(Allegato-art. 13)
                              Art. 13. 
                      Clausola di salvaguardia 
 
    1. Le organizzazioni  sindacali  di  cui  all'art.  17,  comma  1
(soggetti che possono presentare le liste elettorali), si impegnano a
partecipare alla  elezione  della  RSU,  rinunciando  formalmente  ed
espressamente a costituire RSA ai sensi dell'art. 19 della  legge  n.
300/1970. 
    2. Le organizzazioni sindacali  di  cui  all'art.  17,  comma  1,
lettere  a)  e  b)  (soggetti  che  possono   presentare   le   liste
elettorali), possono comunque conservare o  costituire  terminali  di
tipo associativo nelle amministrazioni di cui  all'art.  2,  comma  1
(ambito ed iniziativa per  la  costituzione),  dandone  comunicazione
alle stesse. I componenti usufruiscono  dei  permessi  retribuiti  di
competenza delle organizzazioni e conservano le tutele e  prerogative
proprie dei dirigenti sindacali. 
    3. Le organizzazioni sindacali rappresentative che non aderiscono
al presente accordo conservano le rappresentanze sindacali  aziendali
(RSA) ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo n. 165/2001,  con
tutte le loro prerogative. 
    4. Il disposto di cui al comma 3 trova applicazione a partire  la
tornata elettorale successiva alla firma del presente accordo.