(Allegato-art. 5)
                               Art. 5. 
 
                              Assemblea 
 
    1.  L'assemblea  e'  composta  dai  presidenti  delle  Camere  di
commercio e della Chambre valdôtaine. 
    E' altresi' invitato  permanente  alle  riunioni  dell'assemblea,
qualora non vi faccia gia'  parte  quale  componente  effettivo,  chi
abbia ricoperto  nel  mandato  precedente  la  carica  di  presidente
dell'Unioncamere. 
    2. La partecipazione e' personale e non e' ammessa la delega  per
le  sedute  nelle  quali  si  procede   alle   elezioni   di   organi
dell'Unioncamere o di loro singoli componenti. Per le  altre  sedute,
il presidente impossibilitato a partecipare e'  sostituito  dal  vice
presidente vicario della camera di commercio o da  un  componente  di
giunta della camera di commercio o da altro presidente, il quale  non
puo' ricevere piu' di due deleghe. Il  regolamento  di  funzionamento
degli organi dispone per l'attuazione del presente comma. 
    3. Spetta all'assemblea: 
      a) definire su base  triennale  le  strategie  e  le  linee  di
sviluppo del sistema camerale; 
      b) definire  le  linee  programmatiche  annuali  dell'attivita'
dell'Unioncamere; 
      c) approvare il bilancio di previsione e il bilancio finale  di
esercizio; 
      d) determinare la misura dell'aliquota di cui all'art. 7  comma
7 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come da ultimo modificata dal
decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219; 
      e) deliberare  sulle  modifiche  statutarie  in  conformita'  a
quanto previsto dall'art. 7, comma 5 della legge 29 dicembre 1993, n.
580, come da ultimo modificata dal decreto  legislativo  25  novembre
2016, n. 219 e con le modalita' stabilite dal presente statuto; 
      f) approvare il regolamento di funzionamento degli  organi,  il
regolamento di gestione del fondo perequativo e  il  regolamento  del
fondo intercamerale; 
      g)  deliberare  sugli  atti  di  disposizione  del   patrimonio
immobiliare; 
      h) disciplinare i compensi ed il trattamento  di  missione  dei
componenti degli organi dell'Unioncamere; 
      i) nominare, su proposta del presidente, il Segretario generale
dell'Unioncamere. 
    4. L'assemblea elegge, con le modalita' previste dallo statuto  e
dal regolamento elettorale, tra i suoi componenti il presidente e, su
sua proposta, otto vicepresidenti di cui uno vicario e  i  componenti
del comitato esecutivo nel numero massimo consentito dalla  legge  in
vigore al momento dell'elezione. Elegge  altresi',  su  proposta  del
presidente, un componente effettivo e uno supplente del collegio  dei
revisori dei conti e nomina i componenti designati dal Ministro dello
sviluppo economico e dal Ministro dell'economia e delle finanze.