Art. 13. Clausola di salvaguardia 1. Le organizzazioni sindacali di cui all'art. 17, comma 1 (soggetti che possono presentare le liste elettorali), si impegnano a partecipare alla elezione della RSU, rinunciando formalmente ed espressamente a costituire RSA ai sensi dell'art. 19 della legge n. 300/1970. 2. Le organizzazioni sindacali di cui all'art. 17, comma 1, lettere a) e b) (soggetti che possono presentare le liste elettorali), possono comunque conservare o costituire terminali di tipo associativo nelle amministrazioni di cui all'art. 2, comma 1 (ambito ed iniziativa per la costituzione), dandone comunicazione alle stesse. I componenti usufruiscono dei permessi retribuiti di competenza delle organizzazioni e conservano le tutele e prerogative proprie dei dirigenti sindacali. 3. Le organizzazioni sindacali rappresentative che non aderiscono al presente accordo conservano le rappresentanze sindacali aziendali (RSA) ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo n. 165/2001, con tutte le loro prerogative. 4. Il disposto di cui al comma 3 trova applicazione a partire la tornata elettorale successiva alla firma del presente accordo.