(Allegato-art. 18)
                              Art. 18. 
                   Nucleo di valutazione di ateneo 
 
    1. Il nucleo di valutazione, nel  rispetto  del  principio  della
liberta'  dell'insegnamento  e  della  ricerca,  svolge,   in   piena
autonomia e con  modalita'  organizzative  proprie,  la  funzione  di
verifica della  qualita'  e  dell'efficacia  dell'offerta  didattica,
dell'attivita' di ricerca, della terza  missione  e  delle  attivita'
gestionali e tecnico-amministrative. 
    2. Il nucleo di valutazione verifica: 
      a) la qualita', l'efficacia e  la  sostenibilita'  dell'offerta
formativa,  anche  sulla  base  degli  indicatori  individuati  dalle
commissioni   paritetiche   docenti-studenti   istituite   presso   i
Dipartimenti  e/o  le  facolta'  o   scuole   e   dei   rapporti   di
autovalutazione redatti dai corsi di studio; 
      b) il corretto utilizzo delle risorse pubbliche; 
      c) l'attivita' di ricerca svolta dai Dipartimenti; 
      d) la congruita' del curriculum scientifico o professionale dei
titolari dei contratti di insegnamento; 
      e) l'efficienza, l'efficacia e la qualita' delle  strutture  di
servizio; 
      f)   l'imparzialita'   e   il   buon   andamento    dell'azione
amministrativa; 
      g) l'efficacia degli interventi di  sostegno  al  diritto  allo
studio; 
      h) i risultati e le buone pratiche  di  promozione  delle  pari
opportunita'. 
    3. Al fine di promuovere  il  merito  e  il  miglioramento  delle
attivita' organizzative  e  individuali,  il  nucleo  di  valutazione
esercita: 
      a)  in  raccordo  con  l'attivita'  dell'Agenzia  nazionale  di
valutazione del sistema universitario e della ricerca, le funzioni di
verifica e promozione della correttezza dei processi di misurazione e
valutazione,  del  funzionamento  complessivo   del   sistema   della
valutazione delle strutture e  del  personale,  della  trasparenza  e
integrita' dei controlli; 
      b) le funzioni di valutazione e raccomandazione in merito  alle
politiche di Ateneo per la qualita'; 
      c) le altre attribuzioni demandate dalla  normativa  vigente  e
dai regolamenti dell'Ateneo. 
    4. Il nucleo di valutazione collabora con i  revisori  dei  conti
per un coordinamento con gli altri sistemi di controllo dell'Ateneo. 
    5. Il nucleo di valutazione e' formato da sei componenti, di  cui
almeno due esperti in materia di valutazione  anche  non  accademica,
designati dal consiglio di amministrazione. Ne fanno parte: 
      a) un professore di ruolo dell'Ateneo; 
      b)  quattro  figure  di  elevata  qualificazione  professionale
esterni all'Ateneo da almeno tre anni,  il  cui  curriculum  e'  reso
pubblico nel sito web dell'Ateneo; 
      c) un rappresentante degli  studenti  designato  dal  consiglio
degli studenti. 
    6. La nomina del coordinatore del nucleo  di  valutazione  e'  di
competenza del rettore, sentito il consiglio di amministrazione. 
    7. Il nucleo di valutazione resta  in  carica  quattro  anni;  il
rappresentante degli studenti resta in carica due anni e puo'  essere
rinnovato una sola volta. 
    8. I componenti del nucleo di valutazione non possono: 
      a) ricoprire altre cariche accademiche; 
      b) aver avuto nei tre anni precedenti alla nomina ovvero  avere
per la durata  del  mandato  incarichi  o  collaborazioni  di  natura
politica o sindacale; 
      c)  svolgere  funzioni   inerenti   alla   programmazione,   al
finanziamento e alla valutazione delle  attivita'  universitarie  nel
Ministero dell'universita' e della ricerca e  nell'Agenzia  nazionale
di valutazione del sistema universitario e della ricerca. 
    9. L'Universita' assicura al  nucleo  l'autonomia  operativa,  il
diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessari, nonche'  la
pubblicita' e la diffusione degli atti, nel rispetto della  normativa
vigente. 
    10. Il nucleo di valutazione presenta al  rettore  e  agli  altri
organi dell'Ateneo competenti le relazioni periodiche previste  dalla
normativa in materia. 
    11. Gli  atti  e  le  valutazioni  del  nucleo  sono  pubblici  e
l'Universita' ne assicura  la  diffusione,  anche  avvalendosi  degli
strumenti digitali.