Art. 11. Competenze e funzioni del Rettore 1. Il Rettore: a) convoca e presiede il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione; b) propone al Senato accademico, sentita la Commissione etica, una rosa di candidati per la designazione dei componenti del Consiglio di amministrazione; c) presenta per l'approvazione al Consiglio di amministrazione, tenendo conto delle proposte e dei pareri formulati al riguardo dal Senato Accademico: c1) i documenti di programmazione annuale e pluriennale dell'Ateneo recanti gli obiettivi e le linee politiche di indirizzo in materia di didattica, ricerca, reclutamento del personale, servizi agli studenti e terza missione; c2) il bilancio di previsione e di esercizio coadiuvato dal direttore generale; c3) il documento triennale di programmazione del fabbisogno di personale; c4) i criteri generali di determinazione delle tasse e dei contributi degli studenti, acquisito il parere del Consiglio degli Studenti, e ogni altra misura intesa a garantire il diritto allo studio; c5) i criteri di ripartizione delle risorse tra i Dipartimenti e tra le facolta', per le rispettive competenze; c6) il conferimento dell'incarico di direttore generale; c7) le proposte di attivazione delle federazioni e delle fusioni previste dall'art. 3 della legge 30 dicembre 2010 n. 240; c8) i contratti e le convenzioni di interesse per l'Ateneo; d) nomina, sentito il parere del Senato accademico, il Garante degli studenti, i componenti del Comitato unico di garanzia, i componenti della Commissione etica e i rappresentanti negli enti e nelle organizzazioni in cui e' prevista la presenza dell'Ateneo; d1) nomina i componenti del collegio di disciplina e il Presidente del collegio dei revisori dei conti designati dal Senato accademico; e) nomina il coordinatore e i componenti del nucleo di valutazione, ad eccezione della componente studentesca, designati dal Consiglio di amministrazione; f) propone al Senato accademico la decadenza dei componenti del Consiglio di amministrazione, per gravi inadempimenti ai doveri istituzionali o per protratta impossibilita' di funzionamento dell'organo; g) propone al Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, le modifiche dello Statuto; h) emana con propri decreti lo Statuto e i regolamenti; i) propone al Senato accademico, ove la materia non ricada nelle competenze del collegio di disciplina, le sanzioni previste per le violazioni del codice etico che vanno dal richiamo scritto, fino ad arrivare, nei casi piu' gravi, alla decadenza e/o esclusione dagli organi accademici e/o dagli organi delle strutture dell'Ateneo o all' esclusione dall'assegnazione di fondi e contributi di Ateneo; j) avvia i procedimenti disciplinari nei confronti dei professori e dei ricercatori, irroga le sanzioni non superiori alla censura, per le sanzioni superiori trasmette gli atti al collegio di disciplina; k) esercita ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi dal presente Statuto. Degli atti di interesse generale, adottati nell'esercizio di tali funzioni, il Rettore informa nella prima riunione utile gli organi di Governo che sono ad essi interessati in relazione alle loro specifiche competenze. 2. In caso di necessita' e comprovata urgenza, il Rettore puo' assumere provvedimenti di competenza degli organi da lui presieduti, portandoli a ratifica, pena la decadenza, nella riunione immediatamente successiva. 3. Il Rettore nomina, tra i professori ordinari di ruolo a tempo pieno, il prorettore vicario che, in caso di impedimento o di assenza temporanea, lo sostituisce in tutte le sue funzioni. In caso di assenza o di impedimento del prorettore vicario, le funzioni del Rettore vengono svolte dal professore ordinario decano per ruolo. 4. Il Rettore puo' nominare tra i professori di ruolo, sentito il Senato accademico, prorettori delegati, cui attribuisce specifiche competenze. Le deleghe decadono in caso di cessazione anticipata dalla carica o in caso di mozione di sfiducia nei confronti del Rettore.