisce
l'importo del gettone di presenza dei  componenti  del  consiglio  di
amministrazione, nei  limiti  previsti  dalla  legge;  stabilisce  il
compenso del collegio dei revisori dei  conti,  nei  limiti  previsti
dalla legge; 
      r) approva un documento di bilancio sociale per informare tutta
la  comunita'  e  i  suoi  interlocutori  sulle  scelte  operate,  le
attivita' svolte e i servizi resi, dando conto delle  risorse  a  tal
fine utilizzate rispetto alle finalita' istituzionali; 
      s) approva il bilancio di genere; 
      t) determina i  criteri  per  la  valutazione  delle  attivita'
amministrative; 
      u) esprime parere agli organi  competenti  sulle  politiche  di
Ateneo per la qualita'; 
      v) esprime parere al senato accademico sull'approvazione  dello
statuto dell'Universita' e delle facolta' o scuole dell'Universita' e
sulla loro modifica; il  parere  sullo  statuto  dell'Universita'  e'
espresso a maggioranza assoluta dei componenti; 
      w) esprime parere al senato  accademico  sull'approvazione  del
regolamento generale di Ateneo e del regolamento didattico di Ateneo;
il parere e' espresso a maggioranza assoluta dei componenti; 
      x) esprime parere al senato  accademico  sull'approvazione  dei
regolamenti in materia di didattica e  ricerca,  compresi  quelli  di
competenza  dei  Dipartimenti  e   delle   strutture   di   raccordo,
coordinamento e razionalizzazione delle attivita' didattiche previste
dalla legge; 
      y) esprime parere al senato  accademico  sull'approvazione  del
codice etico; 
      z) svolge ogni altra funzione a esso assegnata dalla legge, dal
presente statuto e dai regolamenti dell'Universita'. 
    3. Le delibere del consiglio di amministrazione, per le quali sia
previsto un parere del senato accademico, dovranno essere assunte con
la maggioranza assoluta degli aventi diritto, qualora il  parere  del
senato  sia  stato  negativo  o  condizionato.   Nelle   delibere   a
maggioranza relativa,  in  caso  di  parita',  prevale  il  voto  del
presidente. 
    4. Il consiglio di amministrazione e' composto da: 
      a) il rettore, componente di diritto; 
      b) due rappresentanti  degli  studenti,  eletti  dal  consiglio
degli studenti; 
      c)  cinque  componenti  appartenenti   ai   ruoli   dell'Ateneo
(professori, ricercatori, personale tecnico-amministrativo),  di  cui
almeno due appartenenti al ruolo di professore ordinario; 
      d) due componenti non  appartenenti  ai  ruoli  dell'Ateneo  da
almeno tre anni; la non appartenenza ai ruoli dell'Ateneo deve essere
conservata per tutta la durata del mandato. 
    5. I componenti, di cui al comma 4, lettere c) e d) del  presente
articolo,  devono  essere  in  possesso  di   competenze   in   campo
gestionale. Tali componenti sono designati dal  senato  accademico  a
maggioranza assoluta tra motivate candidature presentate a seguito di
avviso pubblico di selezione. 
    6. I consiglieri sono eletti o designati nel rispetto,  da  parte
di ciascuna  componente,  del  principio  costituzionale  delle  pari
opportunita' tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici. 
    7. La disciplina e le modalita' del procedimento elettorale e  di
designazione nel consiglio  di  amministrazione  sono  stabilite  dal
regolamento generale di Ateneo. 
    8. Il consiglio di amministrazione e' nominato  con  decreto  del
rettore e resta in carica per quattro anni.  I  rappresentanti  degli
studenti restano in carica due anni. I componenti  del  consiglio  di
amministrazione sono rieleggibili o designabili  nuovamente  per  una
sola volta. 
    9. Il direttore generale partecipa al consiglio con  funzioni  di
segretario e puo' essere  assistito  per  la  verbalizzazione  da  un
funzionario da lui designato. 
    10. Alle sedute del consiglio di amministrazione  assiste  almeno
un componente del collegio dei revisori dei conti. 
    11. Il prorettore vicario puo' essere  invitato  dal  rettore  ad
assistere ai lavori del consiglio di amministrazione,  senza  diritto
di voto.