(Allegato-art. 10)
                              Art. 10. 
     Dimensionamento delle istituzioni scolastiche ed educative 
 
    1. Qualora a seguito di diverso dimensionamento delle istituzioni
scolastiche o educative si verifichi l'accorpamento e/o  lo  scorporo
totale o parziale delle stesse, anche dando vita  alla  creazione  di
nuove istituzioni scolastiche o educative, i rappresentanti della RSU
restano in carica,  con  le  modalita'  e  nei  limiti  previsti  dai
successivi commi. 
    2. Per ogni istituzione scolastica o educativa, come  individuata
a seguito del dimensionamento di cui al comma 1, esiste un'unica RSU. 
    3. In via transitoria e fino a scadenza del proprio  mandato,  la
RSU delle istituzioni di cui al  comma  1  sara'  formata,  anche  in
deroga all'art. 4 (numero dei componenti), da tutti gli eletti  delle
scuole  coinvolte  nel  dimensionamento,  i  quali  continueranno   a
svolgere   le   funzioni    di    componente    RSU    esclusivamente
nell'istituzione scolastica o educativa ove  sono  transitati.  Resta
fermo  che  ciascun  componente  puo'   svolgere   le   funzioni   di
rappresentante  RSU  solo  in  un'unica  istituzione   scolastica   o
educativa. 
    4. Qualora, a  seguito  dell'applicazione  del  comma  3,  presso
l'istituzione scolastica o educativa il numero dei rappresentanti RSU
sia inferiore a due la  RSU  decade  e  le  organizzazioni  sindacali
rappresentative provvederanno ad indire nuove elezioni  entro  cinque
giorni dalla data di decadenza della RSU. 
    5. Nelle more delle elezioni di cui al comma 4, e comunque per un
massimo di cinquanta giorni, le relazioni sindacali, ivi  inclusa  la
contrattazione  integrativa,   proseguono   con   le   organizzazioni
sindacali di categoria  firmatarie  dei  CCNL  e  con  gli  eventuali
componenti  della  RSU  rimasti   in   carica   che   possono   anche
sottoscrivere eventuali contratti integrativi. 
    6. In  caso  di  dimissioni  di  uno  o  piu'  componenti,  nelle
istituzioni di cui al comma 1 non si da' luogo alla  sostituzione  di
cui all'art. 9 (Durata e sostituzione nell'incarico). La  RSU  decade
laddove restino in carica meno del 50% del numero previsto all'art. 4
(numero dei componenti). In tal caso si procede a nuove elezioni  con
le modalita' previste dai commi 4 e 5.