Articolo 3 1. Le Parti riconoscono il Nuovo Progetto come una linea pubblica, che in quanto tale dovra' essere realizzata dai Co-Promotori, e che la sua realizzazione continuera' ad essere soggetta alle Condizioni Finanziarie indicate alla lettera s) del preambolo del presente Accordo. 2. A tal fine, le Parti favoriranno un dialogo istituzionale tra la Commissione Europea e le loro rispettive Autorita' Nazionali Competenti.