(Allegato-art. 10)
                              Art. 10. 
                               Rettore 
 
    1. Il Rettore ha la rappresentanza legale dell'Universita' a ogni
effetto di legge. 
    2.  Il  Rettore  svolge  funzioni  di  indirizzo,  iniziativa   e
coordinamento  delle   attivita'   didattiche   e   scientifiche   in
collaborazione con gli altri organi di Governo. 
    3. Il Rettore e' responsabile del perseguimento  delle  finalita'
istituzionali dell'Ateneo secondo criteri di qualita' e nel  rispetto
dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e  promozione  del
merito. 
    4. Il Rettore e' eletto tra i  professori  ordinari  in  servizio
presso le Universita' italiane, la durata del suo mandato e'  pari  a
sei anni e non e' rinnovabile. 
    5. L'elettorato attivo per l'elezione del Rettore spetta: 
      a) ai professori di ruolo in servizio; 
      b) ai ricercatori a tempo indeterminato; 
      c) agli assegnisti e ai ricercatori a tempo determinato di  cui
agli articoli 22 e 24 della legge  n. 240/2010,  con  voto  ponderato
pari al 10% del totale della categoria; 
      d) al personale tecnico-amministrativo, con voto ponderato pari
al 15% del numero totale degli aventi diritto al voto delle categorie
di cui alle precedenti lettere a) e b); 
      e) agli studenti eletti nel Senato accademico, nel Consiglio di
amministrazione, nel nucleo di valutazione, nei Consigli di corso  di
studio, di classe  o  interclasse,  nei  Consigli  di  facolta',  nei
Consigli delle scuole di specializzazione, con voto ponderato al  15%
degli aventi diritto al voto di cui alle lettere a), b) e c) e d) con
le relative ponderazioni. 
    6.  Il  regolamento  elettorale  di  Ateneo  disciplina,  per  le
categorie di cui alle lettere c), d) ed e) del precedente  comma,  le
modalita' di calcolo dei voti. 
    7. Le elezioni del Rettore sono indette dal professore  ordinario
decano per ruolo, almeno sei mesi prima della scadenza del mandato o,
in caso di sua assenza, impedimento o  inadempienza,  dal  professore
ordinario che lo segue in ordine di anzianita' di ruolo. Nella  prima
votazione il Rettore  e'  eletto  a  maggioranza  assoluta  dei  voti
esprimibili, tenuto conto delle ponderazioni previste alle lettere c)
d) ed e) del  precedente  comma  5.  Nel  caso  in  cui  nessuno  dei
candidati raggiunga tale quorum, si procede al ballottaggio tra i due
candidati piu' votati nella prima votazione ed e'  eletto  colui  che
abbia raggiunto il maggior numero dei  voti  espressi,  tenuto  conto
delle ponderazioni previste alle lettere c) d) ed e)  del  precedente
comma 5. Il regolamento elettorale di Ateneo disciplina le  modalita'
di presentazione delle candidature e le procedure elettorali. 
    8. Nel caso di cessazione anticipata dalla carica o  in  caso  di
votazione di una mozione di sfiducia, le votazioni per l'elezione del
nuovo Rettore devono essere indette dal professore  ordinario  decano
per ruolo o, in caso di sua assenza, impedimento o inadempienza,  dal
professore ordinario che lo segue in ordine di anzianita'  di  ruolo,
entro quindici giorni  dalla  cessazione  o  dall'accoglimento  della
mozione di sfiducia; le votazioni devono  essere  espletate  entro  i
successivi sessanta giorni. Fino alla nomina del  nuovo  Rettore,  le
sue funzioni per tutti gli atti di ordinaria  amministrazione  e  gli
adempimenti di legge, compresa la presidenza del Senato Accademico  e
del  Consiglio  di  amministrazione,  sono  svolte   dal   professore
ordinario decano per ruolo o, in caso di sua assenza,  impedimento  o
inadempienza, dal professore ordinario che  lo  segue  in  ordine  di
anzianita' di ruolo.