Art. 10. Presidente 1. Il presidente dell'Universita': a) ha la legale rappresentanza dell'Universita' verso i terzi ed in giudizio; b) rappresenta l'Universita' nei rapporti istituzionali; c) vigila sul buon andamento e sul clima dell'Universita', nonche' sul funzionamento dei suoi Organi; d) convoca e presiede le sedute del consiglio di amministrazione; e) verifica l'attuazione delle delibere del consiglio di amministrazione, fatte salve le competenze del rettore in materia scientifica e didattica; f) svolge le funzioni eventualmente delegate dal consiglio di amministrazione. 2. Il consiglio di amministrazione, d'intesa con il presidente, puo' delegare parte delle funzioni del presidente al vice-presidente, se nominato. 3. In caso di assenza o di impedimento, le funzioni del presidente sono esercitate dal vice-presidente, se nominato, altrimenti dal consigliere, diverso dal rettore, piu' anziano per carica e, in caso di parita', per eta'.