Art. 16. Collegio dei revisori dei Conti 1. Il collegio dei revisori dei conti e' l'organo indipendente di controllo interno sulla regolarita' della gestione amministrativa, finanziaria e contabile dell'Universita'. 2. I compiti e le modalita' di funzionamento del collegio sono stabiliti dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'. 3. Il collegio e' composto da: a) un magistrato amministrativo o contabile o un avvocato dello Stato, nominato dal Rettore su designazione del Senato Accademico, che ne assume la presidenza; b) due componenti, di cui uno effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell'economia e delle finanze; c) due componenti, di cui uno effettivo e uno supplente, designati dal MIUR. Due membri effettivi del collegio devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili. 4. Il collegio, costituito con decreto rettorale, dura in carica quattro esercizi e scade alla data di convocazione del Consiglio di amministrazione per l'approvazione del bilancio di esercizio relativo al quarto esercizio della carica e comunque non oltre i termini stabiliti dalla normativa vigente. 5. L'incarico di componente del collegio dei revisori dei Conti e' rinnovabile una sola volta e non puo' essere conferito a personale dipendente dell'Universita'.