(Allegato-art. 11)
                              Art. 11. 
 
                        Rettore - pro rettori 
 
    1.  Il   consiglio   di   amministrazione,   dopo   aver   svolto
congiuntamente  agli  enti  promotori  una   fase   istruttoria   per
l'individuazione dei candidati, nomina il rettore  fra  i  professori
ordinari  in  servizio  presso  le  Universita'  italiane  o  fra   i
professori di pari livello delle Universita'  straniere.  Il  rettore
dura in carica tre anni e puo' essere riconfermato una sola volta per
ulteriori tre anni. 
    2. Il rettore: 
      a) sovrintende all'attivita' didattica e scientifica e di terza
missione e cura l'osservanza delle relative disposizioni; 
      b)  provvede  all'esecuzione   delle   deliberazioni   di   sua
competenza del consiglio di amministrazione; 
      c) riferisce periodicamente al consiglio di amministrazione sul
funzionamento  didattico  e   scientifico   e   di   terza   missione
dell'Universita' e assicura i flussi informativi che garantiscano  al
consiglio di  amministrazione  la  piena  conoscenza  della  gestione
accademica dell'Universita'; 
      d) rappresenta l'Universita' nelle cerimonie accademiche e  nel
conferimento dei titoli accademici; 
      e) convoca e presiede il Senato accademico; 
      f) ha la rappresentanza scientifica della comunita'  accademica
nei contesti nazionali e internazionali, con  facolta'  di  stipulare
gli accordi relativi,  salvaguardando  la  competenza  del  direttore
generale in presenza di impegni economici; 
      g) adotta i  provvedimenti  disciplinari  nei  confronti  degli
studenti nel rispetto delle procedure vigenti; 
      h) censura il comportamento di professori e ricercatori e,  per
le  infrazioni  piu'  gravi  della  censura,  avvia  il  procedimento
disciplinare a loro carico  con  motivata  proposta  al  collegio  di
disciplina; 
      i) puo' conferire a professori  di  ruolo  dell'Universita'  la
delega per particolari questioni; 
      j) esercita tutte le altre funzioni che gli sono demandate  dal
presente statuto  e  dalle  leggi  sull'istruzione  universitaria  in
quanto applicabili, salva la competenza degli altri organi statutari. 
    3. Possono essere nominati dal consiglio di amministrazione tra i
professori di prima fascia a tempo pieno dell'Universita' uno o  piu'
prorettori, ai sensi dell'art. 9. 
    Tutti i prorettori durano in carica  fino  alla  conclusione  del
mandato del rettore e possono essere riconfermati.