(Accordo-art. 4)
Articolo 4 - Servizi occasionali 
 
1. I servizi occasionali sono soggetti a preventiva autorizzazione da
parte del Paese ospitante. 
2. I seguenti servizi occasionali sono  esentati  dall'autorizzazione
sul territorio del Paese ospitante: 
a) i circuiti a porte chiuse, cioe' i servizi effettuati mediante uno
stesso autobus che trasporta lungo tutto il tragitto lo stesso gruppo
di persone e le riconduce al luogo di partenza. Il luogo di  partenza
si trova sul territorio della Parte Contraente in cui e' stabilito il
trasportatore; 
b) i servizi con viaggio di andata a  veicolo  carico  e  viaggio  di
ritorno a veicolo vuoto. Il luogo di partenza si trova sul territorio
della Parte Contraente in cui e' stabilito il trasportatore. 
3E' vietato l'imbarco  di  passeggeri  in  corso  di  viaggio  di  un
servizio liberalizzato. 
4. La Commissione  Mista,  prevista  dall'articolo  14  del  presente
Accordo, puo'  estendere  l'esenzione  dall'autorizzazione  ad  altre
categorie di' servizi occasionali. In tal caso, la Commissione  Mista
stabilisce le condizioni di questa liberalizzazione. 
5. La domanda di autorizzazione  deve  essere  rivolta  all'autorita'
competente del Paese ospitante  tramite  l'autorita'  competente  del
Paese di stabilimento. 
6. La Commissione  Mista,  prevista  dall'articolo  14  del  presente
Accordo, determina  il  modello  di  domanda  d'autorizzazione  ed  i
documenti giustificativi che la devono accompagnare. 
7. Salvo circostanze particolari, il termine  entro  il  quale  viene
presa la decisione di accoglimento o di rifiuto e' di un mese. 
8. I servizi occasionali esentati dall'autorizzazione  devono  essere
provvisti di un documento di controllo.  Le  condizioni  d'uso  e  la
composizione  del  documento  di  controllo   sono   definite   dalla
Commissione Mista prevista all'articolo 14 del presente Accordo.