(Allegato-art. 6)
                               Art. 6. 
 
                         Comitato esecutivo 
 
    1. Il comitato esecutivo e' composto: 
      a) dal presidente dell'Unioncamere; 
      b) dai vicepresidenti; 
      c) dai componenti eletti dall'assemblea. 
    2. Il numero complessivo dei componenti  del  comitato  esecutivo
non puo' superare il numero di  venti,  come  definito  dall'art.  3,
comma 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180, in relazione  all'art.
1, comma 5 della legge 29 dicembre  1993,  n.  580,  come  da  ultimo
modificata dal decreto legislativo 25 novembre  2016,  n.  219.  Alle
riunioni del comitato esecutivo partecipano come invitati  permanenti
tre rappresentanti designati dal Ministero dello sviluppo economico e
tre rappresentanti designati dalla Conferenza unificata 
    3. Il comitato esecutivo e' organo amministrativo e di  indirizzo
politico ed esercita le seguenti attribuzioni: 
      a) predisporre i programmi e  le  linee  annuali  di  attivita'
dell'Unioncamere, da sottoporre all'assemblea; 
      b) predisporre i bilanci di previsione e i  bilanci  finali  di
esercizio, da sottoporre all'assemblea; 
      c) approvare le modifiche ai bilanci; 
      d) esprimere il parere previsto dall'art.  18,  comma  3  della
legge 29 dicembre 1993, n. 580 come da ultimo modificata dal  decreto
legislativo 25 novembre 2016, n. 219; 
      e) definire, gli obiettivi di carattere strategico e  assegnare
al segretario generale  il  budget  per  la  gestione  dell'attivita'
annuale; 
      f) esprimere la valutazione  sui  risultati  conseguiti  e  sul
segretario generale, con  il  supporto  dell'organo  indipendente  di
valutazione; 
      g) nominare l'organo indipendente di valutazione; 
      h)  nominare,  su   proposta   del   segretario   generale,   i
vicesegretari generali; 
      i)  approvare,  su  proposta  del   segretario   generale,   il
regolamento di organizzazione che indica i principi  fondamentali  di
organizzazione e di composizione della pianta  organica,  nonche'  il
regolamento di amministrazione e contabilita'; 
      j)  provvedere  alle  attivita'  di  gestione  del   Fondo   di
perequazione, previste dall'apposito regolamento; 
      k)  impartire  le  direttive  per  la  stipula  del   contratto
collettivo del personale, a norma  dell'articolo  7,  comma  8  della
legge  29  dicembre  1993,  n.  580,  come  modificata  dal   decreto
legislativo 25 novembre 2016, n. 219, e definire gli indirizzi per la
stipula del  contratto  collettivo  del  personale  dirigente  e  non
dirigente delle Camere di commercio. 
    4. Spetta al comitato esecutivo deliberare su  tutte  le  materie
non attribuite alla competenza di altri organi e non riservate  dalla
legge all'ambito di autonomia della dirigenza.