Art. 11.
Effetti sulle RSU del riordino delle amministrazioni o uffici
1. In caso di riordino delle pubbliche amministrazioni che
comporti l'accorpamento di amministrazioni o uffici delle stesse gia'
sede di RSU, in via transitoria e fino a scadenza del proprio mandato
la RSU, anche in deroga all'art. 4 (numero dei componenti), sara'
formata da tutti i componenti trasferiti nella nuova amministrazione
o ufficio, i quali continueranno a svolgere le funzioni di componente
RSU esclusivamente nell'amministrazione o ufficio dove sono
transitati.
2. In caso di scorporo di amministrazioni o uffici, i componenti
della RSU restano in carica negli uffici scorporanti o scorporati ove
sono assegnati a condizione che gli stessi abbiano i requisiti per
essere sede RSU.
3. Per ogni nuova amministrazione o ufficio, individuato come
sede RSU a seguito del riordino di cui ai commi 1 e 2, esiste
un'unica RSU.
4. In caso di dimissioni o decadenza di uno dei componenti della
RSU risultante dai processi di riordino di cui ai commi 1 e 2, non si
da' luogo alla sostituzione di cui all'art. 9 (durata e sostituzione
nell'incarico).
5. Qualora, anche a seguito di processi di riordino di cui ai
commi 1 e 2, il numero dei rappresentanti RSU sia inferiore al 50%
dei componenti previsti dall'art. 4 (numero dei componenti) la RSU
decade e le organizzazioni sindacali rappresentative provvedono ad
indire nuove elezioni entro cinque giorni dalla decadenza.
6. Nelle more delle elezioni di cui al comma 5, e comunque per un
massimo di cinquanta giorni, le relazioni sindacali, ivi inclusa la
contrattazione integrativa, proseguono con le organizzazioni
sindacali di categoria firmatarie dei CCNL e con gli eventuali
componenti della RSU rimasti in carica, che possono anche
sottoscrivere eventuali contratti integrativi.