(Allegato-art. 5)
                               Art. 5. 
 
                              Confronto 
 
    1. Il confronto e' la modalita' attraverso la quale  si  instaura
un dialogo approfondito sulle  materie  rimesse  a  tale  livello  di
relazione, al  fine  di  consentire  ai  soggetti  sindacali  di  cui
all'art.  7,  comma  2,  di  esprimere  valutazioni  esaustive  e  di
partecipare  costruttivamente  alla  definizione  delle  misure   che
l'amministrazione intende adottare. 
    2. Il confronto si avvia mediante l'invio ai  soggetti  sindacali
di cui  al  comma  1  degli  elementi  conoscitivi  sulle  misure  da
adottare, con le modalita' previste  per  l'informazione.  A  seguito
della trasmissione delle  informazioni,  amministrazione  e  soggetti
sindacali si incontrano se, entro cinque giorni dall'informazione, il
confronto  e'  richiesto  da  questi  ultimi,  anche   singolarmente.
L'incontro   puo'   anche   essere   proposto    dall'amministrazione
contestualmente all'invio dell'informazione. Il  periodo  durante  il
quale si svolgono gli incontri non puo' essere superiore  a  quindici
giorni. Al termine del confronto, e' redatta una sintesi dei lavori e
delle posizioni emerse. 
    3. Sono oggetto di confronto le materie  indicate  agli  articoli
44, 64 e 98, nelle distinte sezioni del presente CCNL. 
    4. Per i segretari il confronto si svolge a livello nazionale.