(Allegato-art. 14)
                              Art. 14. 
                      Controllo sulle stazioni 
 
    1. I locali e gli impianti delle stazioni di radioamatore  devono
essere in ogni momento ispezionabili dai  funzionari  incaricati  del
Ministero o dagli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza. 
    2. La dichiarazione concernente l'autorizzazione per l'impianto e
l'esercizio di stazione di radioamatore,  di  cui  all'art.  135  del
codice  deve  accompagnare  la  stazione  e  deve  essere  esibita  a
richiesta dei funzionari del Ministero incaricati  della  verifica  o
degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.