(Allegato-art. 19)
                              Art. 19. 
                         Direttore generale 
 
    1.  Il  direttore  generale  e'   nominato   dal   consiglio   di
amministrazione, su proposta  del  rettore,  sentito  il  parere  del
senato accademico. 
    2. Il direttore generale deve essere scelto tra  personalita'  di
elevata  qualificazione   professionale   e   comprovata   esperienza
pluriennale con funzioni dirigenziali. 
    3. L'incarico di direttore generale e' regolato con contratto  di
lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata non superiore
ai quattro anni, rinnovabile; il trattamento economico  e'  stabilito
in conformita' ai criteri e ai  parametri  fissati  dalla  legge.  Il
rinnovo e, ove necessario, la proroga del contratto sono  decisi  con
delibera motivata del consiglio di amministrazione, su  proposta  del
rettore, acquisito il parere del senato accademico. 
    4. Il direttore generale puo' essere revocato dall'incarico,  con
delibera motivata del consiglio di amministrazione, su  proposta  del
rettore, acquisito il parere  del  senato  accademico,  nel  rispetto
della vigente normativa in  tema  di  contratto  di  lavoro  a  tempo
determinato di diritto privato. 
    5.  Al  direttore  generale  e'  attribuita,  sulla  base   degli
indirizzi forniti dal consiglio di  amministrazione,  la  complessiva
gestione e organizzazione dei servizi, delle  risorse  strumentali  e
del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo, nonche' i  compiti,
in quanto compatibili, di cui all'art. 16 del decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni. 
    6. In particolare, il direttore generale: 
      a)  e'  responsabile  dei  provvedimenti  amministrativi,   del
funzionamento e del coordinamento degli uffici e dei servizi; 
      b) dispone l'esecuzione delle  deliberazioni  degli  organi  di
governo centrali dell'Ateneo e delle strutture; 
      c) svolge una attivita'  generale  di  indirizzo,  direzione  e
controllo nei confronti del personale  tecnico-amministrativo,  anche
in relazione agli esiti del controllo di gestione; 
      d) determina i criteri generali di organizzazione degli uffici; 
      e)   emana    gli    atti    di    gestione    del    personale
tecnico-amministrativo; 
      f) rappresenta, assieme al rettore o  a  un  suo  delegato,  la
delegazione di parte pubblica per la contrattazione decentrata; 
      g) partecipa  al  consiglio  di  amministrazione  e  al  senato
accademico, senza diritto di voto, con funzioni di segretario; 
      h) svolge ogni altra attribuzione assegnatagli dalla legge, dal
presente statuto e dai regolamenti dell'Universita'. 
    7. Il direttore generale puo'  scegliere  il  direttore  generale
vicario fra i dirigenti dell'Universita'. 
    8. Il direttore generale e'  selezionato  esclusivamente  tramite
avviso  pubblico  di  selezione,   secondo   quanto   stabilito   dal
regolamento generale di Ateneo.