(Allegato-art. 14)
                              Art. 14. 
 
                   Nucleo di valutazione di Ateneo 
 
    1.  Ferma  l'autonomia  e  la  liberta'  della  ricerca  e  della
didattica, fatta salva la  competenza  che  in  tema  di  valutazione
scientifica  e  didattica  spetta  ai  Dipartimenti,  e'   costituito
apposito  nucleo  di  valutazione  di  Ateneo  per   la   valutazione
scientifica e didattica, composto ed operante  secondo  le  modalita'
contenute nel  regolamento  generale  d'Ateneo,  nel  rispetto  della
normativa  vigente  e  in  raccordo  con   l'attivita'   dell'Agenzia
nazionale per la valutazione dell'Universita' e la ricerca (ANVUR). 
    2. Sentito il Senato accademico, il consiglio di  amministrazione
nomina il nucleo di valutazione, designandone il presidente. 
    3. Il nucleo di valutazione e' composto da  soggetti  di  elevata
qualificazione professionale in prevalenza  esterni  all'Universita',
il   cui   curriculum   e'   reso   pubblico   nel   sito    internet
dell'Universita'.  E'  componente  del  nucleo  di   valutazione   il
rappresentante degli studenti per il nucleo di valutazione. 
    4. Il nucleo di  valutazione  dura  in  carica  tre  anni  ed  e'
composto da cinque membri rinominabili una sola volta. 
    5. Il nucleo di valutazione svolge la sua attivita' istituzionale
avvalendosi dell'ufficio di supporto al nucleo di valutazione.