Art. 18. Nucleo di valutazione di ateneo 1. Il nucleo di valutazione, nel rispetto del principio della liberta' dell'insegnamento e della ricerca, svolge, in piena autonomia e con modalita' organizzative proprie, la funzione di verifica della qualita' e dell'efficacia dell'offerta didattica, dell'attivita' di ricerca, della terza missione e delle attivita' gestionali e tecnico-amministrative. 2. Il nucleo di valutazione verifica: a) la qualita', l'efficacia e la sostenibilita' dell'offerta formativa, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti istituite presso i Dipartimenti e/o le facolta' o scuole e dei rapporti di autovalutazione redatti dai corsi di studio; b) il corretto utilizzo delle risorse pubbliche; c) l'attivita' di ricerca svolta dai Dipartimenti; d) la congruita' del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento; e) l'efficienza, l'efficacia e la qualita' delle strutture di servizio; f) l'imparzialita' e il buon andamento dell'azione amministrativa; g) l'efficacia degli interventi di sostegno al diritto allo studio; h) i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunita'. 3. Al fine di promuovere il merito e il miglioramento delle attivita' organizzative e individuali, il nucleo di valutazione esercita: a) in raccordo con l'attivita' dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, le funzioni di verifica e promozione della correttezza dei processi di misurazione e valutazione, del funzionamento complessivo del sistema della valutazione delle strutture e del personale, della trasparenza e integrita' dei controlli; b) le funzioni di valutazione e raccomandazione in merito alle politiche di Ateneo per la qualita'; c) le altre attribuzioni demandate dalla normativa vigente e dai regolamenti dell'Ateneo. 4. Il nucleo di valutazione collabora con i revisori dei conti per un coordinamento con gli altri sistemi di controllo dell'Ateneo. 5. Il nucleo di valutazione e' formato da sei componenti, di cui almeno due esperti in materia di valutazione anche non accademica, designati dal consiglio di amministrazione. Ne fanno parte: a) un professore di ruolo dell'Ateneo; b) quattro figure di elevata qualificazione professionale esterni all'Ateneo da almeno tre anni, il cui curriculum e' reso pubblico nel sito web dell'Ateneo; c) un rappresentante degli studenti designato dal consiglio degli studenti. 6. La nomina del coordinatore del nucleo di valutazione e' di competenza del rettore, sentito il consiglio di amministrazione. 7. Il nucleo di valutazione resta in carica quattro anni; il rappresentante degli studenti resta in carica due anni e puo' essere rinnovato una sola volta. 8. I componenti del nucleo di valutazione non possono: a) ricoprire altre cariche accademiche; b) aver avuto nei tre anni precedenti alla nomina ovvero avere per la durata del mandato incarichi o collaborazioni di natura politica o sindacale; c) svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attivita' universitarie nel Ministero dell'universita' e della ricerca e nell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca. 9. L'Universita' assicura al nucleo l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessari, nonche' la pubblicita' e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa vigente. 10. Il nucleo di valutazione presenta al rettore e agli altri organi dell'Ateneo competenti le relazioni periodiche previste dalla normativa in materia. 11. Gli atti e le valutazioni del nucleo sono pubblici e l'Universita' ne assicura la diffusione, anche avvalendosi degli strumenti digitali.