(Allegato-art. 13)
                              Art. 13. 
 
                   Collegio dei revisori dei conti 
 
    1. Il collegio dei revisori dei conti e' composto da  tre  membri
effettivi e da due supplenti scelti tra gli iscritti nel registro dei
revisori contabili. 
    2. Il presidente e i componenti del  collegio  dei  revisori  dei
conti sono nominati dal consiglio  di  amministrazione,  su  proposta
degli enti promotori, e durano in carica tre anni.