(Allegato-art. 8)
                               Art. 8. 
 
                             Presidente 
 
    1. Il presidente e' il  rappresentante  legale  dell'Unioncamere.
Convoca e presiede l'assemblea, il comitato esecutivo e l'ufficio  di
presidenza,  oltre  che  la  consulta  regionale  delle   Camere   di
commercio, fissandone gli ordini del giorno e esercitando  il  potere
di proposta per i relativi provvedimenti. 
    2. Il presidente adotta in caso d'urgenza, salvo  ratifica  nella
prima riunione successiva dell'organo competente, i provvedimenti  di
spettanza di tutti gli altri organi. 
    3. Il presidente puo' invitare alle riunioni  di  ciascuno  degli
organi di cui all'art. 4, senza diritto di voto,  rappresentanti  del
sistema camerale, esperti ed esponenti del  sistema  istituzionale  e
associativo,  in  relazione  agli  argomenti  da  esaminare  e   alle
competenze relative. 
    4. Il presidente puo' indire riunioni con  i  vicepresidenti  per
discutere questioni attinenti alle proprie attribuzioni.