(Allegato-art. 9)
                               Art. 9. 
 
             Competenze del consiglio di amministrazione 
 
    1. Al consiglio di amministrazione competono i piu'  ampi  poteri
di  ordinaria  e  straordinaria  amministrazione   per   il   Governo
dell'Universita',  al  fine  di  assicurare  il  perseguimento  degli
obiettivi istituzionali. 
    2. In particolare il consiglio di amministrazione: 
      a) nomina, su proposta degli enti promotori, il presidente; 
      b) puo' nominare, su proposta degli enti promotori d'intesa con
il presidente, un vice-presidente tra i suoi membri,  definendone  le
deleghe; 
      c) definisce le  linee  di  sviluppo  dell'Universita'  per  la
realizzazione delle finalita' di cui all'art. 1 e degli obiettivi  di
cui all'art. 2 del presente statuto; 
      d) approva, sentito il Senato accademico, il  piano  strategico
dell'Universita' con i relativi piani organizzativi e di sviluppo  ed
assume i provvedimenti conseguenti; 
      e) approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo; 
      f) nomina il rettore ai sensi dell'art. 11 dello statuto; 
      g) puo' nominare, previa consultazione con il  rettore,  tra  i
professori di prima fascia a tempo pieno dell'Universita', uno o piu'
prorettori, in numero massimo non superiore  a  due  stabilendone  le
funzioni. Nel caso in cui  uno  di  questi  sia  nominato  prorettore
vicario, quest'ultimo sostituisce il rettore in caso di impedimento o
di  assenza,  ad  eccezione  di  quelle  concernenti  la  carica   di
consigliere di amministrazione. Il numero massimo dei prorettori puo'
essere incrementato dal consiglio di amministrazione fino a  quattro,
su proposta del rettore, per comprovate esigenze organizzative  e  di
funzionamento  dell'Universita',   previo   nulla-osta   degli   enti
promotori; 
      h) nomina, su  proposta  degli  enti  promotori,  il  direttore
generale; 
      i) nomina, congiuntamente agli enti  promotori,  il  presidente
del  consiglio  di  amministrazione  della   Fondazione   Policlinico
universitario Campus Bio-Medico (in seguito Fondazione); 
      j)   nomina   la   maggioranza   dei   membri   del   consiglio
d'amministrazione della Fondazione Policlinico  universitario  Campus
Bio-Medico, dopo aver svolto, congiuntamente con gli enti  promotori,
una fase istruttoria per l'individuazione dei candidati; 
      k) nomina, su proposta degli enti promotori,  il  collegio  dei
revisori dei conti; 
      l)  nomina,  sentito  il  Senato  accademico,  il   nucleo   di
valutazione di Ateneo; 
      m)  nomina,  sentito  il  Senato  accademico,  il  collegio  di
disciplina,  designandone  il  presidente;   infligge   le   sanzioni
disciplinari ovvero  dispone  l'archiviazione  dei  procedimenti  nei
confronti del personale docente, sulla base del parere  del  collegio
di disciplina; 
      n) nomina, d'intesa con il rettore, i  presidi  delle  Facolta'
dipartimentali; 
      o) nomina, d'intesa  con  il  rettore,  sentito  il  rispettivo
preside, i presidenti di Corsi di studio  e  le  Giunte  di  Facolta'
dipartimentali; 
      p) e' titolare del potere disciplinare  nei  casi  di  illeciti
commessi dal rettore; 
      q) delibera, a maggioranza dei propri  componenti,  sentito  il
Senato accademico per le materie di sua competenza, previo nulla-osta
degli enti promotori, lo statuto e le relative modifiche; 
      r) approva e modifica la Carta delle finalita' dell'Universita'
e qualsiasi altro documento concernente le finalita' istituzionali di
cui all'art. 1, comma  5  del  presente  statuto  dopo  aver  svolto,
congiuntamente con gli enti promotori,  una  fase  istruttoria  volta
alla condivisione dei suoi contenuti; 
      s)  stipula  e  modifica,  d'intesa  con  gli  enti  promotori,
convenzioni, accordi  e  protocolli  con  la  Fondazione  Policlinico
universitario Campus Bio-Medico; 
      t) adotta, sentito il  Senato  accademico  per  le  materie  di
spettanza, i regolamenti dell'Universita' concernenti in particolare: 
        - il funzionamento generale delle  strutture  didattiche,  di
ricerca e terza missione; 
        - l'amministrazione, la finanza e la contabilita'; 
        - la disciplina del rapporto  di  lavoro  e  del  trattamento
economico del personale; 
      u) delibera, su proposta del Senato accademico : 
        - l'istituzione e l'attivazione delle strutture didattiche  e
di ricerca dell'Ateneo; 
        - l'istituzione di nuovi corsi di studio; 
      v) delibera, su proposta del Senato  accademico,  gli  organici
dei professori e dei ricercatori  universitari  nonche'  le  relative
modalita' di copertura e di nomina; 
      w) delibera, su proposta del Senato accademico sul conferimento
degli incarichi, affidamenti, supplenze e contratti d'insegnamento  e
di tutorato; 
      x) delibera, sentito il Senato accademico, sull'istituzione  di
cattedre convenzionate con istituti ed enti anche non italiani; 
      y) determina, su proposta  del  Senato  accademico,  il  numero
massimo di studenti da ammettere per ciascun anno accademico; 
      z)   approva,   su   proposta   del   Senato   accademico,   la
programmazione dell'offerta didattica; 
      aa) stabilisce, su proposta del  Senato  accademico,  l'entita'
delle tasse universitarie e dei contributi a carico degli studenti; 
      bb) puo' istituire  commissioni  temporanee  o  permanenti  con
compiti delegati dal consiglio di amministrazione  stesso;  le  norme
relative al funzionamento ed alla composizione delle commissioni sono
disposte nella delibera istitutiva. 
    3.  Il  consiglio  di  amministrazione  delibera  su  ogni  altro
argomento di interesse dell'Universita'  che  non  sia  demandato  ad
altri Organi. 
    4. Il consiglio  di  amministrazione  puo'  identificare,  tra  i
soggetti previsti dalla normativa vigente e comunque  tra  figure  di
vertice dotati di poteri di gestione e di spesa, in virtu' dei poteri
effettivamente attribuiti, il ruolo di datore di lavoro ai sensi  del
decreto legislativo n. 81/2008.