(Allegato-art. 7)
                               Art. 7. 
 
           Contrattazione collettiva integrativa: soggetti 
 
    1. La contrattazione collettiva  integrativa  si  svolge,  ad  un
unico livello presso ciascuna  amministrazione,  nel  rispetto  delle
procedure  stabilite  dalla  legge  e  dal  presente  CCNL,  tra   la
delegazione sindacale, come individuata al comma 2, e la  delegazione
di parte datoriale, come individuata al comma  4.  La  contrattazione
integrativa puo' svolgersi, ai sensi dell'art. 46,  anche  a  livello
territoriale per i  dirigenti  degli  enti  e  delle  amministrazioni
destinatarie dei CCNL della pre-esistente Area II.  Per  i  segretari
comunali  e'  prevista  una  contrattazione  integrativa  di  livello
nazionale che si svolge presso  il  Ministero  dell'interno,  con  la
partecipazione,  anche,  di  rappresentanti  designati  dall'Anci   e
dall'Upi. 
    2. I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa
sono: 
      a) i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali
di categoria firmatarie del presente CCNL; 
      b)   le   rappresentanze   sindacali    aziendali    costituite
espressamente per la presente area contrattuale  ai  sensi  dell'art.
42,  comma  2,  del  decreto  legislativo  n.  165  del  2001   dalle
organizzazioni sindacali  rappresentative,  in  quanto  ammesse  alle
trattative  per  la  sottoscrizione  dei  CCNL  della   stessa   area
dirigenziale, ai  sensi  dell'art.  43  del  decreto  legislativo  n.
165/2001. Tale  previsione  non  si  applica  per  la  contrattazione
integrativa dei segretari comunali; 
      c) i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria
firmatarie del presente CCNL per  la  contrattazione  integrativa  di
livello nazionale dei segretari. 
    3. La disciplina di cui al comma 2, lett. b)  trova  applicazione
fino alla  costituzione  delle  specifiche  rappresentanze  sindacali
unitarie del personale  destinatario  del  presente  CCNL,  ai  sensi
dell'art. 42, comma 9, del decreto legislativo n. 165 del 2001. 
    4. I componenti della delegazione di parte datoriale, tra cui  e'
individuato il  presidente,  sono  designati  dall'organo  competente
secondo i rispettivi ordinamenti. Il dirigente che sia componente  di
una delle rappresentanze sindacali di cui al comma 2 non puo'  essere
soggetto di relazioni sindacali in nome dell'ente  per  l'area  della
dirigenza. 
    5. Sono oggetto di contrattazione integrativa le materie indicate
dagli articoli 45, 66 e 99, nelle distinte sezioni del presente CCNL.