Articolo 5 - Disposizioni comuni al trasporto di persone 1. Le autorizzazioni al trasporto sono personali e non cedibili. 2. E' vietata l'effettuazione di servizi di cabotaggio. Non sono considerati servizi di cabotaggio le escursioni locali che raggruppano esclusivamente persone condotte sul posto dallo stesso trasportatore, a condizione che siano registrate sul foglio di viaggio.