(Allegato-art. 17)
                              Art. 17. 
                   Nucleo di Valutazione di Ateneo 
 
    1. Il nucleo di valutazione di Ateneo e' organo  indipendente  di
valutazione interna della gestione  amministrativa,  delle  attivita'
didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo
studio. 
    2. Il nucleo e' composto da: 
      a) sette componenti nominati dal Rettore, su  designazione  del
Consiglio di amministrazione, tra persone di  elevata  qualificazione
professionale, di cui: 
        a1) il coordinatore,  scelto  tra  i  professori  ordinari  o
associati in servizio nell'Ateneo; 
        a2) quattro componenti esterni all'Ateneo, di cui almeno  due
individuati tra esperti nel campo della valutazione; 
        a3) due docenti di ruolo in servizio nell'Ateneo. 
      b) due rappresentanti degli studenti eletti in occasione  delle
elezioni delle altre rappresentanze studentesche. 
    3. Il nucleo di valutazione di Ateneo adempie ai compiti  e  alle
funzioni  di  valutazione  previste  dalla  legge,  dal  sistema   di
valutazione nazionale e dallo Statuto,  nonche'  ai  compiti  e  alle
funzioni assegnate dalle norme vigenti come organismo indipendente di
Valutazione (OIV) dell'Ateneo. 
    4. Le norme relative al funzionamento del nucleo  sono  stabilite
con apposito regolamento. 
    5. L'Universita'  assicura  al  nucleo  autonomia  decisionale  e
strumenti operativi, nonche' il diritto di accesso alle  informazioni
e ai dati necessari per lo svolgimento delle sue funzioni.