Art. 9. Competenze del consiglio di amministrazione 1. Al consiglio di amministrazione competono i piu' ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il Governo dell'Universita', al fine di assicurare il perseguimento degli obiettivi istituzionali. 2. In particolare il consiglio di amministrazione: a) nomina, su proposta degli enti promotori, il presidente; b) puo' nominare, su proposta degli enti promotori d'intesa con il presidente, un vice-presidente tra i suoi membri, definendone le deleghe; c) definisce le linee di sviluppo dell'Universita' per la realizzazione delle finalita' di cui all'art. 1 e degli obiettivi di cui all'art. 2 del presente statuto; d) approva, sentito il Senato accademico, il piano strategico dell'Universita' con i relativi piani organizzativi e di sviluppo ed assume i provvedimenti conseguenti; e) approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo; f) nomina il rettore ai sensi dell'art. 11 dello statuto; g) puo' nominare, previa consultazione con il rettore, tra i professori di prima fascia a tempo pieno dell'Universita', uno o piu' prorettori, in numero massimo non superiore a due stabilendone le funzioni. Nel caso in cui uno di questi sia nominato prorettore vicario, quest'ultimo sostituisce il rettore in caso di impedimento o di assenza, ad eccezione di quelle concernenti la carica di consigliere di amministrazione. Il numero massimo dei prorettori puo' essere incrementato dal consiglio di amministrazione fino a quattro, su proposta del rettore, per comprovate esigenze organizzative e di funzionamento dell'Universita', previo nulla-osta degli enti promotori; h) nomina, su proposta degli enti promotori, il direttore generale; i) nomina, congiuntamente agli enti promotori, il presidente del consiglio di amministrazione della Fondazione Policlinico universitario Campus Bio-Medico (in seguito Fondazione); j) nomina la maggioranza dei membri del consiglio d'amministrazione della Fondazione Policlinico universitario Campus Bio-Medico, dopo aver svolto, congiuntamente con gli enti promotori, una fase istruttoria per l'individuazione dei candidati; k) nomina, su proposta degli enti promotori, il collegio dei revisori dei conti; l) nomina, sentito il Senato accademico, il nucleo di valutazione di Ateneo; m) nomina, sentito il Senato accademico, il collegio di disciplina, designandone il presidente; infligge le sanzioni disciplinari ovvero dispone l'archiviazione dei procedimenti nei confronti del personale docente, sulla base del parere del collegio di disciplina; n) nomina, d'intesa con il rettore, i presidi delle Facolta' dipartimentali; o) nomina, d'intesa con il rettore, sentito il rispettivo preside, i presidenti di Corsi di studio e le Giunte di Facolta' dipartimentali; p) e' titolare del potere disciplinare nei casi di illeciti commessi dal rettore; q) delibera, a maggioranza dei propri componenti, sentito il Senato accademico per le materie di sua competenza, previo nulla-osta degli enti promotori, lo statuto e le relative modifiche; r) approva e modifica la Carta delle finalita' dell'Universita' e qualsiasi altro documento concernente le finalita' istituzionali di cui all'art. 1, comma 5 del presente statuto dopo aver svolto, congiuntamente con gli enti promotori, una fase istruttoria volta alla condivisione dei suoi contenuti; s) stipula e modifica, d'intesa con gli enti promotori, convenzioni, accordi e protocolli con la Fondazione Policlinico universitario Campus Bio-Medico; t) adotta, sentito il Senato accademico per le materie di spettanza, i regolamenti dell'Universita' concernenti in particolare: - il funzionamento generale delle strutture didattiche, di ricerca e terza missione; - l'amministrazione, la finanza e la contabilita'; - la disciplina del rapporto di lavoro e del trattamento economico del personale; u) delibera, su proposta del Senato accademico : - l'istituzione e l'attivazione delle strutture didattiche e di ricerca dell'Ateneo; - l'istituzione di nuovi corsi di studio; v) delibera, su proposta del Senato accademico, gli organici dei professori e dei ricercatori universitari nonche' le relative modalita' di copertura e di nomina; w) delibera, su proposta del Senato accademico sul conferimento degli incarichi, affidamenti, supplenze e contratti d'insegnamento e di tutorato; x) delibera, sentito il Senato accademico, sull'istituzione di cattedre convenzionate con istituti ed enti anche non italiani; y) determina, su proposta del Senato accademico, il numero massimo di studenti da ammettere per ciascun anno accademico; z) approva, su proposta del Senato accademico, la programmazione dell'offerta didattica; aa) stabilisce, su proposta del Senato accademico, l'entita' delle tasse universitarie e dei contributi a carico degli studenti; bb) puo' istituire commissioni temporanee o permanenti con compiti delegati dal consiglio di amministrazione stesso; le norme relative al funzionamento ed alla composizione delle commissioni sono disposte nella delibera istitutiva. 3. Il consiglio di amministrazione delibera su ogni altro argomento di interesse dell'Universita' che non sia demandato ad altri Organi. 4. Il consiglio di amministrazione puo' identificare, tra i soggetti previsti dalla normativa vigente e comunque tra figure di vertice dotati di poteri di gestione e di spesa, in virtu' dei poteri effettivamente attribuiti, il ruolo di datore di lavoro ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008.