Art. 15. Direttore generale 1. Il direttore generale e' nominato dal consiglio di amministrazione, su proposta degli enti promotori; dura in carica tre anni e puo' essere riconfermato. La delibera di nomina determina il compenso. 2. Il direttore generale esercita le funzioni previste dall'ordinamento universitario, dalla legge e dal presente statuto. 3. Il direttore generale svolge un ruolo tecnico-giuridico nelle determinazioni degli organi di Governo, negli atti e nei provvedimenti dell'Universita'. Sovrintende alla esecuzione di tutte le attivita' di amministrazione, organizzazione e gestione delle risorse umane e patrimoniali dell'Universita', nei limiti dei poteri ad esso conferiti dal consiglio di amministrazione al quale risponde. 4. Definisce e assicura i flussi informativi che garantiscano al consiglio di amministrazione la piena conoscenza della gestione amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'Universita'. 5. E' responsabile della gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo. 6. Per quanto di sua competenza, coadiuva il rettore nella gestione e nello sviluppo delle attivita' didattiche, scientifiche e di terza missione dell'Ateneo. 7. Il direttore generale partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio di amministrazione salvo in caso di adozione di delibere riguardanti la sua nomina, rinuncia o revoca, la verifica periodica dei risultati da lui conseguiti ovvero altre delibere che lo riguardino direttamente. 8. Nel caso in cui il direttore generale sia designato tra i membri del consiglio di amministrazione, partecipa con diritto di voto alle riunioni del consiglio di amministrazione, fatto salvo le delibere indicate al comma precedente. 9. Il direttore generale cessa dalle sue funzioni per scadenza del termine, sopravvenuta incapacita', rinuncia o revoca da parte del consiglio di amministrazione.