Art. 10.
Dimensionamento delle istituzioni scolastiche ed educative
1. Qualora a seguito di diverso dimensionamento delle istituzioni
scolastiche o educative si verifichi l'accorpamento e/o lo scorporo
totale o parziale delle stesse, anche dando vita alla creazione di
nuove istituzioni scolastiche o educative, i rappresentanti della RSU
restano in carica, con le modalita' e nei limiti previsti dai
successivi commi.
2. Per ogni istituzione scolastica o educativa, come individuata
a seguito del dimensionamento di cui al comma 1, esiste un'unica RSU.
3. In via transitoria e fino a scadenza del proprio mandato, la
RSU delle istituzioni di cui al comma 1 sara' formata, anche in
deroga all'art. 4 (numero dei componenti), da tutti gli eletti delle
scuole coinvolte nel dimensionamento, i quali continueranno a
svolgere le funzioni di componente RSU esclusivamente
nell'istituzione scolastica o educativa ove sono transitati. Resta
fermo che ciascun componente puo' svolgere le funzioni di
rappresentante RSU solo in un'unica istituzione scolastica o
educativa.
4. Qualora, a seguito dell'applicazione del comma 3, presso
l'istituzione scolastica o educativa il numero dei rappresentanti RSU
sia inferiore a due la RSU decade e le organizzazioni sindacali
rappresentative provvederanno ad indire nuove elezioni entro cinque
giorni dalla data di decadenza della RSU.
5. Nelle more delle elezioni di cui al comma 4, e comunque per un
massimo di cinquanta giorni, le relazioni sindacali, ivi inclusa la
contrattazione integrativa, proseguono con le organizzazioni
sindacali di categoria firmatarie dei CCNL e con gli eventuali
componenti della RSU rimasti in carica che possono anche
sottoscrivere eventuali contratti integrativi.
6. In caso di dimissioni di uno o piu' componenti, nelle
istituzioni di cui al comma 1 non si da' luogo alla sostituzione di
cui all'art. 9 (Durata e sostituzione nell'incarico). La RSU decade
laddove restino in carica meno del 50% del numero previsto all'art. 4
(numero dei componenti). In tal caso si procede a nuove elezioni con
le modalita' previste dai commi 4 e 5.