Art. 5.
Confronto
1. Il confronto e' la modalita' attraverso la quale si instaura
un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di
relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di cui
all'art. 7, comma 2, di esprimere valutazioni esaustive e di
partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che
l'amministrazione intende adottare.
2. Il confronto si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali
di cui al comma 1 degli elementi conoscitivi sulle misure da
adottare, con le modalita' previste per l'informazione. A seguito
della trasmissione delle informazioni, amministrazione e soggetti
sindacali si incontrano se, entro cinque giorni dall'informazione, il
confronto e' richiesto da questi ultimi, anche singolarmente.
L'incontro puo' anche essere proposto dall'amministrazione
contestualmente all'invio dell'informazione. Il periodo durante il
quale si svolgono gli incontri non puo' essere superiore a quindici
giorni. Al termine del confronto, e' redatta una sintesi dei lavori e
delle posizioni emerse.
3. Sono oggetto di confronto le materie indicate agli articoli
44, 64 e 98, nelle distinte sezioni del presente CCNL.
4. Per i segretari il confronto si svolge a livello nazionale.