Art. 8.
Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure
1. Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si
riferisce a tutte le materie di cui agli articoli 45, 66 e 99
indicate nelle tre distinte sezioni del presente CCNL. Le materie di
cui all'art. 45, comma 1, lett. a), ed all'art. 66, comma 1, lett. a)
sono negoziate con cadenza annuale.
2. L'amministrazione provvede a costituire la delegazione
datoriale di cui all'art. 7, comma 4 entro trenta giorni dalla
stipulazione del presente contratto.
3. L'amministrazione convoca la delegazione sindacale di cui
all'art. 7, comma 2 per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni
dalla presentazione delle piattaforme e comunque non prima di aver
costituito, entro il termine di cui al comma 2, la propria
delegazione.
4. Fermi restando i principi dell'autonomia negoziale e quelli di
comportamento indicati dall'art. 9, qualora, decorsi trenta giorni
dall'inizio delle trattative, eventualmente prorogabili fino ad un
massimo di ulteriori trenta giorni, non si sia raggiunto l'accordo,
le parti riassumono le rispettive prerogative e liberta' di
iniziativa e decisione, sulle materie indicate nelle distinte sezioni
del presente CCNL.
5. Qualora non si raggiunga l'accordo sulle materie indicate
nelle distinte sezioni del presente CCNL ed il protrarsi delle
trattative determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalita'
dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di
comportamento di cui all'art. 9, l'amministrazione interessata puo'
provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato
accordo, fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative
al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo.
Il termine minimo di durata delle sessioni negoziali di cui all'art.
40, comma 3-ter del decreto legislativo n. 165/2001 e' fissato in
trenta giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 45.
6. Il controllo sulla compatibilita' dei costi della
contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la
relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di
controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del decreto
legislativo n. 165/2001. A tal fine, l'Ipotesi di contratto
collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla
relazione illustrativa e da quella tecnica, e' inviata a tale organo
entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte
del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque
giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo
competente dell'amministrazione puo' autorizzare il presidente della
delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del
contratto.
7. I contratti collettivi integrativi conservano la loro
efficacia fino alla stipulazione, presso ciascuna amministrazione,
dei successivi contratti collettivi integrativi.
8. Le amministrazioni sono tenute a trasmettere, per via
telematica, all'ARAN ed al CNEL, entro cinque giorni dalla
sottoscrizione definitiva, il testo del contratto collettivo
integrativo ovvero il testo degli atti assunti ai sensi dei commi 4 o
5, corredati dalla relazione illustrativa e da quella tecnica.