(Allegato-art. 6)
                               Art. 6. 
 
               Organismo paritetico per l'innovazione 
 
    1. L'organismo paritetico per l'innovazione realizza,  presso  le
amministrazioni pubbliche  con  almeno  dodici  unita'  di  personale
destinatario del presente CCNL, una modalita' relazionale finalizzata
al coinvolgimento partecipativo  delle  organizzazioni  sindacali  di
categoria titolari della contrattazione integrativa su tutto cio' che
abbia  una  dimensione  progettuale,  complessa  e  sperimentale,  di
carattere organizzativo. 
    2. L'organismo di cui al presente articolo e' la sede in  cui  si
attivano stabilmente relazioni aperte e collaborative su progetti  di
organizzazione, innovazione e miglioramento dei servizi -  anche  con
riferimento al lavoro agile, alle politiche  formative,  allo  stress
lavoro correlato - al fine di formulare proposte  all'amministrazione
o alle parti negoziali della contrattazione integrativa. 
    3. L'organismo paritetico per l'innovazione: 
      a) ha composizione paritetica ed e' formato  da  un  componente
designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali  titolari  della
contrattazione integrativa, di cui all'art. 7,  comma  2,  lett.  a),
nonche' da una  rappresentanza  dell'amministrazione,  con  rilevanza
pari alla componente sindacale; 
      b)  si  riunisce  almeno  due   volte   l'anno   e,   comunque,
ogniqualvolta   l'amministrazione    manifesti    un'intenzione    di
progettualita' organizzativa innovativa, complessa  per  modalita'  e
tempi di attuazione, e sperimentale; 
      c) puo' trasmettere  proprie  proposte  progettuali,  all'esito
dell'analisi   di   fattibilita',   alle   parti   negoziali    della
contrattazione  integrativa,   sulle   materie   di   competenza   di
quest'ultima, o all'amministrazione; 
      d)  puo'  adottare  un  regolamento  che   ne   disciplini   il
funzionamento. 
    4. All'organismo di  cui  al  presente  articolo  possono  essere
inoltrati progetti e programmi dalle organizzazioni sindacali di  cui
all'art. 7, comma 2, lett. a) e dall'amministrazione. In  tali  casi,
l'organismo paritetico si esprime  sulla  loro  fattibilita'  secondo
quanto previsto al comma 3, lett. c). 
    5.   Costituiscono   oggetto   di    informazione,    nell'ambito
dell'organismo  di  cui   al   presente   articolo,   gli   andamenti
occupazionali del personale ed i  dati  sulle  assenze  di  tutto  il
personale di cui all'art. 29.