Art. 12. Senato accademico 1. Il Senato accademico e' composto: a) dal rettore, che lo presiede; b) dai prorettori se nominati; c) dai presidi delle Facolta' dipartimentali attivate e in caso di impedimento dai vice-presidi; d) dal direttore generale, con voto consultivo. 2. Il regolamento generale di Ateneo determina le materie per le quali partecipa al Senato accademico, con diritto di voto, il presidente del consiglio degli studenti. 3. La funzione di Segretario con compito di redigere il verbale spetta al direttore generale, se presente nel luogo ove si svolge la riunione, altrimenti al componente designato dal Senato accademico. 4. L'ordine del giorno delle sedute del Senato accademico e' comunicato al presidente del consiglio di amministrazione, il quale, ove per la trattazione di particolari questioni lo ritenga opportuno, puo' intervenire personalmente alla seduta o farvi intervenire un suo delegato. 5. Nel rispetto delle finalita' istituzionali dell'Universita', il Senato accademico e' organo di impulso e di coordinamento delle attivita' didattiche e scientifiche, esercita tutte le attribuzioni ad esso demandate dalla normativa vigente, dal presente statuto e dal regolamento generale di Ateneo. In particolare formula pareri e proposte al consiglio di amministrazione in ordine a: a) il piano strategico, gli indirizzi generali e i piani di sviluppo dell'Universita'; b) la nomina del nucleo di valutazione di Ateneo; c) la nomina del collegio di disciplina; d) l'approvazione e le modifiche dei regolamenti di Ateneo; e) le modifiche statutarie, per le materie di sua competenza; f) le Facolta' dipartimentali, le Scuole post-lauream e ogni altra struttura didattica e di ricerca, anche interdipartimentali; g) l'istituzione di nuovi corsi di studio; h) la valutazione della conformita' agli indirizzi generali delle attivita' svolte dalle strutture didattiche e di ricerca; i) gli organici dei professori e dei ricercatori universitari; j) il conferimento degli incarichi, affidamenti, supplenze e contratti di insegnamento e di tutorato; k) il numero massimo di studenti da ammettere per ciascun anno accademico; l) l'entita' delle tasse universitarie e dei contributi a carico degli studenti; m) la programmazione dell'offerta didattica. 6. Il Senato accademico, con il nulla osta del direttore generale qualora derivino impegni di spesa o l'assunzione di obblighi che limitano in qualsiasi modo la capacita' negoziale dell'Universita', delibera su: a) la nomina dei coordinatori dei corsi integrati nell'ambito dei corsi di laurea; b) la nomina dei coordinatori delle attivita' di tutorato; c) l'organizzazione delle attivita' didattiche programmate; d) le modalita' di svolgimento delle prove di ammissione ai corsi di studio universitari; e) le modalita' di attribuzione di assegni di ricerca, borse di studio e di perfezionamento, concessione di sussidi e premi di studio, per studenti e laureati finanziati anche con contributi di enti terzi; 7. Il Senato accademico delibera sull'autorizzazione al passaggio ad altra Facolta' dipartimentale del personale docente incardinato presso i ruoli dell'Universita'.