Art. 11. Rettore - pro rettori 1. Il consiglio di amministrazione, dopo aver svolto congiuntamente agli enti promotori una fase istruttoria per l'individuazione dei candidati, nomina il rettore fra i professori ordinari in servizio presso le Universita' italiane o fra i professori di pari livello delle Universita' straniere. Il rettore dura in carica tre anni e puo' essere riconfermato una sola volta per ulteriori tre anni. 2. Il rettore: a) sovrintende all'attivita' didattica e scientifica e di terza missione e cura l'osservanza delle relative disposizioni; b) provvede all'esecuzione delle deliberazioni di sua competenza del consiglio di amministrazione; c) riferisce periodicamente al consiglio di amministrazione sul funzionamento didattico e scientifico e di terza missione dell'Universita' e assicura i flussi informativi che garantiscano al consiglio di amministrazione la piena conoscenza della gestione accademica dell'Universita'; d) rappresenta l'Universita' nelle cerimonie accademiche e nel conferimento dei titoli accademici; e) convoca e presiede il Senato accademico; f) ha la rappresentanza scientifica della comunita' accademica nei contesti nazionali e internazionali, con facolta' di stipulare gli accordi relativi, salvaguardando la competenza del direttore generale in presenza di impegni economici; g) adotta i provvedimenti disciplinari nei confronti degli studenti nel rispetto delle procedure vigenti; h) censura il comportamento di professori e ricercatori e, per le infrazioni piu' gravi della censura, avvia il procedimento disciplinare a loro carico con motivata proposta al collegio di disciplina; i) puo' conferire a professori di ruolo dell'Universita' la delega per particolari questioni; j) esercita tutte le altre funzioni che gli sono demandate dal presente statuto e dalle leggi sull'istruzione universitaria in quanto applicabili, salva la competenza degli altri organi statutari. 3. Possono essere nominati dal consiglio di amministrazione tra i professori di prima fascia a tempo pieno dell'Universita' uno o piu' prorettori, ai sensi dell'art. 9. Tutti i prorettori durano in carica fino alla conclusione del mandato del rettore e possono essere riconfermati.