(Allegato-art. 11)
                              Art. 11. 
    Effetti sulle RSU del riordino delle amministrazioni o uffici 
 
    1. In  caso  di  riordino  delle  pubbliche  amministrazioni  che
comporti l'accorpamento di amministrazioni o uffici delle stesse gia'
sede di RSU, in via transitoria e fino a scadenza del proprio mandato
la RSU, anche in deroga all'art. 4  (numero  dei  componenti),  sara'
formata da tutti i componenti trasferiti nella nuova  amministrazione
o ufficio, i quali continueranno a svolgere le funzioni di componente
RSU  esclusivamente  nell'amministrazione   o   ufficio   dove   sono
transitati. 
    2. In caso di scorporo di amministrazioni o uffici, i  componenti
della RSU restano in carica negli uffici scorporanti o scorporati ove
sono assegnati a condizione che gli stessi abbiano  i  requisiti  per
essere sede RSU. 
    3. Per ogni nuova amministrazione  o  ufficio,  individuato  come
sede RSU a seguito del riordino  di  cui  ai  commi  1  e  2,  esiste
un'unica RSU. 
    4. In caso di dimissioni o decadenza di uno dei componenti  della
RSU risultante dai processi di riordino di cui ai commi 1 e 2, non si
da' luogo alla sostituzione di cui all'art. 9 (durata e  sostituzione
nell'incarico). 
    5. Qualora, anche a seguito di processi di  riordino  di  cui  ai
commi 1 e 2, il numero dei rappresentanti RSU sia  inferiore  al  50%
dei componenti previsti dall'art. 4 (numero dei  componenti)  la  RSU
decade e le organizzazioni sindacali  rappresentative  provvedono  ad
indire nuove elezioni entro cinque giorni dalla decadenza. 
    6. Nelle more delle elezioni di cui al comma 5, e comunque per un
massimo di cinquanta giorni, le relazioni sindacali, ivi  inclusa  la
contrattazione  integrativa,   proseguono   con   le   organizzazioni
sindacali di categoria  firmatarie  dei  CCNL  e  con  gli  eventuali
componenti  della  RSU  rimasti  in   carica,   che   possono   anche
sottoscrivere eventuali contratti integrativi.