(Allegato-art. 8)
                               Art. 8. 
 
      Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure 
 
    1. Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale  e  si
riferisce a tutte le materie  di  cui  agli  articoli  45,  66  e  99
indicate nelle tre distinte sezioni del presente CCNL. Le materie  di
cui all'art. 45, comma 1, lett. a), ed all'art. 66, comma 1, lett. a)
sono negoziate con cadenza annuale. 
    2.  L'amministrazione  provvede  a  costituire   la   delegazione
datoriale di cui all'art.  7,  comma  4  entro  trenta  giorni  dalla
stipulazione del presente contratto. 
    3. L'amministrazione convoca  la  delegazione  sindacale  di  cui
all'art. 7, comma 2 per l'avvio del negoziato,  entro  trenta  giorni
dalla presentazione delle piattaforme e comunque non  prima  di  aver
costituito,  entro  il  termine  di  cui  al  comma  2,  la   propria
delegazione. 
    4. Fermi restando i principi dell'autonomia negoziale e quelli di
comportamento indicati dall'art. 9, qualora,  decorsi  trenta  giorni
dall'inizio delle trattative, eventualmente prorogabili  fino  ad  un
massimo di ulteriori trenta giorni, non si sia  raggiunto  l'accordo,
le  parti  riassumono  le  rispettive  prerogative  e   liberta'   di
iniziativa e decisione, sulle materie indicate nelle distinte sezioni
del presente CCNL. 
    5. Qualora non si  raggiunga  l'accordo  sulle  materie  indicate
nelle distinte sezioni  del  presente  CCNL  ed  il  protrarsi  delle
trattative determini  un  oggettivo  pregiudizio  alla  funzionalita'
dell'azione   amministrativa,   nel   rispetto   dei   principi    di
comportamento di cui all'art. 9, l'amministrazione  interessata  puo'
provvedere, in via provvisoria, sulle  materie  oggetto  del  mancato
accordo, fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative
al fine di pervenire in tempi celeri alla  conclusione  dell'accordo.
Il termine minimo di durata delle sessioni negoziali di cui  all'art.
40, comma 3-ter del decreto legislativo n.  165/2001  e'  fissato  in
trenta giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 45. 
    6.  Il   controllo   sulla   compatibilita'   dei   costi   della
contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e  la
relativa certificazione degli oneri sono  effettuati  dall'organo  di
controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1  del  decreto
legislativo  n.  165/2001.  A  tal  fine,  l'Ipotesi   di   contratto
collettivo  integrativo  definita  dalle   parti,   corredata   dalla
relazione illustrativa e da quella tecnica, e' inviata a tale  organo
entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da  parte
del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa  entro  cinque
giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di  governo
competente dell'amministrazione puo' autorizzare il presidente  della
delegazione trattante  di  parte  pubblica  alla  sottoscrizione  del
contratto. 
    7.  I  contratti  collettivi  integrativi  conservano   la   loro
efficacia fino alla stipulazione,  presso  ciascuna  amministrazione,
dei successivi contratti collettivi integrativi. 
    8.  Le  amministrazioni  sono  tenute  a  trasmettere,  per   via
telematica,  all'ARAN  ed  al  CNEL,  entro   cinque   giorni   dalla
sottoscrizione  definitiva,  il  testo   del   contratto   collettivo
integrativo ovvero il testo degli atti assunti ai sensi dei commi 4 o
5, corredati dalla relazione illustrativa e da quella tecnica.