(Accordo-art. 3)
Articolo 3 - Servizi regolari 
 
1. I servizi regolari tra  i  due  Paesi  sono  stabiliti  di  comune
accordo dalle autorita' competenti delle due Parti Contraenti. 
2. Le modifiche  alle  condizioni  di  esercizio  del  servizio  sono
soggette alla  preventiva  approvazione  delle  autorita'  competenti
delle due Parti Contraenti. 
3. Il servizio regolare  di  trasporto  di  persone  e'  soggetto  ad
autorizzazione. 
4. Le autorita' competenti  delle  due  Parti  Contraenti  rilasciano
l'autorizzazione per  la  parte  di'  percorso  relativa  al  proprio
territorio. 
La validita' dell'autorizzazione ha una durata  stabilita  di  comune
accordo dalla Commissione Mista prevista all'articolo 14 del presente
Accordo. L'autorizzazione all'espletamento del servizio e'  accordata
in base ad una domanda presentata dal  trasportatore  alle  autorita'
competenti del Paese di stabilimento. 
5. La domanda deve indicare l'itinerario, le frequenze, l'orario  per
l'intero anno e i prezzi, oltre a contenere  ogni  altra  indicazione
utile, eventualmente richiesta dalle autorita' competenti  delle  due
Parti Contraenti. 
La domanda deve essere corredata di un contratto tra i  trasportatori
delle due Parti Contraenti e di una planimetria del percorso proposto
recante l'indicazione delle fermate e del chilometraggio. 
L'autorita' competente di una delle due Parti Contraenti trasmette  a
quella dell'altra Parte Contraente le domande ammesse,  corredate  di
tutta la documentazione richiesta. Tali domande  saranno  valutate  e
approvate dalle autorita' competenti delle due Parti Contraenti. 
6. L'originale dell'autorizzazione o una copia conforme della stessa,
rilasciata dalle autorita' competenti, deve sempre trovarsi  a  bordo
del veicolo, durante l'effettuazione del servizio regolare. 
7.  I  servizi  regolari  di  transito  si  effettuano  in  base   ad
un'autorizzazione  rilasciata  dall'autorita'  competente  del  Paese
attraversato, alla quale il trasportatore  abbia  presentato  domanda
tramite l'autorita' competente del Paese di stabilimento.