(Allegato-art. 13)
                              Art. 13. 
                      Trasferimento di stazione 
 
    1. Nell'ambito del territorio nazionale e' consentito l'esercizio
temporaneo della stazione di radioamatore al di fuori  della  propria
residenza o domicilio, senza comunicazione alcuna. 
    2. L'ubicazione  della  stazione  di  radioamatore  in  domicilio
diverso da quello indicato nell'autorizzazione generale  deve  essere
preventivamente comunicata al competente ispettorato territoriale. 
    3.  Qualora  la  nuova  ubicazione  comporti  la  variazione  del
nominativo,  il  titolare  dell'autorizzazione  generale  deve   fare
richiesta di un nuovo nominativo ai sensi dell'art. 139 del codice.