Art. 19. Direttore generale 1. Il direttore generale e' nominato dal consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, sentito il parere del senato accademico. 2. Il direttore generale deve essere scelto tra personalita' di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali. 3. L'incarico di direttore generale e' regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata non superiore ai quattro anni, rinnovabile; il trattamento economico e' stabilito in conformita' ai criteri e ai parametri fissati dalla legge. Il rinnovo e, ove necessario, la proroga del contratto sono decisi con delibera motivata del consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, acquisito il parere del senato accademico. 4. Il direttore generale puo' essere revocato dall'incarico, con delibera motivata del consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, acquisito il parere del senato accademico, nel rispetto della vigente normativa in tema di contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato. 5. Al direttore generale e' attribuita, sulla base degli indirizzi forniti dal consiglio di amministrazione, la complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo, nonche' i compiti, in quanto compatibili, di cui all'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni. 6. In particolare, il direttore generale: a) e' responsabile dei provvedimenti amministrativi, del funzionamento e del coordinamento degli uffici e dei servizi; b) dispone l'esecuzione delle deliberazioni degli organi di governo centrali dell'Ateneo e delle strutture; c) svolge una attivita' generale di indirizzo, direzione e controllo nei confronti del personale tecnico-amministrativo, anche in relazione agli esiti del controllo di gestione; d) determina i criteri generali di organizzazione degli uffici; e) emana gli atti di gestione del personale tecnico-amministrativo; f) rappresenta, assieme al rettore o a un suo delegato, la delegazione di parte pubblica per la contrattazione decentrata; g) partecipa al consiglio di amministrazione e al senato accademico, senza diritto di voto, con funzioni di segretario; h) svolge ogni altra attribuzione assegnatagli dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti dell'Universita'. 7. Il direttore generale puo' scegliere il direttore generale vicario fra i dirigenti dell'Universita'. 8. Il direttore generale e' selezionato esclusivamente tramite avviso pubblico di selezione, secondo quanto stabilito dal regolamento generale di Ateneo.