Art. 5. Assemblea 1. L'assemblea e' composta dai presidenti delle Camere di commercio e della Chambre valdôtaine. E' altresi' invitato permanente alle riunioni dell'assemblea, qualora non vi faccia gia' parte quale componente effettivo, chi abbia ricoperto nel mandato precedente la carica di presidente dell'Unioncamere. 2. La partecipazione e' personale e non e' ammessa la delega per le sedute nelle quali si procede alle elezioni di organi dell'Unioncamere o di loro singoli componenti. Per le altre sedute, il presidente impossibilitato a partecipare e' sostituito dal vice presidente vicario della camera di commercio o da un componente di giunta della camera di commercio o da altro presidente, il quale non puo' ricevere piu' di due deleghe. Il regolamento di funzionamento degli organi dispone per l'attuazione del presente comma. 3. Spetta all'assemblea: a) definire su base triennale le strategie e le linee di sviluppo del sistema camerale; b) definire le linee programmatiche annuali dell'attivita' dell'Unioncamere; c) approvare il bilancio di previsione e il bilancio finale di esercizio; d) determinare la misura dell'aliquota di cui all'art. 7 comma 7 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come da ultimo modificata dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219; e) deliberare sulle modifiche statutarie in conformita' a quanto previsto dall'art. 7, comma 5 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come da ultimo modificata dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 e con le modalita' stabilite dal presente statuto; f) approvare il regolamento di funzionamento degli organi, il regolamento di gestione del fondo perequativo e il regolamento del fondo intercamerale; g) deliberare sugli atti di disposizione del patrimonio immobiliare; h) disciplinare i compensi ed il trattamento di missione dei componenti degli organi dell'Unioncamere; i) nominare, su proposta del presidente, il Segretario generale dell'Unioncamere. 4. L'assemblea elegge, con le modalita' previste dallo statuto e dal regolamento elettorale, tra i suoi componenti il presidente e, su sua proposta, otto vicepresidenti di cui uno vicario e i componenti del comitato esecutivo nel numero massimo consentito dalla legge in vigore al momento dell'elezione. Elegge altresi', su proposta del presidente, un componente effettivo e uno supplente del collegio dei revisori dei conti e nomina i componenti designati dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro dell'economia e delle finanze.