Art. 12. Modalita' di adozione delle decisioni 1. La RSU ha natura di soggetto sindacale unitario cui si applicano le regole generali proprie degli organismi unitari elettivi di natura collegiale. 2. Le decisioni relative all'attivita' della RSU sono assunte a maggioranza dei componenti13F. 3. Le modalita' con le quali tale maggioranza si esprime possono essere definite dalla RSU stessa con proprio regolamento interno. 4. Fermo restando quanto previsto al comma 2, la RSU composta da piu' di 30 componenti deve dotarsi di un regolamento di funzionamento e nominare un Comitato di coordinamento, che sia portavoce, in seno alla delegazione trattante di parte sindacale, delle istanze e/o decisioni assunte dalla RSU. 5. Nella composizione del Comitato di coordinamento di cui al comma 4 occorre contemperare il principio di proporzionalita' rispetto al numero totale di seggi ottenuti da ciascuna lista con quello di inclusivita'. A tal fine, deve essere garantita la presenza di tutte le liste che hanno ottenuto almeno un seggio. Il Comitato di coordinamento non puo', di norma, essere composto da piu' di 15 componenti della RSU.