(Allegato-art. 15)
                              Art. 15. 
                        Competenze e funzioni 
                  del Consiglio di amministrazione 
 
    1. Il Consiglio di amministrazione: 
      a) vigila  sulla  sostenibilita'  finanziaria  delle  attivita'
dell'Ateneo e sull'efficienza ed efficacia della gestione; 
      b) delibera, previo parere obbligatorio del Senato  accademico,
sui seguenti documenti presentati dal Rettore: 
        b1)  documenti  di  programmazione  annuale   e   pluriennale
dell'Ateneo recanti gli obiettivi e le linee politiche  di  indirizzo
in materia di didattica, di ricerca, di reclutamento  del  personale,
di servizi agli studenti e di rapporti con il territorio; 
        b2) bilancio di previsione e di esercizio; 
        b3) documento triennale di programmazione del  fabbisogno  di
personale; 
        b4) sui criteri generali di determinazione delle tasse e  dei
contributi degli studenti, acquisito il parere  del  Consiglio  degli
Studenti e su ogni altra misura intesa a garantire  il  diritto  allo
studio; 
        b5)  sui  criteri  di  ripartizione  delle  risorse   tra   i
dipartimenti e tra le facolta', per le rispettive competenze; 
        b6) sulle proposte adottate dalle strutture didattiche  e  di
ricerca  competenti  attinenti   l'istituzione,   l'attivazione,   la
modifica o la soppressione di corsi di  studio,  sedi,  dipartimenti,
facolta', nonche' sull'articolazione annuale  dell'offerta  formativa
ai diversi livelli, nel rispetto dei principi e  delle  direttive  in
materie di valutazione e accreditamento del sistema  universitario  e
dei parametri di sostenibilita'; 
        b7) sulle proposte di attivazione delle federazioni  e  delle
fusioni previste dall'art. 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
      c)  delibera,  su  proposta  del  Rettore,  sentito  il  Senato
accademico: 
        c1) sulle proposte adottate dalle strutture didattiche  e  di
ricerca  competenti,  in  ordine  alla   costituzione,   modifica   e
disattivazione   di   centri   interdipartimentali    nazionali    ed
internazionali e di centri di servizio d'Ateneo; 
        c2) sui contratti e le convenzioni di interesse generale  per
l'Ateneo  e  che  rientrano  nella  sua  competenza  ai   sensi   dei
regolamenti o di quanto deliberato in merito ai limiti di spesa; 
        c3) sui compensi spettanti ai  componenti  del  collegio  dei
revisori dei Conti proposti dal Senato accademico; 
      d) conferisce, su proposta del  Rettore  e  sentito  il  Senato
accademico, l'incarico di direttore generale; approva  gli  indirizzi
dell'attivita' sulla gestione ed organizzazione  dei  servizi,  delle
risorse strumentali e del personale  tecnico  amministrativo.  Revoca
l'incarico del  direttore  generale  risolvendo  conseguentemente  il
contratto; 
      e) designa  il  Coordinatore  e  i  componenti  del  nucleo  di
valutazione, ad eccezione della componente studentesca; 
      f)  delibera  sulla  retribuzione  del  direttore  generale  e,
acquisito il parere  del  collegio  dei  Revisori  dei  Conti,  sulle
indennita'  di  carica  e  sui  gettoni  di  presenza  negli   organi
collegiali; 
      g) esprime parere, a maggioranza assoluta degli aventi  diritto
al voto, sulle proposte  di  modifica  dello  Statuto  formulate  dal
Rettore o da almeno 1/3 dei senatori; 
      h) esprime parere sul Codice etico e i regolamenti dell'Ateneo,
ivi compreso il regolamento generale  di  Ateneo  e  quelli  di  tipo
organizzativo di competenza dei dipartimenti e delle facolta'  e  dei
corsi di studio, in materia di didattica e di ricerca; 
      i) approva il regolamento per l'amministrazione, la  finanza  e
la contabilita', sentito il parere del Senato accademico; 
      j) commina in composizione ristretta, senza  la  rappresentanza
studentesca, ai professori e ai ricercatori le sanzioni  disciplinari
o archivia il procedimento, nel rispetto del  parere  vincolante  del
Collegio di disciplina; 
      k)  delibera,  nei  limiti  della  programmazione   annuale   e
pluriennale, sulla proposta di chiamata da parte dei dipartimenti dei
professori e dei ricercatori a tempo determinato, nonche' sulla messa
a concorso dei posti di ricercatore a tempo determinato.