(Allegato-art. 12)
                              Art. 12. 
                Modalita' di adozione delle decisioni 
 
    1. La RSU  ha  natura  di  soggetto  sindacale  unitario  cui  si
applicano le regole generali proprie degli organismi unitari elettivi
di natura collegiale. 
    2. Le decisioni relative all'attivita' della RSU sono  assunte  a
maggioranza dei componenti13F. 
    3. Le modalita' con le quali tale maggioranza si esprime  possono
essere definite dalla RSU stessa con proprio regolamento interno. 
    4. Fermo restando quanto previsto al comma 2, la RSU composta  da
piu' di 30 componenti deve dotarsi di un regolamento di funzionamento
e nominare un Comitato di coordinamento, che sia portavoce,  in  seno
alla delegazione trattante di  parte  sindacale,  delle  istanze  e/o
decisioni assunte dalla RSU. 
    5. Nella composizione del Comitato di  coordinamento  di  cui  al
comma  4  occorre  contemperare  il  principio  di   proporzionalita'
rispetto al numero totale di seggi ottenuti  da  ciascuna  lista  con
quello di inclusivita'. A tal fine, deve essere garantita la presenza
di tutte le liste che hanno ottenuto almeno un seggio. Il Comitato di
coordinamento non puo', di norma,  essere  composto  da  piu'  di  15
componenti della RSU.