(Allegato-art. 10)
                              Art. 10. 
 
                             Presidente 
 
    1. Il presidente dell'Universita': 
      a) ha la legale rappresentanza dell'Universita' verso  i  terzi
ed in giudizio; 
      b) rappresenta l'Universita' nei rapporti istituzionali; 
      c) vigila sul buon  andamento  e  sul  clima  dell'Universita',
nonche' sul funzionamento dei suoi Organi; 
      d)  convoca   e   presiede   le   sedute   del   consiglio   di
amministrazione; 
      e)  verifica  l'attuazione  delle  delibere  del  consiglio  di
amministrazione, fatte salve le competenze  del  rettore  in  materia
scientifica e didattica; 
      f) svolge le funzioni eventualmente delegate dal  consiglio  di
amministrazione. 
    2. Il consiglio di amministrazione, d'intesa con  il  presidente,
puo' delegare parte delle funzioni del presidente al vice-presidente,
se nominato. 
    3.  In  caso  di  assenza  o  di  impedimento,  le  funzioni  del
presidente  sono  esercitate  dal   vice-presidente,   se   nominato,
altrimenti dal consigliere, diverso dal  rettore,  piu'  anziano  per
carica e, in caso di parita', per eta'.