Art. 13. Collegio dei revisori dei conti 1. Il collegio dei revisori dei conti e' composto da tre membri effettivi e da due supplenti scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. 2. Il presidente e i componenti del collegio dei revisori dei conti sono nominati dal consiglio di amministrazione, su proposta degli enti promotori, e durano in carica tre anni.