(Allegato-art. 12)
                              Art. 12. 
                          Norme d'esercizio 
 
    1. L'esercizio della stazione di radioamatore deve essere  svolto
in conformita' delle norme legislative e regolamentari vigenti e  con
l'osservanza   delle   prescrizioni   contenute    nel    regolamento
internazionale delle radiocomunicazioni. 
    2. E' vietato l'uso della stazione di radioamatore  da  parte  di
persona diversa dal titolare, salvo che si tratti di  persona  munita
di patente che utilizzi la stazione sotto la diretta  responsabilita'
del titolare. In tal caso  deve  essere  usato  il  nominativo  della
stazione dalla quale si effettua la trasmissione. 
    3. Le radiocomunicazioni devono effettuarsi con altre stazioni di
radioamatore italiane od estere debitamente autorizzate, a  meno  che
le competenti  amministrazioni  estere  abbiano  notificato  la  loro
opposizione. 
    4.   E'   consentita   l'interconnessione   delle   stazioni   di
radioamatore con le reti pubbliche di comunicazione  elettronica  per
motivi esclusivi di emergenza  o  di  conseguimento  delle  finalita'
proprie dell'attivita' di radioamatore. 
    5. Le radiocomunicazioni  fra  stazioni  di  radioamatore  devono
essere  effettuate  in  linguaggio  chiaro;   le   radiocomunicazioni
telegrafiche  o  di  trasmissione  dati  devono   essere   effettuate
esclusivamente   con   l'impiego   di    codici    internazionalmente
riconosciuti;  e'  ammesso  l'impiego  del   codice   «Q»   e   delle
abbreviazioni internazionali in uso. 
    6.  All'inizio  ed  alla  fine  delle  trasmissioni,  nonche'  ad
intervalli di dieci minuti nel corso di esse, deve essere ripetuto il
nominativo  della  stazione  emittente.  In  caso   di   trasmissioni
numeriche a pacchetto, il nominativo della  stazione  emittente  deve
essere contenuto in ogni pacchetto. 
    7. E' vietato ai radioamatori far uso del  segnale  di  soccorso,
nonche' impiegare segnali che possono dar luogo a falsi allarmi. 
    8. E' vietato ai radioamatori intercettare comunicazioni che essi
non hanno titolo a ricevere; e'  comunque  vietato  far  conoscere  a
terzi  il  contenuto  e  l'esistenza  dei  messaggi  intercettati   e
involontariamente captati.