Art. 9. Vicepresidenti 1. In caso d'assenza o impedimento, il presidente e' sostituito dal vicepresidente vicario; in caso di impossibilita' di questi, le funzioni vicarie sono svolte dal vicepresidente piu' anziano di eta' anagrafica. 2. Qualora la carica di presidente dovesse risultare vacante, il vicepresidente vicario assume la reggenza dell'ente ed esercita le funzioni del presidente per il tempo necessario alla elezione del nuovo presidente. 3. Il presidente puo' chiedere ai vicepresidenti di coadiuvarlo nella formulazione di proposte di sua competenza e nei compiti di indirizzo politico-strategico dell'Unioncamere.