Art. 4. Organi 1. Sono organi dell'Unioncamere: l'assemblea; il comitato esecutivo; l'ufficio di presidenza; il presidente; il collegio dei revisori dei conti. 2. Tutti gli organi durano in carica tre anni dalla data di elezione; la durata del collegio dei revisori dei conti e' disciplinata dall'art. 2400 del codice civile. I componenti degli organi ai quali, durante il periodo di carica, viene meno la qualifica che costituisce titolo alla partecipazione all'organo, scadono a questa data e decadono dalla carica. Il presidente dell'Unioncamere rimane invece in carica fino alla fine del mandato. 3. Tutti i componenti degli organi sono rinnovabili. Il presidente dell'Unioncamere puo' essere rieletto per una sola volta. L'Unioncamere promuove la presenza di entrambi i generi nei propri organi collegiali. 4. I compensi per i componenti degli organi determinati ai sensi degli articoli 2389 e 2402 del codice civile e il trattamento di missione sono disciplinati dall'assemblea.