(Allegato-art. 16)
                              Art. 16. 
                   Collegio dei revisori dei Conti 
 
    1. Il collegio dei revisori dei conti e' l'organo indipendente di
controllo interno sulla regolarita'  della  gestione  amministrativa,
finanziaria e contabile dell'Universita'. 
    2. I compiti e le modalita' di funzionamento  del  collegio  sono
stabiliti dal regolamento per  l'amministrazione,  la  finanza  e  la
contabilita'. 
    3. Il collegio e' composto da: 
      a) un magistrato amministrativo o contabile o un avvocato dello
Stato, nominato dal Rettore su designazione  del  Senato  Accademico,
che ne assume la presidenza; 
      b) due componenti,  di  cui  uno  effettivo  e  uno  supplente,
designati dal Ministero dell'economia e delle finanze; 
      c) due componenti,  di  cui  uno  effettivo  e  uno  supplente,
designati dal MIUR. 
    Due membri effettivi del  collegio  devono  essere  iscritti  nel
registro dei revisori contabili. 
    4. Il collegio, costituito con decreto rettorale, dura in  carica
quattro esercizi e scade alla data di convocazione del  Consiglio  di
amministrazione per l'approvazione del bilancio di esercizio relativo
al quarto esercizio della carica  e  comunque  non  oltre  i  termini
stabiliti dalla normativa vigente. 
    5. L'incarico di componente del collegio dei revisori  dei  Conti
e' rinnovabile una sola volta e non puo' essere conferito a personale
dipendente dell'Universita'.