Art. 13.
Clausola di salvaguardia
1. Le organizzazioni sindacali di cui all'art. 17, comma 1
(soggetti che possono presentare le liste elettorali), si impegnano a
partecipare alla elezione della RSU, rinunciando formalmente ed
espressamente a costituire RSA ai sensi dell'art. 19 della legge n.
300/1970.
2. Le organizzazioni sindacali di cui all'art. 17, comma 1,
lettere a) e b) (soggetti che possono presentare le liste
elettorali), possono comunque conservare o costituire terminali di
tipo associativo nelle amministrazioni di cui all'art. 2, comma 1
(ambito ed iniziativa per la costituzione), dandone comunicazione
alle stesse. I componenti usufruiscono dei permessi retribuiti di
competenza delle organizzazioni e conservano le tutele e prerogative
proprie dei dirigenti sindacali.
3. Le organizzazioni sindacali rappresentative che non aderiscono
al presente accordo conservano le rappresentanze sindacali aziendali
(RSA) ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo n. 165/2001, con
tutte le loro prerogative.
4. Il disposto di cui al comma 3 trova applicazione a partire la
tornata elettorale successiva alla firma del presente accordo.