(Allegato-art. 14)
                              Art. 14. 
                    Consiglio di amministrazione 
 
    1. Il Consiglio di amministrazione e'  l'organo  di  Governo  che
attua l'indirizzo strategico dell'Ateneo mediante  la  programmazione
ed  il   controllo   dell'attivita'   amministrativa,   economica   e
patrimoniale. 
    2. Il Consiglio di amministrazione e' composto: 
      a) dal Rettore che lo presiede; 
      b) da cinque componenti  in  rappresentanza  del  personale  di
ruolo in servizio nell'Ateneo, di cui uno espressione  del  personale
tecnico amministrativo, in possesso  di  esperienza  di  gestione  di
organismi  universitari  e   rappresentativi   di   diverse   realta'
organizzative e scientifiche dell'Ateneo; 
      c)  da  due  soggetti  esterni  all'Ateneo,   individuati   tra
personalita'  in  possesso  di   comprovata   competenza   in   campo
gestionale, ovvero di esperienza professionale di alto  livello,  con
attenzione alla qualificazione  scientifico-culturale.  I  componenti
esterni non devono inoltre avere rapporti contrattuali in essere  con
l'Ateneo ne' rapporti di parentela o affinita' entro il quarto  grado
con gli altri  membri  del  Consiglio  e  con  i  membri  del  Senato
accademico, del nucleo di valutazione, del Collegio dei revisori  dei
Conti, con il Rettore e il direttore generale; 
      d) da due rappresentanti eletti dagli studenti tra gli iscritti
per la prima volta a corsi di studio non oltre il  primo  anno  fuori
corso, a corsi di dottorato e a scuole di  specializzazione  attivati
nell'Ateneo. 
    I componenti di cui alle lettera  b)  e  c)  sono  designati  dal
Senato accademico, sulla base di una rosa di candidati  proposta  dal
Rettore, in misura doppia rispetto ai candidati da designare, sentita
la Commissione etica, nel rispetto del principio di pari opportunita'
di genere per una quota pari ad almeno 1/3 dei medesimi componenti. 
    3. I componenti esterni all'Ateneo  non  possono  aver  ricoperto
posizioni di ruolo all'interno dell'Ateneo nei  tre  anni  accademici
precedenti alla designazione, ne' possono  ricoprirle  per  tutta  la
durata dell'incarico. 
    4. In caso il Rettore cessi anticipatamente dalla  carica,  o  in
caso di approvazione di una mozione  di  sfiducia,  il  Consiglio  di
amministrazione  e'  presieduto  per  tutti  gli  atti  di  ordinaria
amministrazione e gli adempimenti di legge dal  professore  ordinario
decano per ruolo. 
    5. Alle sedute  del  Consiglio  di  amministrazione  partecipano,
senza diritto di voto, il prorettore Vicario e il direttore generale;
quest'ultimo svolge  le  funzioni  di  segretario,  coadiuvato  nella
verbalizzazione dal personale a cio' addetto. 
    6. In caso di assenza temporanea del Rettore le sedute del Senato
accademico sono presiedute dal Pro Rettore Vicario.