(Allegato-art. 4)
                               Art. 4. 
 
                            Informazione 
 
    1. L'informazione e' il presupposto  per  il  corretto  esercizio
delle relazioni sindacali e dei suoi strumenti. 
    2. Fermi restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti
dalle disposizioni di legge vigenti,  l'informazione  consiste  nella
trasmissione   di   dati   ed   elementi   conoscitivi,   da    parte
dell'amministrazione, ai soggetti sindacali di cui all'art. 7,  comma
2, al fine di consentire loro di prendere conoscenza della  questione
trattata e di esaminarla. 
    3. L'informazione deve essere data nei  tempi,  nei  modi  e  nei
contenuti atti a consentire ai soggetti sindacali di cui all'art.  7,
comma 2, di procedere a una valutazione approfondita  del  potenziale
impatto  delle  misure  da  adottare  ed  esprimere  osservazioni   e
proposte. 
    4. Sono oggetto di informazione tutte le materie per le  quali  i
successivi articoli 44 e 45, 64 e 66, 98 e 99, nelle distinte sezioni
del  presente  CCNL,  prevedano  il  confronto  o  la  contrattazione
integrativa, costituendo presupposto per la  loro  attivazione.  Sono
altresi' oggetto di sola informazione preventiva le  materie  di  cui
all'art. 6 del decreto legislativo n. 165/2001. 
    5. I soggetti sindacali di cui all'art. 7, comma 2, del  presente
CCNL ricevono, a richiesta, informazioni riguardanti  gli  esiti  del
confronto  e  della  contrattazione   integrativa,   nonche',   nelle
amministrazioni ove  non  e'  istituito  l'Organismo  paritetico  per
l'innovazione di cui all'art. 6,  i  dati  generali  sugli  andamenti
occupazionali, anche in riferimento alle dotazioni organiche ed  alle
procedure concorsuali programmate ed inoltre, i dati sulle assenze di
tutto il personale di cui all'art. 29.