Art. 8. Presidente 1. Il presidente e' il rappresentante legale dell'Unioncamere. Convoca e presiede l'assemblea, il comitato esecutivo e l'ufficio di presidenza, oltre che la consulta regionale delle Camere di commercio, fissandone gli ordini del giorno e esercitando il potere di proposta per i relativi provvedimenti. 2. Il presidente adotta in caso d'urgenza, salvo ratifica nella prima riunione successiva dell'organo competente, i provvedimenti di spettanza di tutti gli altri organi. 3. Il presidente puo' invitare alle riunioni di ciascuno degli organi di cui all'art. 4, senza diritto di voto, rappresentanti del sistema camerale, esperti ed esponenti del sistema istituzionale e associativo, in relazione agli argomenti da esaminare e alle competenze relative. 4. Il presidente puo' indire riunioni con i vicepresidenti per discutere questioni attinenti alle proprie attribuzioni.