Art. 3.
Obiettivi e strumenti
1. Il sistema delle relazioni sindacali e' lo strumento per
costruire relazioni stabili tra amministrazioni pubbliche dell'Area e
soggetti sindacali, improntate alla partecipazione consapevole, al
dialogo costruttivo e trasparente, alla reciproca considerazione dei
rispettivi diritti ed obblighi, nonche' alla prevenzione e
risoluzione dei conflitti.
2. La condivisione dell'obiettivo predetto comporta la necessita'
di un sistema di relazioni sindacali stabile, che tenga conto del
ruolo attribuito ai dirigenti, ai segretari o ai dirigenti
amministrativi, tecnici e professionali, in base alle leggi e ai
contratti collettivi, nonche' della peculiarita' delle relative
funzioni, che sia improntato alla correttezza dei comportamenti delle
parti ed orientato alla prevenzione dei conflitti e che sia in grado
di favorire la piena collaborazione al perseguimento delle finalita'
istituzionali.
3. Attraverso il sistema delle relazioni sindacali:
si attua il contemperamento della missione di servizio pubblico
delle amministrazioni dell'Area a vantaggio degli utenti e dei
cittadini con gli interessi dei lavoratori;
si migliora la qualita' delle decisioni assunte;
si sostengono la crescita professionale e l'aggiornamento del
personale, nonche' i processi di innovazione organizzativa e di
riforma della pubblica amministrazione.
4. Nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilita' dei datori
di lavoro pubblici e dei soggetti sindacali, le relazioni sindacali
presso le amministrazioni dell'Area si articolano nei seguenti
modelli relazionali:
a) partecipazione;
b) contrattazione integrativa.
5. La partecipazione e' finalizzata ad instaurare forme
costruttive di dialogo tra le parti, su atti e decisioni di valenza
generale delle amministrazioni, in materia di organizzazione o aventi
riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti
di informazione sugli stessi; si articola, a sua volta, in:
informazione;
confronto; il confronto puo' essere anche regionale per i
dirigenti amministrativi, tecnici e professionali, secondo le
previsioni dell'art. 65, della distinta Sezione dei dirigenti
amministrativi, tecnici e professionali;
organismi paritetici di partecipazione.
6. La contrattazione integrativa e' finalizzata alla stipulazione
di contratti che obbligano reciprocamente le parti. Le clausole dei
contratti sottoscritti possono essere oggetto di successive
interpretazioni autentiche, anche a richiesta di una delle parti, con
le procedure di cui all'art. 8.
7. La contrattazione integrativa e' sostituita da confronto
nell'ipotesi di cui all'art. 45, comma 4.
8. E' istituito presso l'ARAN, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, l'Osservatorio a composizione
paritetica con il compito di monitorare i casi e le modalita' con cui
ciascuna amministrazione adotta gli atti adottati unilateralmente ai
sensi dell'art. 40, comma 3-ter, decreto legislativo n. 165/2001.
L'Osservatorio verifica altresi' che tali atti siano adeguatamente
motivati in ordine alla sussistenza del pregiudizio alla
funzionalita' dell'azione amministrativa. Ai componenti non spettano
compensi, gettoni, emolumenti, indennita' o rimborsi di spese
comunque denominati. L'Osservatorio di cui al presente comma e' anche
sede di confronto su temi contrattuali che assumano una rilevanza
generale, anche al fine di prevenire il rischio di contenziosi
generalizzati.
9. Le clausole del presente titolo, nonche' quelle previste,
rispettivamente, nel Titolo II della Sezione II, nel Titolo II della
Sezione III e nel Titolo II della Sezione IV sostituiscono
integralmente, per il personale destinatario del presente CCNL, tutte
le disposizioni in materia di relazioni sindacali previste nei
precedenti CCNL di provenienza, le quali sono pertanto disapplicate.