Art. 4.
Informazione
1. L'informazione e' il presupposto per il corretto esercizio
delle relazioni sindacali e dei suoi strumenti.
2. Fermi restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti
dalle disposizioni di legge vigenti, l'informazione consiste nella
trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, da parte
dell'amministrazione, ai soggetti sindacali di cui all'art. 7, comma
2, al fine di consentire loro di prendere conoscenza della questione
trattata e di esaminarla.
3. L'informazione deve essere data nei tempi, nei modi e nei
contenuti atti a consentire ai soggetti sindacali di cui all'art. 7,
comma 2, di procedere a una valutazione approfondita del potenziale
impatto delle misure da adottare ed esprimere osservazioni e
proposte.
4. Sono oggetto di informazione tutte le materie per le quali i
successivi articoli 44 e 45, 64 e 66, 98 e 99, nelle distinte sezioni
del presente CCNL, prevedano il confronto o la contrattazione
integrativa, costituendo presupposto per la loro attivazione. Sono
altresi' oggetto di sola informazione preventiva le materie di cui
all'art. 6 del decreto legislativo n. 165/2001.
5. I soggetti sindacali di cui all'art. 7, comma 2, del presente
CCNL ricevono, a richiesta, informazioni riguardanti gli esiti del
confronto e della contrattazione integrativa, nonche', nelle
amministrazioni ove non e' istituito l'Organismo paritetico per
l'innovazione di cui all'art. 6, i dati generali sugli andamenti
occupazionali, anche in riferimento alle dotazioni organiche ed alle
procedure concorsuali programmate ed inoltre, i dati sulle assenze di
tutto il personale di cui all'art. 29.