Art. 6. Comitato esecutivo 1. Il comitato esecutivo e' composto: a) dal presidente dell'Unioncamere; b) dai vicepresidenti; c) dai componenti eletti dall'assemblea. 2. Il numero complessivo dei componenti del comitato esecutivo non puo' superare il numero di venti, come definito dall'art. 3, comma 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180, in relazione all'art. 1, comma 5 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come da ultimo modificata dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219. Alle riunioni del comitato esecutivo partecipano come invitati permanenti tre rappresentanti designati dal Ministero dello sviluppo economico e tre rappresentanti designati dalla Conferenza unificata 3. Il comitato esecutivo e' organo amministrativo e di indirizzo politico ed esercita le seguenti attribuzioni: a) predisporre i programmi e le linee annuali di attivita' dell'Unioncamere, da sottoporre all'assemblea; b) predisporre i bilanci di previsione e i bilanci finali di esercizio, da sottoporre all'assemblea; c) approvare le modifiche ai bilanci; d) esprimere il parere previsto dall'art. 18, comma 3 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 come da ultimo modificata dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219; e) definire, gli obiettivi di carattere strategico e assegnare al segretario generale il budget per la gestione dell'attivita' annuale; f) esprimere la valutazione sui risultati conseguiti e sul segretario generale, con il supporto dell'organo indipendente di valutazione; g) nominare l'organo indipendente di valutazione; h) nominare, su proposta del segretario generale, i vicesegretari generali; i) approvare, su proposta del segretario generale, il regolamento di organizzazione che indica i principi fondamentali di organizzazione e di composizione della pianta organica, nonche' il regolamento di amministrazione e contabilita'; j) provvedere alle attivita' di gestione del Fondo di perequazione, previste dall'apposito regolamento; k) impartire le direttive per la stipula del contratto collettivo del personale, a norma dell'articolo 7, comma 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, e definire gli indirizzi per la stipula del contratto collettivo del personale dirigente e non dirigente delle Camere di commercio. 4. Spetta al comitato esecutivo deliberare su tutte le materie non attribuite alla competenza di altri organi e non riservate dalla legge all'ambito di autonomia della dirigenza.