Art. 7.
Contrattazione collettiva integrativa: soggetti
1. La contrattazione collettiva integrativa si svolge, ad un
unico livello presso ciascuna amministrazione, nel rispetto delle
procedure stabilite dalla legge e dal presente CCNL, tra la
delegazione sindacale, come individuata al comma 2, e la delegazione
di parte datoriale, come individuata al comma 4. La contrattazione
integrativa puo' svolgersi, ai sensi dell'art. 46, anche a livello
territoriale per i dirigenti degli enti e delle amministrazioni
destinatarie dei CCNL della pre-esistente Area II. Per i segretari
comunali e' prevista una contrattazione integrativa di livello
nazionale che si svolge presso il Ministero dell'interno, con la
partecipazione, anche, di rappresentanti designati dall'Anci e
dall'Upi.
2. I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa
sono:
a) i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali
di categoria firmatarie del presente CCNL;
b) le rappresentanze sindacali aziendali costituite
espressamente per la presente area contrattuale ai sensi dell'art.
42, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 dalle
organizzazioni sindacali rappresentative, in quanto ammesse alle
trattative per la sottoscrizione dei CCNL della stessa area
dirigenziale, ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo n.
165/2001. Tale previsione non si applica per la contrattazione
integrativa dei segretari comunali;
c) i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria
firmatarie del presente CCNL per la contrattazione integrativa di
livello nazionale dei segretari.
3. La disciplina di cui al comma 2, lett. b) trova applicazione
fino alla costituzione delle specifiche rappresentanze sindacali
unitarie del personale destinatario del presente CCNL, ai sensi
dell'art. 42, comma 9, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
4. I componenti della delegazione di parte datoriale, tra cui e'
individuato il presidente, sono designati dall'organo competente
secondo i rispettivi ordinamenti. Il dirigente che sia componente di
una delle rappresentanze sindacali di cui al comma 2 non puo' essere
soggetto di relazioni sindacali in nome dell'ente per l'area della
dirigenza.
5. Sono oggetto di contrattazione integrativa le materie indicate
dagli articoli 45, 66 e 99, nelle distinte sezioni del presente CCNL.