Articolo 3 - Servizi regolari 1. I servizi regolari tra i due Paesi sono stabiliti di comune accordo dalle autorita' competenti delle due Parti Contraenti. 2. Le modifiche alle condizioni di esercizio del servizio sono soggette alla preventiva approvazione delle autorita' competenti delle due Parti Contraenti. 3. Il servizio regolare di trasporto di persone e' soggetto ad autorizzazione. 4. Le autorita' competenti delle due Parti Contraenti rilasciano l'autorizzazione per la parte di' percorso relativa al proprio territorio. La validita' dell'autorizzazione ha una durata stabilita di comune accordo dalla Commissione Mista prevista all'articolo 14 del presente Accordo. L'autorizzazione all'espletamento del servizio e' accordata in base ad una domanda presentata dal trasportatore alle autorita' competenti del Paese di stabilimento. 5. La domanda deve indicare l'itinerario, le frequenze, l'orario per l'intero anno e i prezzi, oltre a contenere ogni altra indicazione utile, eventualmente richiesta dalle autorita' competenti delle due Parti Contraenti. La domanda deve essere corredata di un contratto tra i trasportatori delle due Parti Contraenti e di una planimetria del percorso proposto recante l'indicazione delle fermate e del chilometraggio. L'autorita' competente di una delle due Parti Contraenti trasmette a quella dell'altra Parte Contraente le domande ammesse, corredate di tutta la documentazione richiesta. Tali domande saranno valutate e approvate dalle autorita' competenti delle due Parti Contraenti. 6. L'originale dell'autorizzazione o una copia conforme della stessa, rilasciata dalle autorita' competenti, deve sempre trovarsi a bordo del veicolo, durante l'effettuazione del servizio regolare. 7. I servizi regolari di transito si effettuano in base ad un'autorizzazione rilasciata dall'autorita' competente del Paese attraversato, alla quale il trasportatore abbia presentato domanda tramite l'autorita' competente del Paese di stabilimento.