Art. 10. Collegio dei revisori dei conti 1. Il collegio dei revisori dei conti e' costituito dall'assemblea. 2. Il collegio dei revisori dei conti e' composto da tre membri effettivi e due supplenti, dei quali un effettivo e un supplente sono designati dal Ministro dello sviluppo economico, un effettivo dal Ministro dell'economia e delle finanze, un effettivo e un supplente sono eletti dall'assemblea, su proposta del presidente. La composizione del collegio dei revisori dei conti rispetta i principi di pari opportunita' tra uomo e donna e deve prevedere la presenza di componenti di entrambi i generi. 3. Il presidente del collegio dei revisori dei conti e' il componente effettivo designato dal Ministro dello sviluppo economico. 4. L'attivita' del collegio dei revisori dei conti e' disciplinata dagli articoli 2, 20, 21 e 22 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Il collegio dei revisori dei conti esercita, altresi', gli altri compiti fissati nel regolamento di amministrazione e di contabilita'. 5. I componenti del collegio dei revisori dei conti intervengono alle sedute degli altri organi collegiali.