(Allegato-art. 3)
                               Art. 3. 
 
                        Obiettivi e strumenti 
 
    1. Il sistema delle  relazioni  sindacali  e'  lo  strumento  per
costruire relazioni stabili tra amministrazioni pubbliche dell'Area e
soggetti sindacali, improntate alla  partecipazione  consapevole,  al
dialogo costruttivo e trasparente, alla reciproca considerazione  dei
rispettivi  diritti  ed  obblighi,   nonche'   alla   prevenzione   e
risoluzione dei conflitti. 
    2. La condivisione dell'obiettivo predetto comporta la necessita'
di un sistema di relazioni sindacali stabile,  che  tenga  conto  del
ruolo  attribuito  ai  dirigenti,  ai  segretari   o   ai   dirigenti
amministrativi, tecnici e professionali, in  base  alle  leggi  e  ai
contratti  collettivi,  nonche'  della  peculiarita'  delle  relative
funzioni, che sia improntato alla correttezza dei comportamenti delle
parti ed orientato alla prevenzione dei conflitti e che sia in  grado
di favorire la piena collaborazione al perseguimento delle  finalita'
istituzionali. 
    3. Attraverso il sistema delle relazioni sindacali: 
      si attua il contemperamento della missione di servizio pubblico
delle amministrazioni  dell'Area  a  vantaggio  degli  utenti  e  dei
cittadini con gli interessi dei lavoratori; 
      si migliora la qualita' delle decisioni assunte; 
      si sostengono la crescita professionale e  l'aggiornamento  del
personale, nonche' i  processi  di  innovazione  organizzativa  e  di
riforma della pubblica amministrazione. 
    4. Nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilita'  dei  datori
di lavoro pubblici e dei soggetti sindacali, le  relazioni  sindacali
presso  le  amministrazioni  dell'Area  si  articolano  nei  seguenti
modelli relazionali: 
      a) partecipazione; 
      b) contrattazione integrativa. 
    5.  La  partecipazione  e'  finalizzata   ad   instaurare   forme
costruttive di dialogo tra le parti, su atti e decisioni  di  valenza
generale delle amministrazioni, in materia di organizzazione o aventi
riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire  adeguati  diritti
di informazione sugli stessi; si articola, a sua volta, in: 
      informazione; 
      confronto; il confronto  puo'  essere  anche  regionale  per  i
dirigenti  amministrativi,  tecnici  e  professionali,   secondo   le
previsioni  dell'art.  65,  della  distinta  Sezione  dei   dirigenti
amministrativi, tecnici e professionali; 
      organismi paritetici di partecipazione. 
    6. La contrattazione integrativa e' finalizzata alla stipulazione
di contratti che obbligano reciprocamente le parti. Le  clausole  dei
contratti  sottoscritti  possono   essere   oggetto   di   successive
interpretazioni autentiche, anche a richiesta di una delle parti, con
le procedure di cui all'art. 8. 
    7. La  contrattazione  integrativa  e'  sostituita  da  confronto
nell'ipotesi di cui all'art. 45, comma 4. 
    8. E' istituito presso l'ARAN, senza nuovi  o  maggiori  oneri  a
carico  della  finanza  pubblica,   l'Osservatorio   a   composizione
paritetica con il compito di monitorare i casi e le modalita' con cui
ciascuna amministrazione adotta gli atti adottati unilateralmente  ai
sensi dell'art. 40, comma 3-ter,  decreto  legislativo  n.  165/2001.
L'Osservatorio verifica altresi' che tali  atti  siano  adeguatamente
motivati  in   ordine   alla   sussistenza   del   pregiudizio   alla
funzionalita' dell'azione amministrativa. Ai componenti non  spettano
compensi,  gettoni,  emolumenti,  indennita'  o  rimborsi  di   spese
comunque denominati. L'Osservatorio di cui al presente comma e' anche
sede di confronto su temi contrattuali  che  assumano  una  rilevanza
generale, anche al  fine  di  prevenire  il  rischio  di  contenziosi
generalizzati. 
    9. Le clausole del  presente  titolo,  nonche'  quelle  previste,
rispettivamente, nel Titolo II della Sezione II, nel Titolo II  della
Sezione  III  e  nel  Titolo  II  della  Sezione   IV   sostituiscono
integralmente, per il personale destinatario del presente CCNL, tutte
le disposizioni  in  materia  di  relazioni  sindacali  previste  nei
precedenti CCNL di provenienza, le quali sono pertanto disapplicate.