Art. 7. Contrattazione collettiva integrativa: soggetti 1. La contrattazione collettiva integrativa si svolge, ad un unico livello presso ciascuna amministrazione, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal presente CCNL, tra la delegazione sindacale, come individuata al comma 2, e la delegazione di parte datoriale, come individuata al comma 4. La contrattazione integrativa puo' svolgersi, ai sensi dell'art. 46, anche a livello territoriale per i dirigenti degli enti e delle amministrazioni destinatarie dei CCNL della pre-esistente Area II. Per i segretari comunali e' prevista una contrattazione integrativa di livello nazionale che si svolge presso il Ministero dell'interno, con la partecipazione, anche, di rappresentanti designati dall'Anci e dall'Upi. 2. I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa sono: a) i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL; b) le rappresentanze sindacali aziendali costituite espressamente per la presente area contrattuale ai sensi dell'art. 42, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 dalle organizzazioni sindacali rappresentative, in quanto ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei CCNL della stessa area dirigenziale, ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo n. 165/2001. Tale previsione non si applica per la contrattazione integrativa dei segretari comunali; c) i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL per la contrattazione integrativa di livello nazionale dei segretari. 3. La disciplina di cui al comma 2, lett. b) trova applicazione fino alla costituzione delle specifiche rappresentanze sindacali unitarie del personale destinatario del presente CCNL, ai sensi dell'art. 42, comma 9, del decreto legislativo n. 165 del 2001. 4. I componenti della delegazione di parte datoriale, tra cui e' individuato il presidente, sono designati dall'organo competente secondo i rispettivi ordinamenti. Il dirigente che sia componente di una delle rappresentanze sindacali di cui al comma 2 non puo' essere soggetto di relazioni sindacali in nome dell'ente per l'area della dirigenza. 5. Sono oggetto di contrattazione integrativa le materie indicate dagli articoli 45, 66 e 99, nelle distinte sezioni del presente CCNL.