Art. 17. Collegio dei revisori dei conti 1. L'Universita' costituisce un collegio dei revisori dei conti, quale organo indipendente di consultazione e di controllo interno sulla regolarita' della gestione amministrativa, finanziaria, contabile e patrimoniale dell'Universita'. 2. I compiti e le modalita' di funzionamento del collegio sono stabiliti dal regolamento generale per l'amministrazione e la contabilita', nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge. 3. Almeno un componente del collegio assiste alle sedute del consiglio di amministrazione. 4. Il collegio dei revisori dei conti e' composto da: tre componenti effettivi e due supplenti, di cui un componente effettivo, con funzioni di presidente, designato dal senato accademico tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato e nominato dal rettore; un componente effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell'economia e delle finanze; un componente effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell'universita' e della ricerca. 5. I componenti sono nominati con decreto rettorale; il mandato ha durata di quattro anni; l'incarico e' rinnovabile per una sola volta. 6. Il curriculum dei componenti del collegio e' pubblicato sul sito web di Ateneo. 7. Il mandato quale componente del collegio dei revisori dei conti non puo' essere conferito a personale dipendente dell'Ateneo, ai componenti del consiglio di amministrazione, a chi sia coniuge, parente o affine entro il quarto grado di dipendenti dell'Universita' o di componenti del consiglio di amministrazione, a chi abbia in corso o abbia ricevuto, entro i dodici mesi precedenti la nomina, incarichi di docenza, professionali o di consulenza dall'Universita' o abbia attivita' contrattuali in corso con l'Universita'. 8. Almeno due componenti effettivi del collegio devono essere iscritti nel registro dei revisori legali.