(Allegato-art. 17)
                              Art. 17. 
                      Installazione di antenne 
 
    1.  Per  la  installazione  delle  antenne  di  radioamatore   si
applicano le disposizioni di cui all'art. 209 del codice  nonche'  le
vigenti norme di carattere  tecnico,  urbanistico,  ambientale  e  di
tutela della salute pubblica. 
    2. L'installazione dell'impianto  d'antenna  non  deve  provocare
turbative e interferenze ad altri impianti di radiocomunicazioni.