(Allegato-art. 9)
                               Art. 9. 
 
                           Vicepresidenti 
 
    1. In caso d'assenza o impedimento, il presidente  e'  sostituito
dal vicepresidente vicario; in caso di impossibilita' di  questi,  le
funzioni vicarie sono svolte dal vicepresidente piu' anziano di  eta'
anagrafica. 
    2. Qualora la carica di presidente dovesse risultare vacante,  il
vicepresidente vicario assume la reggenza dell'ente  ed  esercita  le
funzioni del presidente per il tempo  necessario  alla  elezione  del
nuovo presidente. 
    3. Il presidente puo' chiedere ai vicepresidenti  di  coadiuvarlo
nella formulazione di proposte di sua competenza  e  nei  compiti  di
indirizzo politico-strategico dell'Unioncamere.