Art. 11. Effetti sulle RSU del riordino delle amministrazioni o uffici 1. In caso di riordino delle pubbliche amministrazioni che comporti l'accorpamento di amministrazioni o uffici delle stesse gia' sede di RSU, in via transitoria e fino a scadenza del proprio mandato la RSU, anche in deroga all'art. 4 (numero dei componenti), sara' formata da tutti i componenti trasferiti nella nuova amministrazione o ufficio, i quali continueranno a svolgere le funzioni di componente RSU esclusivamente nell'amministrazione o ufficio dove sono transitati. 2. In caso di scorporo di amministrazioni o uffici, i componenti della RSU restano in carica negli uffici scorporanti o scorporati ove sono assegnati a condizione che gli stessi abbiano i requisiti per essere sede RSU. 3. Per ogni nuova amministrazione o ufficio, individuato come sede RSU a seguito del riordino di cui ai commi 1 e 2, esiste un'unica RSU. 4. In caso di dimissioni o decadenza di uno dei componenti della RSU risultante dai processi di riordino di cui ai commi 1 e 2, non si da' luogo alla sostituzione di cui all'art. 9 (durata e sostituzione nell'incarico). 5. Qualora, anche a seguito di processi di riordino di cui ai commi 1 e 2, il numero dei rappresentanti RSU sia inferiore al 50% dei componenti previsti dall'art. 4 (numero dei componenti) la RSU decade e le organizzazioni sindacali rappresentative provvedono ad indire nuove elezioni entro cinque giorni dalla decadenza. 6. Nelle more delle elezioni di cui al comma 5, e comunque per un massimo di cinquanta giorni, le relazioni sindacali, ivi inclusa la contrattazione integrativa, proseguono con le organizzazioni sindacali di categoria firmatarie dei CCNL e con gli eventuali componenti della RSU rimasti in carica, che possono anche sottoscrivere eventuali contratti integrativi.