Art. 6.
Organismo paritetico per l'innovazione
1. L'organismo paritetico per l'innovazione realizza, presso le
amministrazioni pubbliche con almeno dodici unita' di personale
destinatario del presente CCNL, una modalita' relazionale finalizzata
al coinvolgimento partecipativo delle organizzazioni sindacali di
categoria titolari della contrattazione integrativa su tutto cio' che
abbia una dimensione progettuale, complessa e sperimentale, di
carattere organizzativo.
2. L'organismo di cui al presente articolo e' la sede in cui si
attivano stabilmente relazioni aperte e collaborative su progetti di
organizzazione, innovazione e miglioramento dei servizi - anche con
riferimento al lavoro agile, alle politiche formative, allo stress
lavoro correlato - al fine di formulare proposte all'amministrazione
o alle parti negoziali della contrattazione integrativa.
3. L'organismo paritetico per l'innovazione:
a) ha composizione paritetica ed e' formato da un componente
designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali titolari della
contrattazione integrativa, di cui all'art. 7, comma 2, lett. a),
nonche' da una rappresentanza dell'amministrazione, con rilevanza
pari alla componente sindacale;
b) si riunisce almeno due volte l'anno e, comunque,
ogniqualvolta l'amministrazione manifesti un'intenzione di
progettualita' organizzativa innovativa, complessa per modalita' e
tempi di attuazione, e sperimentale;
c) puo' trasmettere proprie proposte progettuali, all'esito
dell'analisi di fattibilita', alle parti negoziali della
contrattazione integrativa, sulle materie di competenza di
quest'ultima, o all'amministrazione;
d) puo' adottare un regolamento che ne disciplini il
funzionamento.
4. All'organismo di cui al presente articolo possono essere
inoltrati progetti e programmi dalle organizzazioni sindacali di cui
all'art. 7, comma 2, lett. a) e dall'amministrazione. In tali casi,
l'organismo paritetico si esprime sulla loro fattibilita' secondo
quanto previsto al comma 3, lett. c).
5. Costituiscono oggetto di informazione, nell'ambito
dell'organismo di cui al presente articolo, gli andamenti
occupazionali del personale ed i dati sulle assenze di tutto il
personale di cui all'art. 29.