Art. 10. Dimensionamento delle istituzioni scolastiche ed educative 1. Qualora a seguito di diverso dimensionamento delle istituzioni scolastiche o educative si verifichi l'accorpamento e/o lo scorporo totale o parziale delle stesse, anche dando vita alla creazione di nuove istituzioni scolastiche o educative, i rappresentanti della RSU restano in carica, con le modalita' e nei limiti previsti dai successivi commi. 2. Per ogni istituzione scolastica o educativa, come individuata a seguito del dimensionamento di cui al comma 1, esiste un'unica RSU. 3. In via transitoria e fino a scadenza del proprio mandato, la RSU delle istituzioni di cui al comma 1 sara' formata, anche in deroga all'art. 4 (numero dei componenti), da tutti gli eletti delle scuole coinvolte nel dimensionamento, i quali continueranno a svolgere le funzioni di componente RSU esclusivamente nell'istituzione scolastica o educativa ove sono transitati. Resta fermo che ciascun componente puo' svolgere le funzioni di rappresentante RSU solo in un'unica istituzione scolastica o educativa. 4. Qualora, a seguito dell'applicazione del comma 3, presso l'istituzione scolastica o educativa il numero dei rappresentanti RSU sia inferiore a due la RSU decade e le organizzazioni sindacali rappresentative provvederanno ad indire nuove elezioni entro cinque giorni dalla data di decadenza della RSU. 5. Nelle more delle elezioni di cui al comma 4, e comunque per un massimo di cinquanta giorni, le relazioni sindacali, ivi inclusa la contrattazione integrativa, proseguono con le organizzazioni sindacali di categoria firmatarie dei CCNL e con gli eventuali componenti della RSU rimasti in carica che possono anche sottoscrivere eventuali contratti integrativi. 6. In caso di dimissioni di uno o piu' componenti, nelle istituzioni di cui al comma 1 non si da' luogo alla sostituzione di cui all'art. 9 (Durata e sostituzione nell'incarico). La RSU decade laddove restino in carica meno del 50% del numero previsto all'art. 4 (numero dei componenti). In tal caso si procede a nuove elezioni con le modalita' previste dai commi 4 e 5.