Art. 14. Nucleo di valutazione di Ateneo 1. Ferma l'autonomia e la liberta' della ricerca e della didattica, fatta salva la competenza che in tema di valutazione scientifica e didattica spetta ai Dipartimenti, e' costituito apposito nucleo di valutazione di Ateneo per la valutazione scientifica e didattica, composto ed operante secondo le modalita' contenute nel regolamento generale d'Ateneo, nel rispetto della normativa vigente e in raccordo con l'attivita' dell'Agenzia nazionale per la valutazione dell'Universita' e la ricerca (ANVUR). 2. Sentito il Senato accademico, il consiglio di amministrazione nomina il nucleo di valutazione, designandone il presidente. 3. Il nucleo di valutazione e' composto da soggetti di elevata qualificazione professionale in prevalenza esterni all'Universita', il cui curriculum e' reso pubblico nel sito internet dell'Universita'. E' componente del nucleo di valutazione il rappresentante degli studenti per il nucleo di valutazione. 4. Il nucleo di valutazione dura in carica tre anni ed e' composto da cinque membri rinominabili una sola volta. 5. Il nucleo di valutazione svolge la sua attivita' istituzionale avvalendosi dell'ufficio di supporto al nucleo di valutazione.