(Allegato-art. 15)
                              Art. 15. 
 
                         Direttore generale 
 
    1.  Il  direttore  generale  e'   nominato   dal   consiglio   di
amministrazione, su proposta degli enti promotori; dura in carica tre
anni e puo' essere riconfermato. La delibera di nomina  determina  il
compenso. 
    2.  Il  direttore  generale   esercita   le   funzioni   previste
dall'ordinamento universitario, dalla legge e dal presente statuto. 
    3. Il direttore generale svolge un ruolo tecnico-giuridico  nelle
determinazioni  degli  organi  di   Governo,   negli   atti   e   nei
provvedimenti dell'Universita'. Sovrintende alla esecuzione di  tutte
le attivita' di  amministrazione,  organizzazione  e  gestione  delle
risorse umane e patrimoniali dell'Universita', nei limiti dei  poteri
ad esso conferiti dal consiglio di amministrazione al quale risponde. 
    4. Definisce e assicura i flussi informativi che garantiscano  al
consiglio di  amministrazione  la  piena  conoscenza  della  gestione
amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'Universita'. 
    5. E' responsabile della gestione e organizzazione  dei  servizi,
delle risorse  strumentali  e  del  personale  tecnico-amministrativo
dell'Ateneo. 
    6. Per quanto  di  sua  competenza,  coadiuva  il  rettore  nella
gestione e nello sviluppo delle attivita' didattiche, scientifiche  e
di terza missione dell'Ateneo. 
    7. Il direttore generale partecipa, senza diritto di  voto,  alle
riunioni del consiglio di amministrazione salvo in caso  di  adozione
di delibere riguardanti la sua nomina, rinuncia o revoca, la verifica
periodica dei risultati da lui conseguiti ovvero altre  delibere  che
lo riguardino direttamente. 
    8. Nel caso in cui il direttore  generale  sia  designato  tra  i
membri del consiglio di amministrazione,  partecipa  con  diritto  di
voto alle riunioni del consiglio di amministrazione, fatto  salvo  le
delibere indicate al comma precedente. 
    9. Il direttore generale cessa dalle sue  funzioni  per  scadenza
del termine, sopravvenuta incapacita', rinuncia o revoca da parte del
consiglio di amministrazione.