Art. 17. Installazione di antenne 1. Per la installazione delle antenne di radioamatore si applicano le disposizioni di cui all'art. 209 del codice nonche' le vigenti norme di carattere tecnico, urbanistico, ambientale e di tutela della salute pubblica. 2. L'installazione dell'impianto d'antenna non deve provocare turbative e interferenze ad altri impianti di radiocomunicazioni.