(Allegato-art. 12)
                              Art. 12. 
 
                          Senato accademico 
 
    1. Il Senato accademico e' composto: 
      a) dal rettore, che lo presiede; 
      b) dai prorettori se nominati; 
      c) dai presidi delle Facolta' dipartimentali attivate e in caso
di impedimento dai vice-presidi; 
      d) dal direttore generale, con voto consultivo. 
    2. Il regolamento generale di Ateneo determina le materie per  le
quali partecipa  al  Senato  accademico,  con  diritto  di  voto,  il
presidente del consiglio degli studenti. 
    3. La funzione di Segretario con compito di redigere  il  verbale
spetta al direttore generale, se presente nel luogo ove si svolge  la
riunione, altrimenti al componente designato dal Senato accademico. 
    4. L'ordine del giorno delle  sedute  del  Senato  accademico  e'
comunicato al presidente del consiglio di amministrazione, il  quale,
ove per la trattazione di particolari questioni lo ritenga opportuno,
puo' intervenire personalmente alla seduta o farvi intervenire un suo
delegato. 
    5. Nel rispetto delle finalita'  istituzionali  dell'Universita',
il Senato accademico e' organo di impulso e  di  coordinamento  delle
attivita' didattiche e scientifiche, esercita tutte  le  attribuzioni
ad esso demandate dalla normativa vigente, dal presente statuto e dal
regolamento generale di  Ateneo.  In  particolare  formula  pareri  e
proposte al consiglio di amministrazione in ordine a: 
      a) il piano strategico, gli indirizzi generali  e  i  piani  di
sviluppo dell'Universita'; 
      b) la nomina del nucleo di valutazione di Ateneo; 
      c) la nomina del collegio di disciplina; 
      d) l'approvazione e le modifiche dei regolamenti di Ateneo; 
      e) le modifiche statutarie, per le materie di sua competenza; 
      f) le Facolta' dipartimentali, le Scuole  post-lauream  e  ogni
altra struttura didattica e di ricerca, anche interdipartimentali; 
      g) l'istituzione di nuovi corsi di studio; 
      h) la valutazione della  conformita'  agli  indirizzi  generali
delle attivita' svolte dalle strutture didattiche e di ricerca; 
      i) gli organici dei professori e dei ricercatori universitari; 
      j) il conferimento degli incarichi,  affidamenti,  supplenze  e
contratti di insegnamento e di tutorato; 
      k) il numero massimo di studenti da ammettere per ciascun  anno
accademico; 
      l) l'entita' delle  tasse  universitarie  e  dei  contributi  a
carico degli studenti; 
      m) la programmazione dell'offerta didattica. 
    6. Il Senato accademico, con il nulla osta del direttore generale
qualora derivino impegni di spesa  o  l'assunzione  di  obblighi  che
limitano in qualsiasi modo la capacita'  negoziale  dell'Universita',
delibera su: 
      a) la nomina dei coordinatori dei corsi  integrati  nell'ambito
dei corsi di laurea; 
      b) la nomina dei coordinatori delle attivita' di tutorato; 
      c) l'organizzazione delle attivita' didattiche programmate; 
      d) le modalita' di svolgimento delle  prove  di  ammissione  ai
corsi di studio universitari; 
      e) le modalita' di attribuzione di assegni di ricerca, borse di
studio e di  perfezionamento,  concessione  di  sussidi  e  premi  di
studio, per studenti e laureati finanziati anche  con  contributi  di
enti terzi; 
    7. Il Senato accademico delibera sull'autorizzazione al passaggio
ad altra Facolta' dipartimentale del  personale  docente  incardinato
presso i ruoli dell'Universita'.