(Allegato-art. 4)
                               Art. 4. 
 
                               Organi 
 
    1. Sono organi dell'Unioncamere: 
      l'assemblea; 
      il comitato esecutivo; 
      l'ufficio di presidenza; 
      il presidente; 
      il collegio dei revisori dei conti. 
    2. Tutti gli organi durano in  carica  tre  anni  dalla  data  di
elezione;  la  durata  del  collegio  dei  revisori  dei   conti   e'
disciplinata dall'art. 2400 del codice  civile.  I  componenti  degli
organi ai  quali,  durante  il  periodo  di  carica,  viene  meno  la
qualifica che  costituisce  titolo  alla  partecipazione  all'organo,
scadono  a  questa  data  e  decadono  dalla  carica.  Il  presidente
dell'Unioncamere rimane invece in carica fino alla fine del mandato. 
    3.  Tutti  i  componenti  degli  organi  sono   rinnovabili.   Il
presidente dell'Unioncamere puo' essere rieletto per una sola  volta.
L'Unioncamere promuove la presenza di entrambi i  generi  nei  propri
organi collegiali. 
    4. I compensi per i componenti degli organi determinati ai  sensi
degli articoli 2389 e 2402 del codice  civile  e  il  trattamento  di
missione sono disciplinati dall'assemblea.