Art. 10. Rettore 1. Il Rettore ha la rappresentanza legale dell'Universita' a ogni effetto di legge. 2. Il Rettore svolge funzioni di indirizzo, iniziativa e coordinamento delle attivita' didattiche e scientifiche in collaborazione con gli altri organi di Governo. 3. Il Rettore e' responsabile del perseguimento delle finalita' istituzionali dell'Ateneo secondo criteri di qualita' e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito. 4. Il Rettore e' eletto tra i professori ordinari in servizio presso le Universita' italiane, la durata del suo mandato e' pari a sei anni e non e' rinnovabile. 5. L'elettorato attivo per l'elezione del Rettore spetta: a) ai professori di ruolo in servizio; b) ai ricercatori a tempo indeterminato; c) agli assegnisti e ai ricercatori a tempo determinato di cui agli articoli 22 e 24 della legge n. 240/2010, con voto ponderato pari al 10% del totale della categoria; d) al personale tecnico-amministrativo, con voto ponderato pari al 15% del numero totale degli aventi diritto al voto delle categorie di cui alle precedenti lettere a) e b); e) agli studenti eletti nel Senato accademico, nel Consiglio di amministrazione, nel nucleo di valutazione, nei Consigli di corso di studio, di classe o interclasse, nei Consigli di facolta', nei Consigli delle scuole di specializzazione, con voto ponderato al 15% degli aventi diritto al voto di cui alle lettere a), b) e c) e d) con le relative ponderazioni. 6. Il regolamento elettorale di Ateneo disciplina, per le categorie di cui alle lettere c), d) ed e) del precedente comma, le modalita' di calcolo dei voti. 7. Le elezioni del Rettore sono indette dal professore ordinario decano per ruolo, almeno sei mesi prima della scadenza del mandato o, in caso di sua assenza, impedimento o inadempienza, dal professore ordinario che lo segue in ordine di anzianita' di ruolo. Nella prima votazione il Rettore e' eletto a maggioranza assoluta dei voti esprimibili, tenuto conto delle ponderazioni previste alle lettere c) d) ed e) del precedente comma 5. Nel caso in cui nessuno dei candidati raggiunga tale quorum, si procede al ballottaggio tra i due candidati piu' votati nella prima votazione ed e' eletto colui che abbia raggiunto il maggior numero dei voti espressi, tenuto conto delle ponderazioni previste alle lettere c) d) ed e) del precedente comma 5. Il regolamento elettorale di Ateneo disciplina le modalita' di presentazione delle candidature e le procedure elettorali. 8. Nel caso di cessazione anticipata dalla carica o in caso di votazione di una mozione di sfiducia, le votazioni per l'elezione del nuovo Rettore devono essere indette dal professore ordinario decano per ruolo o, in caso di sua assenza, impedimento o inadempienza, dal professore ordinario che lo segue in ordine di anzianita' di ruolo, entro quindici giorni dalla cessazione o dall'accoglimento della mozione di sfiducia; le votazioni devono essere espletate entro i successivi sessanta giorni. Fino alla nomina del nuovo Rettore, le sue funzioni per tutti gli atti di ordinaria amministrazione e gli adempimenti di legge, compresa la presidenza del Senato Accademico e del Consiglio di amministrazione, sono svolte dal professore ordinario decano per ruolo o, in caso di sua assenza, impedimento o inadempienza, dal professore ordinario che lo segue in ordine di anzianita' di ruolo.